Cassazione Penale, Ordinanza n. 09405/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello, accogliendo una richiesta di pena concordata, ha definito il giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il testo non indica i reati originariamente contestati né ulteriori censure specifiche, ma chiarisce che i ricorsi miravano a mettere in discussione la misura della pena concordata con la pubblica accusa, pur essendo la pena comunque inferiore a quella inflitta in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali motivi non siano consentiti nel rito prescelto, poiché l'accordo sulla pena interviene dopo un accertamento di responsabilità già compiuto con cognizione piena dal primo giudice e non più contestato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., non è consentito dedurre in cassazione censure volte a contestare la misura della pena liberamente concordata e ritenuta congrua dal giudice di appello.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel procedimento definito con pena concordata in appello, l'accordo sulla pena è validamente scrutinato dal giudice di appello e i motivi di ricorso non possono rimettere in discussione la misura della sanzione liberamente concordata con la pubblica accusa.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi senza formalità di procedura quando le censure non sono proponibili nel rito prescelto.
Massime di principio
- Nel rito di appello con pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. l'imputato non può in seguito censurare in cassazione la misura della pena liberamente pattuita con il pubblico ministero, ove il giudice di appello l'abbia ritenuta congrua.
- L'accordo sulla pena in appello presuppone un precedente accertamento pieno della responsabilità in primo grado, non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; pertanto, i motivi di ricorso che mirano a riaprire il tema della quantificazione della pena sono inammissibili.
- Quando il ricorso deduce censure incompatibili con la modalità definitoria prescelta in appello, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile senza formalità di procedura, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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