Cassazione Penale, Sentenza n. 2491/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 13/02/2023 con tre motivi: (1) violazione degli artt. 20-bis c.p. e 53-bis legge n. 689/1981 per l'applicazione della sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità) sostenendo che tale lavoro, considerato pena alla luce del d.lgs. n. 150/2022, sarebbe stato disposto oltre le facoltà concrete dell'imputato e senza valutare la disponibilità dell'ente e le esigenze lavorative/sanitarie; (2) erronea applicazione degli artt. 599-bis c.p.p., 20-bis c.p. e 53-bis legge n. 689/1981: si censura la determinazione del lavoro di pubblica utilità per almeno quindici ore settimanali, non corrispondente al consenso dell'imputato che avrebbe autorizzato più ore solo nei periodi in cui fosse concretamente possibile; (3) vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p. connesso, secondo il ricorrente, all'assoluzione del coimputato PALLISCO per non aver commesso il fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano sostanziale il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva disposto il lavoro di pubblica utilità "per almeno e non per più di quindici ore per ciascuna settimana", rimanendo dunque entro la cornice edittale (art. 56-bis legge n. 689/1981) e non configurando una "pena illegale"; inoltre le contestazioni sull'incompatibilità con attività lavorative e condizioni di salute sono state giudicate generiche, specie alla luce della disponibilità espressa dall'imputato in udienza a prestare lavoro anche oltre le quindici ore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della norma inserita dall'art. 5-bis (legge n. 103/2017) nell'art. 610 c.p.p., che prevede la declaratoria di inammissibilità de plano dei ricorsi contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Riguarda la disciplina del concordato in appello (applicazione della pena su richiesta delle parti in sede di appello). La Corte ha ritenuto che il ricorso contro sentenze pronunciate ai sensi di tale articolo sia assoggettato alla declaratoria di inammissibilità prevista dall'art. 610, comma 5-bis.
art. 20-bis cod. pen.
Norma sostanziale citata dal ricorrente in relazione alla qualificazione e determinazione della pena sostitutiva; la Corte non ha riconosciuto violazioni nella determinazione del lavoro di pubblica utilità entro i limiti edittali.
art. 53-bis legge n. 689/1981
Prevede disposizioni sul lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva per le pene brevi; la Corte ha ritenuto che l'applicazione operata dalla Corte d'Appello rispettasse le previsioni normative.
art. 56-bis legge n. 689/1981
Stabilisce la cornice edittale per la determinazione del lavoro di pubblica utilità; la Corte ha considerato la pena determinata nel rispetto di tale cornice (almeno e non più di 15 ore settimanali).
art. 129 cod. pen.
Norma relativa alla particolare tenuità del fatto o ad altri istituti di applicazione di circostanze attenuanti/estintive; il ricorrente aveva chiesto la sua applicazione ma la questione è risultata collegata a censure ammissibilità/motivazione ritenute inammissibili o infondate.
art. 610 cod. proc. pen. (comma 5-bis introdotto dalla legge n. 103/2017)
".... la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis"
Introduce la declaratoria di inammissibilità de plano per i ricorsi contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti e per quelle pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis; la Corte ha applicato questa previsione per dichiarare inammissibile il terzo motivo e, più in generale, ha richiamato la limitazione di sindacato sulle sentenze concordate in appello.
d.lgs. n. 150/2022
Riferimento alle novità legislative che hanno inciso sulla qualificazione del lavoro di pubblica utilità; la Corte ha comunque ritenuto che la determinazione operata dalla Corte d'Appello fosse conforme alla nuova disciplina.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della proposizione del ricorso per cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti previsti ma comunque dichiarato inammissibile o manifestamente infondato sui profili dedotti.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per responsabilità nella proposizione del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- I provvedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti (concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.) sono soggetti a un sindacato limitato in Cassazione: molti ricorsi saranno dichiarati inammissibili per effetto dell'art. 610, comma 5-bis, salvo censure specifiche sulla formazione della volontà delle parti o sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
- Il lavoro di pubblica utilità, dopo le modifiche normative recenti, è considerato una pena a tutti gli effetti e deve essere determinato nel rispetto della cornice edittale; la fissazione di un minimo orario settimanale rientra nella discrezionalità del giudice se rimane entro i limiti normativi.
- Contestazioni generiche circa incompatibilità della misura con esigenze lavorative o di salute sono insufficienti: chi impugna deve fornire elementi concreti e documentati che dimostrino l'impossibilità o la manifesta sproporzione della prescrizione.
- Se l'imputato in sede di appello ha espresso disponibilità a svolgere attività sostitutiva per un impegno superiore, il giudice può parametrarla con riferimento alla cornice normativa e alle esigenze esposte, purché la misura non ecceda i limiti di legge.
- Proporre ricorso in Cassazione contro sentenze di concordato senza argomentazioni precise sul vizio della formazione della volontà delle parti o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo espone al rischio di dichiarazione di inammissibilità e alla condanna per le spese e sanzioni pecuniarie.
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