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Sentenza

Sentenza n. 2965/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento del provvedimento di rientro immediato dalla sede di Castellammare di stabia alla sede di Jesolo allo scadere dell'assegnazione provvisoria ex art. 42-bis, D. Lgs. n. 151/2001, nonché ogni atto conseguenziale o prodromico, ovvero connesso o confermativo;

Giustizia amministrativa202504235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di rientro dalla sede temporanea di Castellammare di Stabia alla sede di Jesolo allo scadere dell’assegnazione provvisoria ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare, già trasferito d’autorità a Jesolo nel 2019, aveva ottenuto un’assegnazione temporanea a Castellammare di Stabia ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, successivamente prorogata per ulteriori 36 mesi. Prima della scadenza del beneficio era stato nominato componente del Consiglio Direttivo Regionale di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari e dirigente sindacale con mandato fino al 2028. Avverso la comunicazione con cui l’Amministrazione aveva dato atto della ripresa di efficacia dell’ordine di trasferimento a Jesolo, il militare e l’associazione deducevano la violazione degli artt. 1479-bis, comma 1, lettere d) ed e), e 1477-ter, commi 1 e 3, del codice dell’ordinamento militare. Sostenevano che il rientro dalla sede temporanea dovesse essere considerato un trasferimento soggetto alla previa intesa con l’associazione sindacale, oppure, comunque, che l’Amministrazione dovesse ponderare l’interesse allo svolgimento dell’attività sindacale con le esigenze organizzative dell’Amministrazione. Deducevano inoltre che il rientro avrebbe interrotto anticipatamente il mandato elettivo, in violazione della relativa durata quadriennale. Il Ministero eccepiva l’incompetenza territoriale del TAR Campania in favore del TAR Veneto e l’inammissibilità del ricorso, ritenendo l’atto impugnato meramente attuativo del trasferimento del 2019, già divenuto inoppugnabile.

La decisione

Il TAR ha confermato la propria competenza territoriale, richiamando quanto già stabilito in sede cautelare. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità: il precedente giudizio riguardava una posizione giuridica diversa, connessa al trasferimento originario, mentre il nuovo ricorso si fondava sulla sopravvenuta nomina del militare a dirigente sindacale; il giudicato precedente non preclude quindi una nuova domanda fondata su una situazione di fatto e di diritto mutata. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il rientro alla sede di appartenenza allo scadere dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis costituisce un effetto automatico della legge e della cessazione del beneficio, non un nuovo provvedimento amministrativo di trasferimento. La comunicazione dell’Amministrazione ha natura meramente ricognitiva e non esercita un potere discrezionale. Non trova pertanto applicazione la garanzia della previa intesa sindacale prevista per i trasferimenti dei militari che ricoprono cariche elettive, né sussiste un obbligo di ponderazione tra l’interesse allo svolgimento dell’attività sindacale e le esigenze organizzative dell’Amministrazione. L’automatismo del rientro esclude inoltre, in radice, lo sviamento di potere. Le sopravvenute esigenze connesse all’incarico sindacale non possono paralizzare il rientro mediante un’interpretazione estensiva della nozione di trasferimento, ma devono eventualmente essere fatte valere con una distinta domanda di trasferimento e in un separato procedimento. È stata disposta la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    La temporanea assegnazione per esigenze familiari ha durata limitata; allo scadere del beneficio, l’obbligo di servizio presso la sede di appartenenza si ripristina automaticamente, senza necessità di un nuovo provvedimento amministrativo.

  • art. 1477-ter, commi 1 e 3, codice dell’ordinamento militare

    La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata.

    La disposizione sulla durata delle cariche elettive non impedisce il rientro automatico del militare alla sede di appartenenza quando sia cessata l’assegnazione temporanea, poiché tale rientro non costituisce un’interruzione amministrativa del mandato.

  • art. 1479-bis, comma 1, codice dell’ordinamento militare

    I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell’articolo 1478 non possono essere trasferiti a un’altra sede o a un altro reparto [...] se non previa intesa con l’APCSM alla quale appartengono, salvi i casi previsti dalla disposizione.

    La garanzia della previa intesa sindacale riguarda i formali provvedimenti di trasferimento e non si estende al rientro automatico derivante dalla cessazione dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis.

  • art. 40 c.p.a.

    Il TAR ha rilevato che il ricorso non specificava adeguatamente i motivi, in contrasto con i requisiti di chiarezza e sinteticità, ma ha comunque esaminato e respinto le censure nel merito.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Il giudice ha richiamato i principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, rilevando la difficoltà di individuare le censure formulate.

Massime di principio

  • Alla scadenza dell’assegnazione temporanea disposta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, l’obbligo del dipendente pubblico di prestare servizio presso la sede di appartenenza si ripristina automaticamente per effetto della legge e della cessazione del beneficio.
  • Il rientro alla sede di appartenenza conseguente alla scadenza dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis non costituisce un nuovo provvedimento amministrativo di trasferimento, ma l’adempimento di un obbligo di servizio derivante dallo status del militare; la comunicazione dell’Amministrazione ha natura meramente ricognitiva.
  • La garanzia della previa intesa con l’associazione professionale a carattere sindacale prevista dall’art. 1479-bis del codice dell’ordinamento militare per il trasferimento dei militari che ricoprono cariche elettive non si applica al rientro automatico conseguente alla cessazione dell’assegnazione temporanea.
  • Poiché il rientro automatico non è espressione di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, non sussiste un obbligo di ponderare l’interesse del militare allo svolgimento dell’attività sindacale con le esigenze organizzative dell’Amministrazione e non è configurabile uno sviamento di potere fondato sulla volontà di ostacolare l’attività sindacale.
  • Le esigenze sopravvenute connesse all’incarico sindacale non possono sospendere o limitare il rientro mediante un’estensione della nozione di trasferimento; esse devono essere eventualmente dedotte nell’ambito di una distinta domanda di trasferimento e di un autonomo procedimento amministrativo.
  • Il giudicato formatosi su un precedente ricorso contro il trasferimento originario non preclude una nuova azione quando, dopo quel giudizio, siano mutate la situazione di fatto e la posizione giuridica azionata.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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