Sentenza n. 4737/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento previa tutela cautelare serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in relazione alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, in relazione all’obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, deducendo l'inerzia dell'amministrazione rispetto alla richiesta di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. In particolare, dopo avere ottenuto la preiscrizione presso un'università italiana, non era riuscita a ottenere un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto. È stata inoltre formulata una domanda cautelare propulsiva. Il Ministero resistente ha invitato il Collegio a verificare d'ufficio la regolarità della procura alle liti, prospettando possibili profili di invalidità per mancata apostille, mancanza dell'autentica della firma o mancata asseverazione della traduzione, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione della successiva fissazione dell'appuntamento.
La decisione
Il Tribunale ha preliminarmente escluso profili di invalidità della procura alle liti, rilevando anche che la difesa erariale non aveva formulato una specifica eccezione processuale, ma soltanto un invito all'esercizio di un potere officioso del giudice. Nel merito, ha accertato che, nelle more del giudizio, l'Ambasciata aveva fissato l'appuntamento richiesto, circostanza documentata dal Ministero e non specificamente contestata dalla ricorrente. Poiché l'appuntamento consentiva alla ricorrente di formalizzare la domanda di visto, il giudice ha ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa azionata mediante il ricorso avverso il silenzio e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La domanda cautelare era già stata rigettata con precedente ordinanza, poiché l'appuntamento risultava nel frattempo fissato. Le spese sono state compensate in considerazione dell'ingente flusso di domande affrontato dall'Ambasciata in Pakistan e dell'elevato contenzioso in materia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la sopravvenuta adozione dell'attività richiesta determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale base processuale per la definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per formalizzare un'istanza amministrativa soddisfa la pretesa azionata quando l'oggetto del ricorso è esclusivamente ottenere la possibilità di presentare quella domanda; in tal caso, il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio, l'amministrazione abbia adottato l'attività richiesta e che tale attività realizzi integralmente l'utilità perseguita con l'azione avverso il silenzio.
- La procura alle liti non può essere dichiarata invalida in assenza di concreti profili di irregolarità risultanti dagli atti; il giudice può comunque verificare d'ufficio la validità della procura, anche quando la parte resistente non abbia sollevato una specifica eccezione processuale.
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