Cassazione Penale, Sentenza n. 28122/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza del 30/11/2024 relativo a quanto emerso dall'estrazione di copia forense e dall'esame del contenuto di due telefoni cellulari. Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che mancava il pericolo di dispersione in quanto gli stessi beni sarebbero già stati sottoposti a sequestro il 11/10/2024; inoltre denunciava illegittimità del decreto perché avrebbe indicato solo gli articoli di legge, il tempo e il luogo senza descrivere i fatti e i comportamenti soggettivi (mancanza del funus commissi delicti) e contestava la valutazione probatoria delle conversazioni intercettate e l'utilizzo di atti provenienti da altro procedimento
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato (e, nei limiti, inammissibile). Ha condiviso la motivazione del Tribunale secondo cui: a) l'oggetto del sequestro del 30/11/2024 è diverso da quello dell'11/10/2024 (il primo riguarda il contenuto selezionato e estratto dalla copia forense, il secondo il supporto/contenitore); b) il Pubblico Ministero ha indicato gli atti su cui si fonda la richiesta, ha nominato un consulente per l'estrazione della copia forense, ha fissato un termine per le operazioni e ha previsto la restituzione dei supporti e della copia forense una volta estrapolati i dati utili; c) dall'esame degli atti e di una serie di conversazioni emergevano elementi che collegano il ricorrente alla gestione illecita delle gare di appalto; d) il sequestro probatorio è legittimo anche se la cosa è nella disponibilità di terzi estranei all'indagine. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale
I reati contestati riguardano condotte relative alla turbativa/illecito nelle procedure di gara; le norme sono richiamate come riferimento alla fattispecie cui si riferiscono gli elementi di indagine che giustificano il sequestro probatorio
Massime di principio
- Il sequestro probatorio può riguardare distintamente il "contenitore" (supporto fisico) e il "contenuto" (dati estratti): provvedimenti successivi non sono necessariamente duplicativi se hanno oggetti diversi
- Per la validità del sequestro probatorio è rilevante che il pubblico ministero indichi gli atti e gli elementi investigativi che giustificano l'intervento e che disponga modalità operative (es. consulente per estrazione forense e termini per le operazioni)
- Non è necessario che la cosa sottoposta a sequestro sia nella disponibilità dell'indagato: il sequestro è legittimo anche se il materiale è detenuto da terzi
- L'assenza di una dettagliata esposizione fattuale nella misura cautelare può essere compensata dalla chiara indicazione degli atti e dagli elementi dagli stessi desumibili; il ricorrente deve confrontarsi concretamente con la motivazione del giudice per ottenere accoglimento
- Le intercettazioni e le conversazioni, se ritenute significative dal giudice sulla base di una valutazione complessiva, possono costituire fondamento per il sequestro probatorio quando emergano collegamenti con la condotta contestata
- L'eccezione di duplicazione del vincolo è inefficace se il provvedimento successivo seleziona e sequestra materiale diverso o una porzione di dati estratta in conformità alle esigenze investigative
- In casi analoghi è importante che la difesa evidenzi specificamente errori di fatto o di diritto nella motivazione del provvedimento e non si limiti a rilievi generici
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