Cassazione Penale, Ordinanza n. 15747/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha impugnato il decreto del giudice di sorveglianza che aveva rigettato de plano la richiesta di installare nella camera detentiva un fornello a induzione elettrica in luogo di quello a gas. Nel ricorso si deduceva, da un lato, che il provvedimento fosse stato adottato senza previa instaurazione del contraddittorio e, dall'altro, che l'attivazione di un'istruttoria avrebbe consentito di verificare l'incidenza della questione sull'esercizio di fondamentali diritti soggettivi del detenuto, in particolare quelli connessi all'alimentazione e alla cottura dei cibi. Uno degli atti di ricorso risultava inoltre sottoscritto personalmente dall'imputato/detenuto, in violazione della disciplina sull'accesso al giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che uno degli atti era stato presentato personalmente dal detenuto, quindi in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., che impongono la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale. Quanto alla doglianza sostanziale, ha ritenuto manifestamente infondata la censura perché non veniva in rilievo un diritto soggettivo del detenuto, ma solo le modalità di esercizio di esso, rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria; perciò era correttamente utilizzato il modello del reclamo generico e non quello giurisdizionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
l'atto di impugnazione non può essere validamente proposto personalmente dal detenuto, ma deve essere sottoscritto dal difensore abilitato nei termini di legge.
art. 613, comma 1, c.p.p.
essso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 127 c.p.p.
de plano e, dunque, senza la previa instaurazione del contraddittorio
richiamo implicito al tema del contraddittorio nei procedimenti camerali, ritenuto non necessario nel caso in esame in ragione della natura del reclamo generico.
art. 69 ord. pen.
reclamo c.d. generico anziché di quello propriamente giurisdizionale
le doglianze relative alle modalità di esercizio di un diritto del detenuto vanno trattate con reclamo generico, non con rimedio giurisdizionale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione quando sia proposto personalmente dalla parte, se la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Le controversie che riguardano non l'an del diritto del detenuto, ma soltanto le modalità del suo esercizio, restano affidate alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria e devono essere veicolate mediante reclamo generico, non attraverso il rimedio giurisdizionale.
- Quando il provvedimento incide soltanto sull'organizzazione interna e sulle modalità pratiche di esercizio di una facoltà del detenuto, non è configurabile una lesione di diritto soggettivo tale da imporre il contraddittorio pieno davanti al magistrato di sorveglianza.
- La manifesta infondatezza del motivo, unita all'irregolarità formale del ricorso, giustifica la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese nonché alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi esimenti della colpa.
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