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Sentenza

Sentenza n. 1362/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Quarona, prot. n. 1799 in data 4 marzo 2024, avente ad oggetto: “Accertamento inottemperanza ordinanza di demolizione n. 33/2022 del 28/09/2022 – Provvedimenti consequenziali”; nonché della nota del Comune di Quarona, prot. n. 3819 del 30 aprile 2024, con cui è stata respinta l'istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza comunale n. 1799/2024;

Giustizia amministrativa202400591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando che il Comune, nelle more del giudizio, aveva revocato l'ordinanza impugnata nella parte relativa all'acquisizione gratuita dell'area e che le parti avevano concordemente richiesto tale esito. Le spese processuali sono state compensate.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, nella parte relativa all'acquisizione gratuita dell'area, e successivo diniego di annullamento in autotutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del Comune di Quarona del 4 marzo 2024, adottata quale provvedimento conseguente all'accertata inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 28 settembre 2022, nonché la nota con cui il Comune aveva respinto l'istanza di annullamento in autotutela. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento del 17 aprile 2026 con il quale ha revocato l'ordinanza impugnata nella parte concernente l'acquisizione gratuita dell'area. Le parti hanno quindi concordemente chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La sopravvenuta revoca dell'atto impugnato, nella parte oggetto di contestazione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando viene meno l'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento giudiziale.
  • La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando le parti concordano tale soluzione in presenza della sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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