Sentenza n. 14068/2026 - Roma, Sezione 2B
per la condanna, accertata l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 10.11.2025, al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di tipo D;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 10 novembre 2025 per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio di tipo D
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., una possibile causa di inammissibilità derivante dalla nullità della procura alle liti rilasciata all’estero e asseritamente confermata mediante collegamento video a distanza. La procura non risultava conferita nelle forme richieste dalla legge italiana: il difensore non poteva autenticare all’estero una scrittura privata, né tale difetto poteva essere superato mediante collegamento video; inoltre, non risultava prodotta una procura per atto pubblico munita di legalizzazione consolare o apostille.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, senza esaminare nel merito l’illegittimità del silenzio sull’istanza di visto. Ha ritenuto applicabile al processo svoltosi in Italia la legge italiana, ai sensi dell’art. 12 della l. n. 218/1995, e, per la procura speciale alle liti, l’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza dell’art. 39 c.p.a. La procura rilasciata all’estero mediante scrittura privata autenticata dal difensore non era valida, poiché il potere di autenticazione del difensore è territorialmente limitato; il collegamento video a distanza non costituiva modalità idonea a sanare il vizio. Una procura per atto pubblico avrebbe invece richiesto la legalizzazione consolare oppure, nei casi previsti, l’apostille. Il Collegio ha qualificato il difetto come inesistenza della procura e ha escluso la sanatoria in corso di causa, non trovando applicazione al processo amministrativo l’art. 182 c.p.c., secondo il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11/2025. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la mancanza di una valida procura speciale comporta l’inammissibilità del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La legge italiana disciplina tutti gli atti del processo svolto in Italia, inclusa la procura alle liti rilasciata all’estero.
art. 83 c.p.c.
la procura deve essere conferita “con atto pubblico o con scrittura privata autenticata” o con mandato apposto in calce o a margine a determinati atti processuali
La procura speciale alle liti deve rispettare le forme previste dalla legge italiana; il difensore non può autenticare all’estero una scrittura privata.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile richiamate, tra cui l’art. 83 c.p.c.; il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Prevede la legalizzazione dei documenti formati all’estero quale modalità di utilizzazione in Italia della procura redatta per atto pubblico.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Individua la legalizzazione consolare quale modalità di validazione della procura pubblica formata all’estero.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con l. 1253/1966
Per gli Stati aderenti, consente l’utilizzazione in Italia della procura pubblica mediante apostille, in alternativa alla legalizzazione consolare.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di procura speciale è richiesta a pena di inammissibilità.
art. 73 c.p.a.
Consente al Collegio di segnalare alle parti una possibile causa di inammissibilità rilevata d’ufficio.
art. 182 c.p.c.
La relativa disciplina di sanatoria della procura non è applicabile al processo amministrativo secondo il principio richiamato dall’Adunanza Plenaria n. 11/2025.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all’estero è disciplinata dalla legge italiana, in quanto atto del processo svolto in Italia.
- Il difensore italiano non può autenticare all’estero una scrittura privata contenente la procura alle liti, poiché il potere di autenticazione non si estende oltre il territorio nazionale; il collegamento video a distanza non supera tale limite in assenza di una specifica previsione normativa.
- Una procura alle liti conferita all’estero per atto pubblico può essere utilizzata in Italia solo se munita di legalizzazione consolare oppure, quando applicabile, di apostille.
- La procura alle liti rilasciata senza il rispetto delle forme prescritte è inesistente e non è idonea a conferire al difensore lo ius postulandi.
- Nel processo amministrativo, la mancanza di una valida procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. determina l’inammissibilità del ricorso; il vizio non è sanabile in corso di causa mediante l’art. 182 c.p.c.
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