Sentenza del 08/01/2019 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
pravvenienze attive - Imponibilità - Sussistenza - Eventi sismici - Sospensione dal versamento delle imposte - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato un avviso di accertamento IRES relativo al 2009. L'Ufficio sosteneva che la riduzione del 60% degli oneri contributivi e tributari, riconosciuta nell'ambito delle agevolazioni per gli eventi sismici del 2002 e disciplinata dalla legge n. 2 del 2009, costituisse una sopravvenienza attiva imponibile. Tale beneficio derivava infatti da costi, oneri o passività precedentemente dedotti o iscritti in bilancio. La controversia riguardava quindi l'assoggettabilità a tassazione della quota di debiti definitivamente non dovuta dal contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, confermando integralmente l'avviso di accertamento. Ha stabilito che la sopravvenienza attiva si è realizzata nel 2009, quando il beneficio è divenuto certo e oggettivamente determinabile, e doveva essere indicata nella dichiarazione dei redditi e tassata in quell'anno. Di conseguenza, il contribuente non doveva restituire soltanto il 40% dei tributi e contributi sospesi: l'importo dovuto doveva essere maggiorato dell'imposizione fiscale derivante dalla tassazione del residuo 60% non più dovuto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non si era costituita nella fase considerata.
Norme richiamate
Art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Le sopravvenienze attive concorrono alla formazione del reddito imponibile se conseguite a fronte di spese, perdite ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
La riduzione definitiva di debiti o oneri precedentemente dedotti genera una sopravvenienza attiva imponibile, perché elimina o riduce una passività già rilevante fiscalmente.
Legge n. 2 del 2009
La normativa ha esteso alle province di Campobasso, colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, benefici già previsti per i terremoti delle Marche e dell'Umbria, tra cui la riduzione degli importi tributari e contributivi sospesi. La legge non ha previsto l'esenzione fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dal beneficio.
Interrogazione parlamentare n. 4/02372
La sua esistenza è stata richiamata per evidenziare che era stata prospettata l'esclusione dalla tassazione delle sopravvenienze attive, ma tale esclusione non è stata recepita dal legislatore.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa riduce o cancella definitivamente debiti, contributi o tributi già dedotti fiscalmente in esercizi precedenti, il beneficio può costituire una sopravvenienza attiva imponibile.
- La sopravvenienza deve essere tassata nell'esercizio in cui il beneficio diventa certo e oggettivamente determinabile, non necessariamente nell'anno in cui erano stati sospesi i pagamenti.
- La sospensione temporanea del pagamento non equivale automaticamente a esenzione: occorre distinguere tra importi semplicemente rinviati e importi definitivamente non dovuti.
- Per escludere la tassazione della sopravvenienza è necessaria una disposizione normativa espressa; l'assenza di tale previsione impedisce di estendere per analogia esenzioni riconosciute in precedenti discipline emergenziali.
- Nel calcolo dell'importo complessivamente dovuto, la riduzione del debito può produrre un ulteriore effetto fiscale, poiché la quota non restituita viene trattata come componente positiva di reddito.
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