L.R. Toscana 83/2019
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana disciplina il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi da ASL, Stato e Croce Rossa, fissando requisiti, equipaggi, controlli, sanzioni e norme transitorie. Dal 2024 distingue trasporto di base e di primo soccorso/soccorso avanzato. Resta applicabile solo in Toscana; alcuni termini transitori sono scaduti, altri sono fissati al 31 marzo 2025 e al 31 dicembre 2026.
Autorizzazioni e vigilanza sul trasporto sanitario di soccorso
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sul trasporto sanitario di soccorso in Toscana
La legge regionale toscana regola l’autorizzazione e il controllo delle attività di trasporto sanitario di soccorso svolte sul territorio regionale. La disciplina si applica ai soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dalla Croce Rossa Italiana, ma impone requisiti anche agli altri soggetti che svolgono il servizio in Toscana.
Ambito di applicazione e classificazione delle attività
La normativa riguarda il trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale e, nella formulazione vigente, distingue due tipologie di attività:
- trasporto sanitario di soccorso di base, effettuato con ambulanza di tipo B;
- trasporto sanitario di primo soccorso e soccorso avanzato, effettuato con ambulanza di tipo A e tipo A1.
I soggetti autorizzati al primo soccorso e al soccorso avanzato possono svolgere anche il trasporto di base. Per tutti i soggetti che operano sul territorio regionale, anche se non soggetti ad autorizzazione, restano fermi i requisiti previsti dalla legge.
Titolo autorizzatorio e autorità competente
L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal comune competente. Il rilascio avviene previa verifica del possesso dei requisiti tecnici e organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale mediante regolamento.
La procedura autorizzatoria si avvia tramite SUAP nel territorio in cui ha sede legale il richiedente. Il comune si avvale della commissione di vigilanza e controllo dell’azienda USL territorialmente competente per l’accertamento dei requisiti.
Requisiti di esercizio
I requisiti tecnici e organizzativi sono demandati a regolamento regionale. In particolare il regolamento deve disciplinare:
- attrezzature tecniche e materiale dei mezzi di soccorso;
- requisiti e percorsi formativi obbligatori per soccorritori e formatori;
- requisiti e formazione specifica degli autisti per la guida delle autoambulanze.
Composizione minima degli equipaggi
Per le ambulanze impiegate nel soccorso di base l’equipaggio minimo è composto da:
- un autista con attestato di soccorritore di livello base, in possesso di patente B conseguita da almeno tre anni e specificamente formato alla guida di ambulanze;
- un soccorritore di livello base.
Per le ambulanze impiegate nel primo soccorso e nel soccorso avanzato l’equipaggio minimo è composto da:
- un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato, con patente B conseguita da almeno tre anni e specifica formazione alla guida;
- un soccorritore di livello avanzato.
Le aziende USL, in relazione alle esigenze di programmazione del sistema territoriale di soccorso, possono integrare l’equipaggio delle ambulanze di soccorso avanzato con:
- un medico in rapporto di dipendenza o convenzionale con l’azienda USL, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sanitaria;
- oppure un infermiere dipendente dall’azienda USL e specificamente formato.
Se l’equipaggio del soccorso avanzato è integrato con un altro soccorritore di livello avanzato, la guida può essere affidata anche a un autista con attestato di soccorritore di livello base.
Autoveicoli di soccorso delle aziende USL
Le aziende USL possono utilizzare autoveicoli di soccorso di propria proprietà, a supporto e integrazione del sistema di trasporto sanitario, secondo le esigenze dei territori toscani. L’equipaggio è composto da personale medico convenzionato o dipendente, personale infermieristico dipendente e soccorritori di livello avanzato. Composizione minima, attrezzature e materiale sono definiti dal regolamento regionale.
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
Il richiedente presenta domanda al SUAP competente, secondo lo schema tipo approvato dal dirigente regionale, corredata da:
- indicazione della sede legale e delle sedi operative;
- elenco dei mezzi di soccorso e dei soccorritori impiegati;
- per enti o associazioni, atto costitutivo e statuto oppure estremi di iscrizione al RUNTS o, nelle more, ad altro registro del Terzo settore;
- per le imprese, estremi di iscrizione al registro delle imprese.
La commissione di vigilanza e controllo verifica i requisiti e trasmette il parere motivato al comune entro 30 giorni dalla domanda. Se emergono carenze sanabili, il comune, tramite SUAP, prescrive la regolarizzazione entro 10 giorni; nei 10 giorni successivi la commissione verifica l’adempimento e trasmette il parere finale. Entro i 20 giorni successivi al parere il comune adotta il provvedimento di autorizzazione o diniego. È ammesso ricorso in opposizione.
Acquisto, sostituzione e dismissione dei mezzi
Chi acquista un nuovo mezzo di soccorso deve presentare istanza al SUAP prima della messa in esercizio, dichiarando la conformità ai requisiti. La commissione verifica entro 15 giorni e comunica gli esiti al comune.
Se il comune non si pronuncia entro 20 giorni dall’istanza, salvo irregolarità sanabili rilevate dalla commissione, il titolare può utilizzare il nuovo mezzo. In caso di carenze sanabili, il comune prescrive la regolarizzazione entro 7 giorni; la commissione verifica poi l’esito e l’istanza è accolta o respinta.
La dismissione di un’ambulanza deve essere comunicata al SUAP competente.
Variazione della tipologia di attività
Il titolare autorizzato al solo trasporto di base che intende svolgere anche il primo soccorso e il soccorso avanzato deve presentare istanza al SUAP, allegando la documentazione relativa ai mezzi e ai soccorritori. Alla procedura si applicano le regole previste per l’autorizzazione ordinaria.
Vigilanza e controlli
La vigilanza è svolta dalla commissione di vigilanza e controllo dell’azienda USL competente, nominata dal direttore generale e composta dai responsabili sanitari individuati dalla legge, con supporto amministrativo gratuito.
La commissione può avvalersi di personale del dipartimento di prevenzione e della struttura 118. I componenti operano a titolo gratuito.
La commissione verifica il rispetto dei requisiti e degli obblighi ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della messa in esercizio dei nuovi mezzi, e poi effettua controlli almeno biennali su un campione non inferiore al 30% dei soggetti operanti nel territorio di competenza.
Entro il 31 gennaio di ogni anno l’azienda USL pubblica sul sito istituzionale della Regione l’elenco aggiornato dei mezzi di soccorso di pertinenza di ciascun soggetto operante nel proprio territorio.
Controlli sui soggetti non soggetti ad autorizzazione
Anche i soggetti che non devono essere autorizzati, ma svolgono comunque attività di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale, sono sottoposti a vigilanza sui principali obblighi di esercizio, con controlli almeno biennali su campione non inferiore al 30%.
La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità di trasmissione alla commissione dell’elenco aggiornato dei mezzi di soccorso in dotazione a tali soggetti.
Obblighi di esercizio
I soggetti che svolgono il servizio devono:
- rispettare i requisiti previsti;
- disinfettare i mezzi al termine di ogni giornata di attività e dopo il trasporto di infetti o sospetti tali;
- mantenere i mezzi perfettamente efficienti sotto il profilo tecnico e sanitario;
- rispettare la normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- stipulare coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi e trasportati, nonché per infortuni e malattie del personale;
- comunicare al SUAP sospensioni di attività, variazioni dei dati dell’istanza e apertura di nuove sedi operative;
- comunicare l’uso straordinario e temporaneo di un mezzo di altro soggetto autorizzato in sostituzione di un proprio mezzo indisponibile, indicando ragioni dell’indisponibilità e tempi di reintegro.
Sanzioni e misure conseguenti
L’esercizio del trasporto sanitario di soccorso senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa da 2.500 a 15.000 euro e il divieto di esercizio per i tre anni successivi, disposto dall’autorità comunale competente.
La violazione degli obblighi di esercizio comporta una sanzione da 1.000 a 6.000 euro. In tal caso il comune, tramite SUAP, impartisce le prescrizioni necessarie al ripristino e può disporre la sospensione dell’attività fino all’adempimento.
Il comune può revocare l’autorizzazione se il titolare continua a esercitare durante la sospensione o in caso di reiterate e gravi violazioni degli obblighi.
Le sanzioni e i periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo se, nei cinque anni successivi, viene commessa un’altra violazione della stessa indole. Si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative. L’accertamento delle violazioni spetta alla commissione; l’adozione delle prescrizioni di adeguamento e l’applicazione delle sanzioni spettano al comune territorialmente competente.
Nucleo tecnico permanente
Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituito un nucleo tecnico permanente, presieduto dal direttore della struttura regionale competente o da suo delegato, e composto da direttori di dipartimento, rappresentanti delle associazioni di volontariato maggiormente rappresentative e dal rappresentante regionale della Croce Rossa Italiana.
Il nucleo monitora l’attuazione della legge e può formulare osservazioni e proposte per l’aggiornamento dei requisiti e della modulistica usata dalla commissione di vigilanza e controllo. Le modalità di funzionamento sono demandate a regolamento regionale. I componenti operano gratuitamente.
Regime transitorio e adeguamento dei soggetti già autorizzati
La Giunta regionale doveva approvare il regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; successivamente, con modifiche del 2024, è previsto un ulteriore termine di 6 mesi per l’approvazione delle modifiche regolamentari.
I soggetti già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarsi ai nuovi requisiti e trasmettere al SUAP, entro il 31 dicembre 2026, una dichiarazione sostitutiva attestante l’adeguamento; in mancanza, il comune revoca l’autorizzazione. Entro lo stesso termine i soggetti non soggetti ad autorizzazione trasmettono la dichiarazione di adeguamento alla commissione di vigilanza e controllo.
La commissione verifica il possesso dei nuovi requisiti secondo le modalità ordinarie.
I procedimenti autorizzativi e sanzionatori già pendenti alla data di entrata in vigore della legge restano disciplinati dalla previgente legge regionale n. 25/2001 e dal relativo regolamento attuativo. I procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della legge ma prima della piena operatività dei nuovi requisiti sono conclusi secondo i requisiti della disciplina previgente.
In origine, per gli enti del Terzo settore, in assenza del RUNTS erano ammessi i registri allora previsti dalla normativa di settore.
Dichiarazione di appartenenza alle tipologie di trasporto
Per i soggetti già autorizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sulle tipologie di trasporto, entro il 31 marzo 2025 deve essere trasmessa al comune una dichiarazione sostitutiva con l’indicazione della tipologia di trasporto esercitata tra quelle previste dalla legge e con l’attestazione del possesso dei requisiti maturati sotto la vigenza della precedente legge regionale n. 25/2001.
Ricevuta la dichiarazione, il comune adotta un provvedimento di conferma dell’autorizzazione, indicando la tipologia autorizzata. Il provvedimento sostituisce gli atti autorizzatori precedenti ed è trasmesso al soggetto interessato, alla commissione di vigilanza e controllo e alla struttura regionale competente.
Abrogazioni
Sono abrogate la legge regionale 22 maggio 2001, n. 25, e gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70, in materia di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza-urgenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 dic 2019L.R. Toscana 82/2019
- Legge · 3 gen 2020L.R. Toscana 2/2020
- Legge · 3 gen 2020L.R. Toscana 1/2020
- Legge · 23 dic 2019L.R. Toscana 79/2019
- Legge · 23 dic 2019L.R. Toscana 80/2019
- Legge · 23 dic 2019L.R. Toscana 81/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →