Cassazione Penale, Sentenza n. 3964/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che confermava l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, lamentando un vizio di motivazione: i giudici di appello avrebbero meramente trascritto parti di altri provvedimenti senza fornire un percorso logico-argomentativo collegato alla fattispecie concreta
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta aspecificità del motivo, ritenendo che la doglianza fosse una mera enunciazione priva di argomentate allegazioni. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva descritto un percorso di vita delinquenziale sin dalla giovane età, prevalentemente con reati contro il patrimonio, assenza di attività lavorativa e di redditi leciti, fondando in modo lineare l'inferenza che il ricorrente viva dei proventi del reato. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b) e art. 4, lett. c)
La sorveglianza speciale può essere applicata al soggetto che "viva abitualmente dei proventi di reati"; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che la ricostruzione dei precedenti e l'assenza di redditi leciti giustificassero l'accertamento di tale condizione
codice di procedura penale, art. 616
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; il giudice ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000
principio giurisprudenziale (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000)
Richiamata per escludere l'assenza di colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; ossia si può condannare anche quando l'inammissibilità non derivi da manifesta innocenza ma da inconsistenza degli argomenti
regola di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione
In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è consentito principalmente per violazione di legge e non per mera revisione dei fatti; ciò limita la sindacabilità del vizio di motivazione se non specificamente inquadrato come violazione di norme
Massime di principio
- Una censura generica sulla mancata motivazione è inammissibile se non è accompagnata da argomentate e specifiche indicazioni sulle carenze logiche o di fatto del provvedimento impugnato
- La semplice trascrizione di precedenti o di parti di altri provvedimenti non è di per sé vizio se il complesso del provvedimento consente di ricostruire un percorso logico-argomentativo
- Nelle misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) la prova di una vita delinquenziale continuativa, la prevalenza di reati contro il patrimonio e l'assenza di redditi leciti possono legittimamente fondare l'affermazione che il soggetto "viva dei proventi del reato"
- Il ricorso per cassazione in queste materie è limitato: va mirato a contestare violazioni di legge; questioni essenzialmente valutative o probatorie sono difficilmente idonee a fondare l'ammissibilità
- L'inammissibilità comporta conseguenze economiche rilevanti: spese di procedura e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pertanto il ricorrente deve valutare la solidità e la specificità delle argomentazioni prima di proporre impugnazione
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