Cassazione Civile, Ordinanza n. 00842/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale e da un atto di irrogazione sanzioni emessi per importazioni effettuate nel semestre luglio-dicembre 2011. L’Amministrazione doganale sosteneva che le royalties corrisposte nell’ambito di un contratto di licenza per l’uso del marchio Guess dovessero essere incluse nel valore in dogana delle merci importate, perché costituenti condizione della vendita. La CTR aveva invece rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo non dimostrato un potere di controllo, diretto o indiretto, del titolare del marchio sul produttore, e qualificando i controlli pattuiti come meri controlli qualitativi. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme doganali comunitarie sul valore in dogana, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza delle royalties come corrispettivo per il diritto di produrre, commercializzare e distribuire i prodotti a marchio, e avesse trattato separatamente i rapporti licenziante/licenziataria e licenziataria/produttori; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa considerazione di plurimi indici di controllo dedotti in appello (potere di fissare caratteristiche del prodotto, approvare fornitori e punti vendita, controlli, ispezioni, restrizioni pubblicitarie e distributive, obbligo di conformità agli standard del marchio).
La decisione
La Corte ha rigettato la richiesta di trattazione in pubblica udienza e ha respinto la richiesta di riunione con altri giudizi. Ha ritenuto ammissibili i due motivi del ricorso, ma li ha giudicati fondati. La decisione della CTR è stata quindi cassata con rinvio, perché il giudice di merito non aveva correttamente applicato la disciplina unionale sul valore doganale né aveva adeguatamente verificato, alla luce del contratto di licenza, del contratto di vendita e del codice di condotta, se il pagamento delle royalties costituisse condizione della vendita. La Corte ha affermato che il controllo rilevante ai fini doganali va inteso in senso ampio, anche di fatto e come potere di orientamento, e che non è sufficiente escluderlo qualificando l’attività del licenziante come mero controllo qualitativo. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tali criteri.
Norme richiamate
art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/1992
Il valore in dogana delle merci importate è normalmente il prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo rettifiche previste dalla normativa.
art. 32 Reg. (CEE) n. 2913/1992
corrispettivi e diritti di licenza
Le royalties vanno aggiunte al prezzo quando sono relative alle merci da valutare, non incluse nel prezzo e dovute come condizione della vendita.
art. 157 Reg. (CEE) n. 2454/1993
Definisce i corrispettivi e diritti di licenza e richiede che il pagamento si riferisca alle merci e costituisca condizione di vendita.
art. 159 Reg. (CEE) n. 2454/1993
Le royalties sul marchio rilevano nel valore doganale solo se ricorrono le condizioni previste, tra cui il vincolo con merci rivendute tal quali o con lavorazioni secondarie e l’assenza di libertà di approvvigionamento presso altri fornitori.
art. 160 Reg. (CEE) n. 2454/1993
Il pagamento delle royalties è condizione della vendita quando il venditore o una persona ad esso legata chiede all’acquirente di effettuarlo.
art. 143 Reg. (CEE) n. 2454/1993
Il controllo va inteso come potere di costrizione o di orientamento, anche di fatto, e non richiede necessariamente un controllo formale o coercitivo.
La riunione delle impugnazioni è obbligatoria solo se proposte contro la stessa sentenza; altrimenti è solo eventuale e discrezionale in presenza di connessione.
La Corte esamina la censura come vizio di omessa pronuncia/diniego di giustizia, collegato alla mancata considerazione di specifici indici di controllo dedotti dalla parte ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente il controllo di legittimità sulla corretta sussunzione dei fatti accertati nella norma applicabile, non sulla rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. e per il vizio processuale denunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
L’errore di sussunzione è un errore di giudizio: la Cassazione può verificare se i fatti accertati siano stati ricondotti alla norma corretta, senza rideterminare il fatto.
art. 6 CEDU
La pubblicità dell’udienza non è assoluta e può essere derogata in presenza di ragioni obiettive e razionali, specie quando la questione è di diritto consolidato.
Massime di principio
- In materia di valore doganale, le royalties devono essere incluse nel valore di transazione quando, oltre a non essere già comprese nel prezzo, si riferiscono alle merci importate e costituiscono una condizione della vendita, anche solo implicitamente desumibile dal complesso contrattuale.
- La nozione di "controllo" rilevante ai fini dell’inclusione delle royalties nel valore doganale è ampia e comprende anche un potere di orientamento di fatto sul produttore o sull’acquirente; non è necessario un controllo coercitivo formale.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo complessivo il contratto di licenza, il contratto di vendita e gli altri documenti dell’operazione, perché la qualificazione delle royalties come componente del prezzo dipende dalla lettura coordinata dell’intera operazione economica.
- Il mero controllo di qualità, inteso come verifica della conformità del prodotto agli standard del marchio, non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza del controllo doganale rilevante; occorre valutare se le clausole incidano sull’organizzazione della produzione e della distribuzione.
- In sede di legittimità è denunciabile l’errore di sussunzione: la Cassazione non rivaluta i fatti, ma controlla se i fatti accertati dal giudice di merito siano stati ricondotti alla corretta fattispecie normativa.
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