Corte di giustizia, Sentenza C-565/16
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2018. — Causa promossa da Alessandro Saponaro e Kalliopi-Chloi Xylina. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eirinodikeio Lerou Leros. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Giudice di uno Stato membro investito di una domanda di autorizzazione giudiziaria a rinunciare a un’eredità per conto di un minore – Competenza in materia genitoriale – Proroga di competenza – Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) – Accettazione della competenza – Presupposti. — Causa C-565/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’autorizzazione richiesta dai genitori per rinunciare a un’eredità in nome di un minore non è una questione di successioni, ma di responsabilità genitoriale. Ha poi stabilito che la proroga di competenza a favore del giudice greco può operare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), se tutti i soggetti che il diritto nazionale considera parti hanno accettato la scelta del foro e se la soluzione è conforme all’interesse superiore del minore. Nel caso concreto, la domanda congiunta dei genitori, l’assenza di opposizione del pubblico ministero e i collegamenti con la Grecia consentono di ritenere soddisfatte tali condizioni.
Competenza in materia di responsabilità genitoriale per l’autorizzazione a rinunciare a un’eredità da parte di un minore e presupposti della proroga di competenza ex articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003.
La questione giuridica
Se una domanda di autorizzazione a rinunciare a un’eredità presentata dai genitori per conto di un minore rientri nella responsabilità genitoriale e, in caso affermativo, se la proroga di competenza a favore del giudice di un altro Stato membro sia valida ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003 quando: i) i genitori abbiano depositato congiuntamente la domanda dinanzi a tale giudice; ii) nel procedimento sia parte, per legge, un pubblico ministero; iii) occorra verificare la conformità all’interesse superiore del minore, alla luce dei legami con lo Stato del giudice adito e del luogo in cui si trovano l’asse ereditario e il de cuius.
Principio di diritto
La domanda con cui i genitori chiedono l’autorizzazione a rinunciare a un’eredità per conto di un minore rientra nella responsabilità genitoriale e non nelle successioni; pertanto si applica il regolamento n. 2201/2003. La proroga di competenza ex articolo 12, paragrafo 3, lettera b), è valida se i genitori, con domanda congiunta, accettano in modo univoco il giudice prescelto, se tutte le parti del procedimento alla data di adizione del giudice hanno accettato tale competenza — e il pubblico ministero è parte se lo è per il diritto nazionale — e se, in concreto, la scelta del giudice non è contraria all’interesse superiore del minore; tale interesse può risultare soddisfatto quando esiste un solido legame con lo Stato del giudice adito e non emergono elementi di pregiudizio per il minore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera e), regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1, paragrafo 3, lettera f), regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 8, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 12, paragrafi 1-3, regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 16, regolamento (CE) n. 2201/2003
Autorizzazione a rinunciare a un’eredità per conto di un minore e proroga di competenza ex regolamento n. 2201/2003
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice di pace di Lero (Grecia) in materia di competenza giurisdizionale per una domanda di autorizzazione a rinunciare a un’eredità presentata dai genitori nell’interesse di una figlia minore. La Corte è chiamata a stabilire se la controversia rientri nel regolamento (CE) n. 2201/2003 e, in particolare, se possa operare la proroga di competenza dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b).
Fatti e procedimento principale
I genitori della minore, entrambi residenti abitualmente in Italia con la figlia, hanno chiesto al giudice greco l’autorizzazione a rinunciare all’eredità del nonno materno della minore. Il de cuius era deceduto in Grecia, dove si trovavano sia i beni ereditari sia le passività dell’asse. Il giudice del rinvio si è interrogato sulla propria competenza, anche in considerazione del fatto che, secondo il diritto greco, il pubblico ministero è parte del procedimento di volontaria giurisdizione e può compiere atti processuali, compresa l’impugnazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in primo luogo il regolamento (CE) n. 2201/2003, in particolare:
- il considerando 12, che collega le regole di competenza all’interesse superiore del minore e al criterio di vicinanza;
- l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera e), che includono nella responsabilità genitoriale le misure di protezione del minore relative all’amministrazione, conservazione o alienazione dei suoi beni;
- l’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), che esclude le successioni dall’ambito di applicazione del regolamento;
- l’articolo 8, paragrafo 1, sulla competenza generale del giudice dello Stato di residenza abituale del minore;
- l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), sulla proroga di competenza nei procedimenti diversi da quelli matrimoniali.
Ricevibilità e inquadramento della domanda nel regolamento n. 2201/2003
La Corte osserva che, benché la domanda sia inserita in un contesto successorio, essa non concerne il diritto delle successioni in sé. Richiamando la precedente sentenza Matoušková, afferma che l’obbligo di ottenere un’autorizzazione giudiziaria per un atto compiuto per conto di un minore deriva dallo stato e dalla capacità del minore e costituisce una misura di protezione dei suoi beni. Ne consegue che la domanda va qualificata come materia di responsabilità genitoriale e ricade nel campo di applicazione del regolamento n. 2201/2003.
Interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b)
La Corte affronta tre profili:
- la nozione di accettazione espressa o univoca della competenza;
- la nozione di tutte le parti al procedimento alla data in cui il giudice è adito;
- il controllo dell’interesse superiore del minore.
Accettazione univoca della competenza
Quando entrambi i genitori presentano congiuntamente la domanda dinanzi a un giudice da loro scelto, manifestano in modo univoco la volontà di adire quell’autorità e quindi accettano la sua competenza. In assenza di elementi contrari, il requisito dell’accettazione univoca è soddisfatto.
Nozione di parti al procedimento e ruolo del pubblico ministero
La Corte precisa che il termine "tutte le parti" va inteso in senso ampio, comprendendo tutti i soggetti che il diritto nazionale considera parti del procedimento. Se, secondo il diritto nazionale, il pubblico ministero è parte a pieno titolo e rappresenta l’interesse del minore, egli deve essere preso in considerazione ai fini dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b). Pertanto, una sua opposizione successiva alla proposizione della domanda impedisce di ritenere che, alla data di adizione del giudice, tutte le parti abbiano accettato la proroga di competenza; viceversa, in assenza di opposizione, il suo assenso può essere considerato implicito.
Interesse superiore del minore
La proroga di competenza non può essere contraria all’interesse superiore del minore e tale condizione va verificata caso per caso. Nel caso concreto, la Corte valorizza diversi elementi: la nazionalità della minore, la circostanza che il de cuius aveva la residenza in Grecia, che in Grecia si trovavano i beni e le passività dell’eredità, e l’assenza di opposizione del pubblico ministero, il quale tutela l’interesse del minore. Tali elementi rafforzano il legame con lo Stato del giudice adito e permettono di ritenere la proroga conforme all’interesse del minore, salvo elementi contrari non emersi nel rinvio.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che, in una situazione come quella del procedimento principale:
- il deposito congiunto della domanda da parte dei genitori davanti al giudice scelto costituisce accettazione univoca della sua competenza;
- il pubblico ministero che sia parte per legge nel procedimento è parte anche ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), e la sua opposizione successiva impedisce di ritenere integrata l’accettazione di tutte le parti;
- la presenza in quello Stato membro del de cuius, del patrimonio ereditario e delle passività, in assenza di elementi contrari, consente di considerare la proroga di competenza conforme all’interesse superiore del minore.
Principio affermato
La domanda di autorizzazione a rinunciare a un’eredità proposta dai genitori per conto di un minore rientra nella responsabilità genitoriale; la proroga di competenza ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), è valida se tutti i soggetti che il diritto nazionale considera parti hanno accettato in modo univoco il giudice adito e se la scelta del foro non pregiudica l’interesse superiore del minore.
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