Cassazione Civile, Ordinanza n. 41863/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Una cittadina nigeriana aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo di essere stata esposta a un percorso di grave sfruttamento: orfana, affidata a uno zio che l'avrebbe costretta a un matrimonio violento, poi trasferita in Libia dove sarebbe stata inserita in una connection house e sfruttata nella prostituzione, con timore di ritorsioni e rientro per i debiti e per l’allontanamento dalla struttura. Il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso contro il diniego della Commissione territoriale, ritenendo il racconto non credibile per contraddizioni e, pur richiamando indicatori di tratta, affermando che il giudice non potesse sostituire l’allegazione della parte. Con il ricorso per cassazione la richiedente ha denunciato: violazione dell'art. 3 d.lgs. 251/2007, perché le contraddizioni non avrebbero dovuto escludere la credibilità complessiva del narrato, coerente con gli indicatori UNHCR della tratta; violazione della Convenzione di Ginevra e della normativa interna sulla protezione internazionale, perché il giudice non aveva valorizzato correttamente una situazione di vittima di tratta; nullità del decreto per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. I motivi relativi alla protezione umanitaria sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto del Tribunale di Milano e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda alla luce dei principi enunciati. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, osservando che nelle vicende di tratta le dichiarazioni della richiedente vanno lette complessivamente e alla luce delle linee guida UNHCR, poiché contraddittorietà e frammentarietà possono costituire esse stesse indici tipici della condizione di vittima; pertanto non è corretto negare la protezione solo perché la richiedente abbia formalmente negato di essere vittima di tratta, se il narrato, nel suo insieme, è compatibile con tale situazione. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 Convenzione di Ginevra
richiamato per affermare che lo status di rifugiato può spettare a chi tema fondatamente persecuzioni per motivi rilevanti, inclusa l'appartenenza a un determinato gruppo sociale.
artt. 2, lett. e) ed f), 7, commi 1 e 2, e 11 d.lgs. 251/2007
utilizzati per definire i presupposti dello status di rifugiato e per ricondurre le vittime di tratta, ove ricorrano gli elementi costitutivi, nell'area della protezione.
art. 3 d.lgs. 251/2007
in materia di valutazione della credibilità del richiedente, la Corte afferma che, nelle vicende di tratta, i parametri ordinari di specificità e coerenza perdono pregnanza e la verifica deve essere complessiva e orientata agli indicatori tipici della tratta.
art. 7 d.lgs. 251/2007
richiamato nel quadro dei presupposti della protezione internazionale.
art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008
impone al giudice di acquisire e utilizzare informazioni pertinenti e attendibili, incluse le linee guida UNHCR, nella valutazione della domanda.
art. 27, comma 1-bis, d.lgs. 25/2008
richiamato insieme all'art. 8, comma 3, per la valutazione delle dichiarazioni alla luce delle informazioni qualificate sulla tratta.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
richiamato nel diniego della protezione umanitaria/subordinata nel giudizio di merito.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato quale base normativa della protezione umanitaria domandata in via subordinata.
art. 35-bis, comma 1, d.lgs. 25/2008
ricorda che le controversie in materia di protezione internazionale sono ricondotte ai procedimenti camerali regolati dagli artt. 737 ss. c.p.c.
art. 125 c.p.c.
la causa petendi va individuata nell'atto introduttivo; il difensore può però prospettare che il narrato della richiedente sia da interpretare come rappresentativo di tratta.
art. 143 disp. att. c.p.c.
richiamato per enunciare i principi di diritto destinati al giudice di rinvio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato come vizio di nullità per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 370 c.p.c.
richiamato solo con riferimento alla costituzione tardiva del Ministero.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato con riferimento al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale.
Direttiva 2011/36/UE
richiamata per la definizione ampia di tratta e per l'elenco aperto delle forme di sfruttamento.
Convenzione di Istanbul
richiamata per la qualificazione della violenza contro le donne come violenza basata sul genere e come possibile forma di persecuzione o grave pregiudizio.
Protocollo di Palermo
richiamato come fonte internazionale di definizione della tratta e dello sfruttamento.
art. 4 CEDU
richiamato tramite la giurisprudenza EDU per affermare che la tratta integra una grave violazione dei diritti fondamentali e una forma di schiavitù moderna.
Massime di principio
- Nelle domande di protezione internazionale fondate su vicende di tratta, il giudice non può applicare in modo meccanico i criteri ordinari di attendibilità del racconto, ma deve leggere le dichiarazioni nel loro complesso alla luce degli indicatori tipici della tratta e delle informazioni qualificate disponibili, incluse le linee guida UNHCR.
- La contraddittorietà, la frammentarietà e la parziale negazione della vicenda non escludono di per sé la credibilità della persona che riferisca una storia di tratta, poiché tali elementi possono costituire, in concreto, modalità tipiche di espressione del vissuto della vittima.
- La verifica giudiziale deve accertare, da un lato, che il narrato sia riferibile alla richiedente e, dall'altro, che esso presenti una stretta vicinanza agli elementi ricorrenti delle vicende di tratta; solo all'esito di tale lettura complessiva può negarsi o riconoscersi la protezione.
- Il difensore può prospettare nel ricorso introduttivo che le dichiarazioni della richiedente vadano interpretate come allegazione di una situazione di tratta, senza che il giudice possa respingere la domanda limitandosi a valorizzare la mancata etichettatura formale di quella condizione da parte dell'interessata.
- In materia di protezione internazionale, l'onere probatorio è attenuato e il racconto del richiedente può assumere, se coerente con il contesto e con le fonti informative qualificate, valore insieme di allegazione e di prova dei fatti rilevanti.
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