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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06436/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, limitandosi a rideterminare la pena inflitta. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché aspecifica e sostanzialmente di merito: il ricorso si limitava a reiterare le medesime censure già prospettate in appello, senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato, le modalità della condotta e il rilevante disvalore penale dei fatti contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse congrua e conforme ai principi consolidati, secondo cui il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario il vaglio espresso di tutti gli elementi dedotti dalla difesa.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure sono aspecifiche o non confrontano la ratio della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi ritenuti decisivi, come precedenti penali, modalità della condotta e disvalore del fatto, senza dover confutare analiticamente ogni singola allegazione difensiva.
  • Il ricorso per cassazione contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se si risolve nella riproposizione di censure di merito già esaminate e non contiene un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Una motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se, pur sintetica, dia conto delle ragioni essenziali del diniego e si mantenga nei limiti del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma stabilita dal giudice.
  • Il controllo di legittimità sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non consente una nuova valutazione del merito, ma solo la verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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