Cassazione Penale, Ordinanza n. 35334/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sul mancato esame delle cause di proscioglimento era generica e non rientrava nei casi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata in relazione al reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione per il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che il ricorso era proposto "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ma era generico e comunque presentato al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato per la trattazione de plano del ricorso
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
indica i limiti oggettivi dei casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per lamentare il mancato esame delle cause di proscioglimento
art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice del reato oggetto di patteggiamento
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
testo unico sugli stupefacenti, fonte della fattispecie contestata
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi previsti dalla legge; al di fuori di tali ipotesi l'impugnazione è inammissibile.
- La doglianza relativa al mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere specifica e rientrare nei limiti del mezzo di impugnazione consentito, altrimenti è dichiarata inammissibile.
- Nel patteggiamento, la verifica delle cause di proscioglimento non può essere trasformata in una censura generica o meramente assertiva contro una sentenza resa su accordo tra le parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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