Cassazione Penale, Sentenza n. 48854/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 24/05/2022 che ha confermato la proroga della misura di sicurezza (assegnazione a casa di lavoro, originaria tre anni, prorogata fino al 16/01/2023) per persistente pericolosità sociale dell'internato sottoposto anche al regime differenziato ex art. 41-bis O.P. Il ricorrente deduce errore di applicazione degli artt. 133, 203, 208 cod. pen. e art. 679 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: a suo avviso la valutazione non avrebbe dato conto di un giudizio globale e attuale ai sensi dell'art. 133 c.p., avendo il Tribunale fondato la proroga su elementi riferiti al passato (condanne, legami di parentela, titolo di reato, presunta operatività del gruppo) e sulla "scarsa presa di coscienza" della gravità del fenomeno mafioso, senza considerare adeguatamente gli elementi favorevoli emersi dal trattamento (lavoro inframurario, assenza di atteggiamenti prevaricatori, disponibilità a reinserirsi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha svolto il concreto scrutinio richiesto dalla giurisprudenza e dagli artt. 133 e 417 c.p., valutando globalmente gli indici di pericolosità e le fonti informative (informative degli organi giudiziari, relazioni delle equipe trattamentali, prospetti dei colloqui telefonici, provvedimenti sulla corrispondenza, documentazione sanitaria, movimenti bancari, memoria difensiva). Ha ritenuto decisivi il ruolo e la storicità dell'affiliazione del Guttadauro, il suo comportamento quale collegamento tra vertici mafiosi (favorendo la latitanza di Messina Denaro e Provenzano), la perdurante rete parentale e l'attualità dell'operatività della consorteria, nonché l'assenza di una manifesta presa di distanza dalla condotta mafiosa. I fattori positivi in carcere non sono stati ritenuti sufficienti a prevalere sul rischio di ripresa dei collegamenti mafiosi; la sostituzione della misura con la libertà vigilata è esclusa per mancanza di opportunità di risocializzazione esterna. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
La perdurante applicazione del regime differenziato è valutata come indice favorevole alla persistenza del pericolo di ripresa dei collegamenti con la criminalità organizzata
art. 417 cod. pen.
Riferimento alla misura di sicurezza di cui all'art. 417 e al principio che la sua applicazione richiede l'accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale
art. 133 cod. pen.
Deve essere svolta una valutazione globale e aggiornata degli indici elencati nei primi due commi: gravità dei fatti, personalità e comportamento dell'imputato, fatti successivi, durata e qualità dei rapporti associativi, ruolo nell'associazione, ecc.; la Corte conferma che il Tribunale ha applicato questo criterio
art. 203 cod. pen.
Citato in relazione alle norme sul trattamento e sulla libertà vigilata; il giudizio deve considerare anche il comportamento tenuto durante e dopo l'espiazione
art. 208 cod. pen.
Richiamato con riferimento ai criteri per la valutazione della pericolosità e alle possibili misure; la Corte rileva che è necessaria una valutazione aggiornata ma che il Tribunale l'ha compiuta
art. 679 cod. proc. pen.
Norma di rito cui il ricorso ha fatto riferimento per motivare l'impugnazione; la Corte non ha ravvisato violazioni procedurali rilevanti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella decisione per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente
art. 31, comma 2, legge 10/10/1986 n. 663
Modifica richiamata per precisare che l'applicazione delle misure di sicurezza richiede un espresso scrutinio positivo dell'effettiva pericolosità sociale, senza automatismi sulla base della sola condanna per mafia
Massime di principio
- La proroga o l'applicazione di una misura di sicurezza richiede sempre un accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale in base agli indici dell'art. 133 c.p.; non è ammesso un automatismo basato unicamente sulla condanna per associazione mafiosa
- Fatti passati (condanne, ruolo nell'associazione, legami parentali) rimangono rilevanti se dalla loro valutazione emerge un rischio concreto e attuale di ripresa dei contatti o di operatività criminale
- Elementi positivi emersi in sede trattamentale (lavoro, comportamento inframurario, assenza di prevaricazione) devono essere valutati ma possono risultare insufficienti se sussistono indicatori di continuità di rapporti mafiosi o misure detentive aggravate (es. 41-bis)
- La mancanza di "presa di distanza" dalla condotta mafiosa e la continuazione di funzioni di collegamento anche durante misure precedenti aggravano la prognosi negativa e giustificano la proroga
- Per disporre la sostituzione della misura con misure meno afflittive (es. libertà vigilata) è necessario verificare la concreta esistenza di progetti di risocializzazione esterna efficaci e collocati in contesti non contigui alla zona di origine
- Dal punto di vista processuale, la motivazione del giudice deve esplicitare il percorso logico-giuridico in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p. e rispondere alle critiche difensive; la ripetizione di elementi già utilizzati non è di per sé illegittima se non sono risultate sopravvenienze favorevoli
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