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Legge

L.R. Toscana 1/2020

Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009.

Normativa regionaleL.R. Toscana 1/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 1/2020 riforma la disciplina dell’accreditamento di strutture e servizi alla persona: domanda, rilascio, durata quinquennale, rinnovo, controlli periodici e decadenza automatica. Prevede un regime transitorio per gli accreditamenti già esistenti, con obbligo di adeguamento e comunicazione entro un anno dalla deliberazione regionale di attuazione, pena decadenza.

Accreditamento di strutture e servizi alla persona del sistema sociale integrato

Accreditamento di strutture e servizi alla persona del sistema sociale integrato

La legge regionale toscana interviene sulla disciplina dell’accreditamento di strutture e servizi alla persona, modificando la l.r. 82/2009. Il provvedimento ridefinisce requisiti, tempi, controlli e cause di decadenza, con particolare attenzione al regime transitorio per gli accreditamenti già in essere.

Ambito e soggetti legittimati a chiedere l’accreditamento

L’accreditamento può essere richiesto alla Giunta regionale dalle strutture pubbliche e private individuate dalla l.r. 41/2005, purché già in possesso dell’autorizzazione al funzionamento. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da dichiarazione sostitutiva attestante:

  • il possesso dell’autorizzazione al funzionamento;
  • il possesso dei requisiti previsti dal regolamento attuativo e dalla deliberazione della Giunta regionale sui requisiti specifici.

Procedura di rilascio e durata dell’accreditamento delle strutture

La Giunta regionale rilascia l’accreditamento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, previa verifica della sola regolarità formale della domanda. Del rilascio viene data comunicazione sia alla struttura sia al comune in cui essa è ubicata. L’accreditamento ha durata di 5 anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Il rinnovo va chiesto dal legale rappresentante con le medesime modalità previste per il primo accreditamento, entro la scadenza, a pena di decadenza.

Elenco regionale delle strutture accreditate

La Giunta regionale istituisce un elenco delle strutture accreditate, assicurandone adeguate forme di pubblicità e aggiornamento.

Verifiche sull’attività svolta e controlli sulle strutture

Per le strutture accreditate è previsto un duplice livello di verifica. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione e mediante sopralluoghi, controlla entro un anno dall’accreditamento il possesso dei requisiti generali e specifici. Il controllo riguarda:

  • tutte le strutture accreditate per la prima volta;
  • in caso di rinnovo, le strutture individuate a campione secondo i criteri del regolamento.

Inoltre, entro un anno dalla trasmissione della documentazione sulla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, e poi ogni anno, la Giunta controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture campionate.

Decadenza dell’accreditamento delle strutture

L’accreditamento delle strutture decade automaticamente nei casi seguenti:

  • venir meno del provvedimento di autorizzazione;
  • comunicazione di adeguamento effettuata oltre un anno dall’approvazione della deliberazione regionale sui requisiti specifici;
  • mancata trasmissione, entro un anno dalla comunicazione di adeguamento e poi annualmente, della verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, per le strutture già accreditate;
  • mancata trasmissione, entro un anno dall’accreditamento e poi annualmente, della medesima verifica per le altre strutture.

Accreditamento dei servizi e relative verifiche

Per i servizi alla persona sono confermati gli obblighi di verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti, con l’aggiunta della clausola di decadenza in caso di mancata trasmissione della relativa documentazione entro il termine previsto.

Decadenza dell’accreditamento dei servizi

L’accreditamento dei servizi decade automaticamente se:

  • la comunicazione di adeguamento è effettuata oltre un anno dall’approvazione della deliberazione regionale sui requisiti specifici;
  • la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti non è trasmessa entro un anno dalla comunicazione di adeguamento e poi annualmente, per i servizi già accreditati;
  • la verifica non è trasmessa entro un anno dall’accreditamento e poi annualmente, per gli altri servizi.

Regolamento attuativo

Il regolamento di attuazione viene adeguato per coordinare le disposizioni sui controlli e sulle modalità di applicazione della disciplina transitoria, con riferimento agli articoli relativi ai controlli e alla norma transitoria.

Regime transitorio per strutture e servizi già accreditati

Le strutture e i servizi già accreditati devono adeguarsi, entro un anno dall’approvazione della deliberazione regionale sui requisiti specifici, ai requisiti generali previsti dal regolamento e ai requisiti specifici previsti dalla stessa deliberazione. Entro il medesimo termine, a pena di decadenza:

  • le strutture comunicano l’avvenuto adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;
  • i servizi comunicano l’avvenuto adeguamento al comune.

Per le strutture già accreditate, l’accreditamento ha validità quinquennale dalla data di tale comunicazione. Entro un anno dalla comunicazione e poi ogni anno, a pena di decadenza, devono essere trasmessi gli esiti della verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti alla Giunta regionale; per i servizi, la documentazione va trasmessa al comune.

Successivamente, entro un anno dalla trasmissione della documentazione e poi ogni anno:

  • la Giunta regionale, con il Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla a campione il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate;
  • il comune, acquisito il parere dell’azienda unità sanitaria locale nei casi di interventi socio-sanitari, controlla i servizi già accreditati.

Agli esiti dei controlli si applicano le procedure previste per le strutture e per i servizi nelle rispettive discipline di settore.

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