Cassazione Civile, Ordinanza n. 10514/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un diniego di rimborso IRPEF relativo a somme percepite in esecuzione di una condanna risarcitoria emessa dal giudice del lavoro a favore di un lavoratore pubblico precario. Il datore di lavoro pubblico, nel versare l’importo dovuto, aveva operato una ritenuta fiscale come sostituto d’imposta, sicché il contribuente aveva ricevuto una somma inferiore a quella liquidata. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto imponibili non solo eventuali differenze retributive, ma anche le somme erogate in sostituzione della mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato, somme che avrebbero avuto funzione meramente risarcitoria del pregiudizio da precarietà lavorativa. Nel corso del giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate ha poi adottato un provvedimento di annullamento in autotutela del diniego di rimborso e di riconoscimento del rimborso richiesto, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’annullamento in autotutela del diniego di rimborso e dell’intervenuto riconoscimento del rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere la non imponibilità delle somme aventi natura meramente risarcitoria; la Corte non sviluppa un autonomo giudizio sul merito fiscale, perché la controversia viene definita per cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
La cessazione della materia del contendere nel processo tributario, conseguente all’annullamento dell’atto impugnato o al sopravvenuto riconoscimento del diritto, comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’annullamento sopravvenuto dell’atto impugnato o il riconoscimento in autotutela del diritto fatto valere determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’oggetto attuale del contrasto tra le parti.
- Poiché il processo tributario è strutturato come giudizio di impugnazione di un atto impositivo o di diniego, il giudice non può emettere pronunce di mero accertamento negativo slegate da un atto concretamente efficace; se l’atto viene meno, la decisione va cassata senza rinvio.
- Quando l’Amministrazione rimodula integralmente la propria pretesa o riconosce il diritto azionato, le spese del giudizio di legittimità possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale.
- La compensazione delle spese non è giustificata solo dal limitato valore economico della controversia, se ciò si tradurrebbe in una soccombenza di fatto della parte che ha agito per tutelare un proprio diritto.
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