Sentenza n. 10348/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento ex art. 117 cpa dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di lavoro da parte del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di ricezione e formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricevere e formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per lavoro. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha dedotto e documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento amministrativo.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una decisione sul silenzio inizialmente serbato dall'amministrazione. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
per l’accertamento ex art. 117 cpa dell’illegittimità del silenzio
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
integra circostanza idonea a far venir meno l’interesse alla definizione del merito
È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso conseguente al sopravvenuto difetto di interesse.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la successiva attivazione del procedimento amministrativo oggetto dell'inerzia fa venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio e comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione, da parte dell'amministrazione competente, di un appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda integra un'attivazione del procedimento sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro il silenzio, quando la domanda giudiziale mirava alla ricezione e formalizzazione dell'istanza.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il comportamento operoso dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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