L.R. Toscana 2/2020
Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Toscana disciplina l’autodromo di Scarperia e San Piero, riconoscendone il rilievo strategico e fissando regole per sicurezza, monitoraggio acustico e deroghe ai limiti di rumore, con durata quinquennale e massimo 280 giorni annui, senza attività tra le 22 e le 7. Modifica inoltre la normativa regionale sull’inquinamento acustico e prevede l’adeguamento del regolamento attuativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico di Scarperia e San Piero e modifiche in materia di inquinamento acustico
Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico di Scarperia e San Piero
La legge interviene nell’ordinamento toscano per regolare espressamente l’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, riconoscendone il rilievo strategico regionale e internazionale. La disciplina si colloca nel quadro della normativa statale su sicurezza e inquinamento acustico e si applica solo nel territorio della Regione Toscana.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione riconosce la pratica sportiva come occasione di crescita individuale e aggregazione sociale e, con questa legge, estende la disciplina regionale anche alla circolazione dei veicoli a motore nei circuiti dedicati all’automobilismo e al motociclismo. L’obiettivo è garantire la fruibilità di tali strutture in un contesto sicuro e controllato.
Autodromo di Scarperia e San Piero: riconoscimento e gestione
L’autodromo di Scarperia e San Piero è qualificato come infrastruttura di interesse strategico regionale e internazionale per lo svolgimento di:
- attività agonistiche;
- attività sportive;
- test tecnici;
- attività ricreative.
Il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore devono regolare, tramite convenzione, le misure necessarie a:
- implementare la sicurezza degli impianti;
- garantire le cautele tecniche richieste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- rafforzare il sistema di monitoraggio acustico.
Deroghe ai limiti di emissione sonora
Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore, rilasciate dal comune territorialmente competente ai sensi del regolamento statale in materia di attività motoristiche, sono soggette a condizioni precise:
- durata massima quinquennale;
- non più di 280 giorni annui di attività continuativa;
- esclusione dell’attività motoristica nelle fasce orarie tra le 22:00 e le 7:00.
Modifiche alla disciplina regionale sull’inquinamento acustico
La legge aggiorna il contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico, prevedendo che esso disciplini anche:
- le modalità operative per l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa regionale;
- specifici criteri tecnici per le aree in cui sono presenti autodromi, ai fini della redazione dei piani comunali di classificazione acustica.
Adeguamento del regolamento attuativo
Le modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale sull’inquinamento acustico devono essere adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
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