Corte di giustizia, Sentenza C-65/17
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 19 aprile 2018. — Oftalma Hospital Srl contro Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV) e Regione Piemonte. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Servizi sanitari e sociali – Attribuzione al di fuori delle regole di aggiudicazione degli appalti pubblici – Necessità di rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento – Nozione di “interesse transfrontaliero certo” – Direttiva 92/50/CEE – Articolo 27. — Causa C-65/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che i servizi sanitari dell’allegato I B della direttiva 92/50 non sono esclusi in assoluto dai principi del Trattato: se l’appalto presenta un interesse transfrontaliero certo, valgono parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Ha però escluso che a tali appalti si applichi l’articolo 27, paragrafo 3, sulla soglia minima di tre candidati nella procedura negoziata. La verifica dell’interesse transfrontaliero e di eventuali giustificazioni spetta al giudice nazionale.
Appalti di servizi sanitari dell’allegato I B della direttiva 92/50: applicabilità dei principi del Trattato e dell’articolo 27, paragrafo 3, in presenza di un interesse transfrontaliero certo
La questione giuridica
Se gli appalti di servizi sanitari elencati nell’allegato I B della direttiva 92/50, pur essendo in linea di principio soggetti solo agli articoli 14 e 16, debbano comunque rispettare i principi del Trattato FUE di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza quando presentano un interesse transfrontaliero certo; e, in caso affermativo, se l’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/50 si applichi anche a tali appalti, imponendo un numero minimo di tre candidati nella procedura negoziata.
Principio di diritto
Per gli appalti di servizi compresi nell’allegato I B della direttiva 92/50, l’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare i principi fondamentali del Trattato FUE e l’obbligo di trasparenza solo se l’appalto presenta, alla data di aggiudicazione, un interesse transfrontaliero certo, da verificarsi dal giudice nazionale caso per caso; tuttavia l’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/50 non si applica comunque a tali appalti, anche se di interesse transfrontaliero certo, sicché non può imporsi il numero minimo di tre candidati nella procedura negoziata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/50/CEE
- Articoli 14, 16, 27, paragrafo 3, direttiva 92/50/CEE
- Articolo 9 direttiva 92/50/CEE
- Allegato I B direttiva 92/50/CEE
- Direttiva 2004/18/CE
- Articoli 20, 21 e 82 direttiva 2004/18/CE
- Articoli 49, 56 e 106 TFUE
Appalti di servizi sanitari dell’allegato I B della direttiva 92/50: principi UE e procedura negoziata
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra Oftalma Hospital Srl, la Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi e la Regione Piemonte, relativa alla remunerazione di prestazioni sanitarie rese in base a una convenzione. Il nodo centrale è la disciplina applicabile agli appalti di servizi sanitari rientranti nell’allegato I B della direttiva 92/50/CEE.
Fatti e procedimento principale
La convenzione controversa, conclusa il 2 gennaio 1999 e successivamente modificata nel 2004, aveva affidato a Oftalma prestazioni specialistiche di oftalmologia presso l’Ospedale evangelico valdese di Torino. Dopo un decreto ingiuntivo in favore di Oftalma e le opposizioni proposte da CIOV e Regione Piemonte, la Corte d’appello di Torino dichiarò nulla la convenzione per violazione della direttiva 92/50 e del decreto legislativo n. 157/95, ritenendo necessaria una procedura di evidenza pubblica.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se gli appalti di servizi sanitari dell’allegato I B, pur essendo soggetti solo agli articoli 14 e 16 della direttiva 92/50, debbano comunque rispettare i principi del Trattato FUE, in particolare parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;
- se, in caso affermativo, l’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/50 si applichi anche a tali appalti;
- se tale disposizione osti a una normativa interna che non garantisca l’apertura alla concorrenza nella procedura negoziata per gli appalti di servizi sanitari anteriori alla direttiva 2004/18.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 9 della direttiva 92/50, che per i servizi dell’allegato I B rinvia solo agli articoli 14 e 16;
- l’articolo 27, paragrafo 3, della stessa direttiva, che impone, nella procedura negoziata, almeno tre candidati idonei;
- l’allegato I B, categoria 25, relativo ai servizi sanitari e sociali;
- gli articoli 49, 56 e 106 TFUE, evocati dal giudice nazionale;
- la direttiva 2004/18/CE, richiamata per il sistema successivo di classificazione dei servizi.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ribadisce la logica a due livelli della direttiva 92/50: per gli appalti dell’allegato I B il legislatore dell’Unione ha scelto un regime ridotto, limitato agli articoli 14 e 16. Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata, se l’appalto presenta un interesse transfrontaliero certo, si applicano anche le norme fondamentali del Trattato FUE e i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
La Corte precisa che la verifica dell’interesse transfrontaliero certo deve essere svolta dal giudice nazionale alla data di aggiudicazione, sulla base di elementi oggettivi e concordanti. Nel fascicolo, la Corte osserva che la decisione di rinvio non contiene elementi idonei a dimostrare tale interesse, ma lascia al giudice nazionale la verifica. Se tale interesse fosse accertato, eventuali disparità di trattamento potrebbero in ipotesi essere giustificate da circostanze oggettive, anche in funzione della tutela della sanità pubblica.
Ragionamento della Corte sulla seconda e terza questione
La Corte esclude che l’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/50 si applichi agli appalti di servizi rientranti nell’allegato I B. Il rinvio espresso dell’articolo 9 ai soli articoli 14 e 16 impedisce di estendere agli appalti dell’allegato I B ulteriori disposizioni, anche se l’appalto presenti un interesse transfrontaliero certo.
Secondo la Corte, applicare l’articolo 27, paragrafo 3, a tali servizi altererebbe la distinzione voluta dal legislatore tra allegato I A e allegato I B e rischierebbe di svuotare di effetto utile la disciplina differenziata. Ne deriva che non può essere imposto, per questi appalti, il requisito del numero minimo di tre candidati nella procedura negoziata.
Limite temporale degli effetti della sentenza
La Corte respinge la richiesta di limitazione nel tempo degli effetti della sentenza. Ricorda che una simile limitazione è eccezionale e che, nel caso di specie, la soluzione era già desumibile da precedenti della Corte sui servizi dell’allegato I B in presenza di interesse transfrontaliero certo. Non vi è dunque ragione di derogare alla regola ordinaria.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- un appalto pubblico di servizi rientrante nell’articolo 9 della direttiva 92/50 deve rispettare i principi del Trattato FUE e l’obbligo di trasparenza solo se presenta, alla data di attribuzione, un interesse transfrontaliero certo, da verificare dal giudice nazionale;
- l’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/50 non si applica agli appalti pubblici di servizi rientranti nell’allegato I B.
Principi pratici per l’operatore
Per gli operatori sanitari e per le amministrazioni, la pronuncia conferma che i servizi sanitari dell’allegato I B non sono automaticamente soggetti alle regole piene di gara, ma possono attrarre i principi UE quando l’appalto abbia un concreto rilievo transfrontaliero. Resta però esclusa l’estensione automatica delle regole procedurali dell’articolo 27, paragrafo 3, che non può essere invocato per imporre una minima concorrenza nella trattativa privata.
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