Corte di giustizia, Sentenza C-525/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 aprile 2018. — MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA contro Autoridade da Concorrência. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE – Nozione di “svantaggio per la concorrenza” – Prezzi discriminatori sul mercato a valle – Società di gestione dei diritti connessi al diritto d’autore – Canone dovuto dai fornitori nazionali di un servizio a pagamento di trasmissione del segnale televisivo e del suo contenuto. — Causa C-525/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE in un caso di discriminazione tariffaria da parte di una società di gestione collettiva. Ha stabilito che, per integrare lo «svantaggio per la concorrenza», non serve dimostrare un danno effettivo e misurabile alla concorrenza, ma basta che la discriminazione sia idonea a incidere sulla posizione concorrenziale delle controparti sulla base di un esame complessivo delle circostanze. Nel caso concreto, il giudice nazionale deve verificare se le tariffe differenziate abbiano avuto un effetto sui costi, sugli utili o su altri interessi rilevanti della MEO.
Interpretazione dell’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE: prezzi discriminatori di un’impresa dominante sul mercato a valle e nozione di «svantaggio per la concorrenza»
La questione giuridica
Se la nozione di «svantaggio per la concorrenza» di cui all’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE richieda, per accertare l’abuso, la prova di effetti concreti e apprezzabili sulla posizione concorrenziale dell’impresa discriminata, oppure basti verificare che la discriminazione tariffaria possa incidere sulla concorrenza tra le controparti commerciali; in particolare, se esista una soglia minima di rilevanza del pregiudizio e quale peso abbiano costi, profitti, redditività e differenze tariffarie.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, ai fini dell’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE, la nozione di «svantaggio per la concorrenza» ricorre quando, nel caso di prezzi discriminatori applicati da un’impresa dominante sul mercato a valle, il comportamento è idoneo a falsare la concorrenza tra le controparti commerciali. Non è necessaria la prova di un deterioramento effettivo e quantificabile della posizione concorrenziale, ma occorre una valutazione di tutte le circostanze rilevanti che consenta di ritenere che la discriminazione incida o possa incidere sui costi, sugli utili o su altro interesse rilevante dell’impresa colpita; non esiste una soglia minima de minimis autonoma.
Norme richiamate
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 11, paragrafi 1 e 2, lettera c), del Novo Regime Jurídico da Concorrência
Interpretazione dell’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE e discriminazione tariffaria sul mercato a valle
La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão portoghese in una controversia tra MEO e l’Autoridade da Concorrência, con intervento della GDA, relativa a una presunta discriminazione nei canoni applicati da un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi.
Fatti e procedimento principale
La GDA è una cooperativa senza scopo di lucro e l’unico organismo incaricato in Portogallo della gestione collettiva dei diritti connessi. Tra il 2010 e il 2013 essa ha applicato tariffe differenziate a vari fornitori di un servizio a pagamento di trasmissione del segnale televisivo e del suo contenuto, tra cui MEO e NOS. La MEO ha denunciato la GDA dinanzi all’autorità garante della concorrenza, sostenendo che le tariffe differenziate integrassero un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE.
L’autorità nazionale ha archiviato il procedimento ritenendo che la diversificazione tariffaria non avesse effetti restrittivi sulla posizione concorrenziale della MEO, anche perché la differenza tra le tariffe era minima rispetto ai costi e la MEO era in grado di assorbirla. Il giudice del rinvio ha evidenziato, tuttavia, che la GDA deteneva un monopolio di fatto sul mercato rilevante e che non era escluso un pregiudizio alla capacità concorrenziale della MEO.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE, che vieta alle imprese dominanti di applicare condizioni dissimili a prestazioni equivalenti, determinando uno svantaggio per la concorrenza;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, che impone alle autorità nazionali e ai giudici nazionali di applicare anche l’articolo 102 TFUE quando applicano il diritto nazionale della concorrenza agli abusi di posizione dominante;
- l’articolo 11, paragrafi 1 e 2, lettera c), del Novo Regime Jurídico da Concorrência portoghese, di contenuto corrispondente all’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se:
- per configurare lo «svantaggio per la concorrenza» sia necessario provare un deterioramento effettivo e valutabile della posizione concorrenziale dell’impresa discriminata;
- debba essere valutata la gravità o rilevanza degli effetti della discriminazione, includendo eventuali soglie minime di significatività;
- l’analisi possa fondarsi su parametri quali la percentuale della differenza tariffaria rispetto alla struttura dei costi, ai costi medi o ai profitti dell’impresa interessata;
- la circostanza che la differenza sia minima o che la redditività non risulti sensibilmente compromessa basti a escludere l’abuso.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il divieto di cui all’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE mira a evitare che la concorrenza sia falsata nel mercato interno e, in particolare, che le controparti commerciali dell’impresa dominante siano avvantaggiate o svantaggiate nella concorrenza reciproca. Il punto decisivo non è la posizione concorrenziale dell’impresa dominante sul proprio mercato, ma l’eventuale alterazione della relazione concorrenziale tra le controparti commerciali discriminate.
La mera esistenza di uno svantaggio immediato per l’operatore che paga un prezzo più elevato non è, da sola, sufficiente. Occorre verificare, alla luce di tutte le circostanze del caso, se la discriminazione sia idonea a falsare la concorrenza tra le controparti commerciali. Tuttavia, non è necessario provare un deterioramento effettivo e misurabile della posizione concorrenziale del soggetto discriminato.
La Corte esclude inoltre l’introduzione di una soglia di sensibilità minima (de minimis) autonoma ai fini dell’articolo 102 TFUE. Al tempo stesso, precisa che, per costituire uno svantaggio per la concorrenza, la discriminazione deve incidere sugli interessi dell’operatore colpito. Nell’esame concreto il giudice nazionale o l’autorità competente possono considerare, tra gli altri elementi, la posizione dominante, il potere negoziale, le condizioni di fissazione delle tariffe, la durata e l’importo della differenza, nonché l’eventuale strategia di esclusione.
Nel caso concreto, la Corte osserva che la differenza tariffaria pareva incidere in misura limitata sui costi e sulla redditività della MEO, che i principali clienti della GDA erano MEO e NOS e che il fascicolo non conteneva indizi di una strategia escludente. Spetta dunque al giudice del rinvio verificare se, complessivamente, la diversificazione tariffaria fosse idonea a causare uno svantaggio per la concorrenza.
Dispositivo
La Corte risponde che la nozione di «svantaggio per la concorrenza», ai sensi dell’articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE, riguarda la situazione in cui i prezzi discriminatori applicati da un’impresa dominante sul mercato a valle possono avere come effetto una distorsione della concorrenza tra le controparti commerciali. L’accertamento non richiede la prova di un danno effettivo e quantificabile alla posizione concorrenziale, ma una valutazione complessiva delle circostanze del caso che consenta di concludere che il comportamento è idoneo a incidere sui costi, sugli utili o su altro interesse rilevante dell’impresa colpita.
Principi pratici per l’operatore
Per i professionisti, la sentenza indica che nelle ipotesi di discriminazione tariffaria ex articolo 102, secondo comma, lettera c), TFUE occorre concentrarsi non solo sulla differenza di prezzo, ma soprattutto sull’effetto potenziale sulla concorrenza tra clienti/controparti dell’impresa dominante. La rilevanza economica della differenza è un elemento da valutare nel contesto complessivo, ma non opera come soglia autonoma di esclusione dell’abuso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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