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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19620 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell'accisa sul gas metano pagata in misura eccedente nel periodo dicembre 1996-gennaio 1999, a causa dell'applicazione dell'aliquota ordinaria per usi civili invece di quella agevolata per usi industriali alle utenze di ristoratori. Contestava la decisione dei giudici di merito, secondo cui il diritto al rimborso si sarebbe estinto per traslazione dell'imposta sugli utenti. Sosteneva inoltre che l'onere di provare la traslazione e l'effettivo arricchimento spettasse all'Amministrazione finanziaria, e non alla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che, per le accise armonizzate incompatibili con il diritto comunitario, la mancata traslazione dell'imposta non è un elemento costitutivo del diritto al rimborso: l'avvenuta traslazione è invece un fatto impeditivo, che deve essere provato dall'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione deve inoltre dimostrare l'esistenza di un effettivo arricchimento ingiustificato conseguente al rimborso. La prova della traslazione può essere fornita anche mediante presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, almeno per i fatti anteriori al 3 marzo 2007.

Norme richiamate

  • D.L. n. 688 del 1982, art. 19, convertito dalla L. n. 873 del 1982

    Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali ... ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova ... che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale

    La norma disciplina il rimborso dei tributi indebitamente pagati, ma la parte relativa all'onere probatorio è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella misura in cui imponeva al contribuente di provare documentalmente e direttamente la mancata traslazione dell'imposta.

  • L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2

    I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti

    Per i tributi incompatibili con il diritto comunitario, il rimborso è dovuto salvo che l'Amministrazione dimostri l'avvenuta traslazione dell'onere su altri soggetti. La traslazione è un fatto impeditivo e non può essere presunta automaticamente; deve essere concretamente provata.

  • L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 3

    La disposizione delimita l'applicazione dell'art. 19 del D.L. n. 688 del 1982 ai tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 (Testo unico delle accise)

    Costituisce la disciplina generale del rimborso delle accise, ferma restando, per le accise armonizzate incompatibili con norme comunitarie, l'applicazione dei principi specifici affermati dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26

    La controversia presupponeva l'interpretazione della norma sulle aliquote del gas metano e sull'applicabilità dell'aliquota agevolata agli usi industriali, inclusa l'attività di ristorazione svolta in locali produttivi.

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte ha applicato il principio generale sull'onere della prova, chiarendo che il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, mentre l'Amministrazione deve provare i fatti impeditivi, quali la traslazione dell'imposta e l'effettivo arricchimento.

  • Codice civile, art. 2729

    La traslazione dell'imposta può essere provata anche per presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti, almeno per le fattispecie anteriori al 3 marzo 2007.

  • L. n. 13 del 2007, art. 21

    Ha modificato l'art. 29, comma 2, della L. n. 428 del 1990, escludendo per gli uffici tributari la possibilità di provare la traslazione mediante presunzioni; la Corte non ha affrontato l'interpretazione della modifica temporale, limitandosi ai fatti anteriori al 3 marzo 2007.

Massime di principio

  • Nel rimborso di accise o altri tributi incompatibili con il diritto europeo, il contribuente deve dimostrare l'indebito pagamento e gli altri fatti costitutivi della pretesa, ma non deve provare in via principale la mancata traslazione dell'imposta.
  • L'Amministrazione finanziaria che nega il rimborso deve dimostrare concretamente che l'onere fiscale è stato trasferito su altri soggetti; non è sufficiente affermare genericamente che l'imposta era indicata nelle fatture o che il contribuente operava come distributore.
  • La sola traslazione dell'imposta non basta necessariamente a escludere il rimborso: deve essere provato anche un effettivo arricchimento ingiustificato del richiedente in conseguenza della restituzione.
  • Per i periodi anteriori al 3 marzo 2007, la traslazione può essere dimostrata anche tramite presunzioni, ma solo se gravi, precise e concordanti; dati ambigui o meri elenchi contabili non sono automaticamente decisivi.
  • Il giudice non può respingere la domanda limitandosi a rilevare che il contribuente non ha prodotto bilanci o documenti sulla mancata traslazione, se l'onere probatorio grava sull'Amministrazione.
  • Quando l'errore nell'applicazione dell'aliquota deriva da un'errata interpretazione normativa, la questione dell'errore materiale può diventare irrilevante se il rimborso è comunque valutato secondo le regole sulla traslazione e sull'arricchimento.

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