Sentenza n. 913/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione permesso emessa dal questore di Agrigento n. prot.-OMISSIS- permesso soggiorno in affidamento n.-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già affidato ai servizi sociali con permanenza presso un SAI sino al ventunesimo anno di età in forza di decreto del Tribunale per i minorenni, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per affidamento e ne aveva chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura ha respinto l’istanza ritenendo che l’interessato fosse fuoriuscito dal programma di affidamento per non essere rientrato nei termini dopo un permesso autorizzato e rilevando l’assenza della relazione di fine affidamento dei servizi sociali. Il ricorso deduceva: violazione dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998; carenza di motivazione; violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione sosteneva la legittimità del diniego. Il Collegio ha inoltre dichiarato inutilizzabile la memoria di replica depositata tardivamente rispetto ai termini a ritroso del processo amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto congiuntamente i tre motivi, ritenendoli fondati alla luce della disciplina e della giurisprudenza richiamate. L’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 prevede tassativamente i presupposti alternativi per la conversione del permesso rilasciato al minore straniero non accompagnato: per il minore affidato o sottoposto a tutela, il previo parere positivo dell’autorità ministeriale competente; in alternativa, l’ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Poiché il ricorrente era stato affidato, l’assenza della relazione di fine affidamento non dimostrava il difetto di un presupposto normativo per la conversione. Il parere ministeriale costituisce un atto endoprocedimentale, da acquisire d’ufficio dall’amministrazione procedente, e non un adempimento imposto al richiedente; inoltre, non ha carattere vincolante. La Questura conserva il potere decisorio e deve compiere una valutazione autonoma e complessiva degli elementi rilevanti, tra cui inserimento lavorativo, situazione abitativa, condotta civile e sociale e assenza di pericolosità sociale. Il diniego è stato quindi annullato. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, con salvezza degli ulteriori accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione individua tassativamente e alternativamente i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori stranieri non accompagnati; per i minori affidati o sottoposti a tutela rileva il previo parere positivo dell’autorità ministeriale competente.
art. 2 l. 4 maggio 1983, n. 184
È richiamato quale fondamento dell’affidamento rilevante ai fini della conversione del permesso di soggiorno.
art. 52 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
È richiamato per individuare i progetti di integrazione sociale e civile alternativamente rilevanti ai fini della conversione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato a un minore straniero non accompagnato, l’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 prevede presupposti tassativi e alternativi: per il minore affidato o sottoposto a tutela rileva il previo parere positivo dell’autorità ministeriale competente, mentre per l’altra ipotesi è necessaria l’ammissione per almeno due anni a un progetto qualificato di integrazione sociale e civile.
- La relazione di fine affidamento dei servizi sociali non costituisce, per il minore straniero affidato, un presupposto normativo autonomo e indispensabile per la conversione del permesso in titolo per lavoro, sicché la sua mancanza non dimostra di per sé l’insussistenza dei requisiti di legge.
- Il parere ministeriale previsto per la conversione del permesso del minore straniero non accompagnato è un atto endoprocedimentale che deve essere acquisito dall’amministrazione procedente e non un adempimento documentale posto a carico dell’interessato.
- Il parere ministeriale non è vincolante: la Questura mantiene il potere decisorio e deve svolgere una valutazione autonoma e complessiva, considerando anche l’inserimento lavorativo, la situazione abitativa, la condotta civile e sociale e l’assenza di pericolosità sociale.
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