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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8460/2020 del 05/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Il paziente aveva convenuto in giudizio il proprio medico curante, un chirurgo in servizio presso un’azienda ospedaliero-universitaria e la struttura, chiedendo di accertarne la responsabilità per il ritardo nella diagnosi di un liposarcoma mixoide e per le conseguenze dell’intervento di asportazione. Al medico curante si addebitavano la mancata tempestiva prescrizione di ulteriori indagini dopo un referto ecografico che indicava un controllo mediante TC o RM e il ritardo nell’individuare la patologia; al chirurgo si imputavano l’esecuzione di un’escissione marginale e la rottura della capsula neoplastica, cui sarebbe seguita una recidiva e un ulteriore intervento, con costi di trasferta e assistenza e danni alla salute. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del settembre 2009, rigettò la domanda; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1167/2017 depositata il 7 agosto 2017, rigettò l’appello. Dopo la morte dell’attore, il giudizio fu proseguito dai suoi eredi; in cassazione ricorse l’erede universale. Il primo motivo denunciava l’omesso esame di fatti decisivi risultanti dalla documentazione sanitaria. Il secondo prospettava violazione dell’art. 1176 c.c. in relazione alla diligenza del consulente tecnico d’ufficio e un vizio motivazionale. Il terzo denunciava, ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c., l’omessa pronuncia o motivazione sulle specifiche critiche formulate in appello contro la consulenza tecnica d’ufficio, contestata per omissioni su fatti decisivi, mancato confronto con le osservazioni del consulente di parte e incongruenze nelle valutazioni relative sia al medico curante sia al chirurgo.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo e cassato la sentenza impugnata, assorbendo il primo e il secondo. Ha ritenuto nulla la decisione d’appello per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.: la Corte territoriale aveva assunto come premessa criteri elaborati per il controllo di legittimità delle motivazioni fondate su CTU, invece di svolgere, quale giudice di merito, la revisio prioris instantiae entro i limiti dei motivi d’appello. Si era quindi limitata, in sostanza, a riprodurre le conclusioni del CTU senza confrontarsi con le critiche specifiche e decisive rivoltegli. In particolare, non aveva adeguatamente motivato né sulla mancata esecuzione dell’approfondimento diagnostico indicato dallo specialista per il caso del medico curante, né sull’interpretazione della riferita rottura della capsula nel caso del chirurgo. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, affinché riesamini le ragioni d’appello e, se del caso, valuti la rinnovazione della CTU. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: “posto che il giudizio di appello continua ad ispirarsi ad una logica devolutiva e, quindi, di revisio prioris istantiae sebbene nei limiti della specificità dei motivi di appello, si deve ritenere affetta da nullità ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la sentenza di appello, la quale, sollecitata dall’appello a controllare la decisione del giudice di primo grado in quanto adagiatasi sulle conclusioni di una c.t.u., con critiche rivolta sia sotto il profilo della mancata considerazione della c.t.p. di parte sia sotto il profilo della intrinseca congruenza, proceda all’esame dell’appello assumendo come premessa programmatica i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione a proposito dei limiti del sindacato di legittimità sul controllo della motivazione del giudice di merito che abbia condiviso la c.t.u. e, quindi, si limiti ad evocare quest’ultima dichiarando genericamente di condividerne gli assunti, così finendo per procedere all’adempimento del dovere motivazionale non come giudice di appello, ma come se fosse investito di un giudizio di legittimità”.

    La sentenza d’appello è nulla quando, a fronte di critiche specifiche alla decisione di primo grado fondata sulla CTU, non svolge un effettivo esame devolutivo delle censure e si limita a richiamare genericamente le conclusioni peritali secondo criteri propri del sindacato di legittimità.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    Se del caso la corte di rinvio potrà procedere all’eventuale rinnovazione della c.t.u. sollecitata con l’appello, in quanto la sua statuizione di rigetto dell’istanza di rinnovazione (emergente nelle ultime quattro righe della pagina 21 e nelle prime sei della pagina successiva), essendosi basata sulla caducata motivazione, rimane travolta ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1.

    La cassazione della decisione travolge, per dipendenza, anche la statuizione di rigetto dell’istanza di rinnovazione della CTU quando essa si fondi sulla motivazione caducata.

Massime di principio

  • Il giudizio d’appello conserva natura devolutiva di revisio prioris instantiae, pur entro i limiti segnati dalla specificità dei motivi: il giudice deve riesaminare nel merito le questioni specificamente devolute e non può applicare a sé i limiti del sindacato proprio della Corte di cassazione.
  • Quando l’appello censura specificamente una decisione fondata sulla CTU, contestandone omissioni su fatti decisivi, incongruenze o mancato confronto con rilievi tecnici di parte, il giudice d’appello deve esaminare concretamente tali critiche e motivare la loro reiezione; il richiamo generico alla condivisione delle conclusioni peritali non è sufficiente.
  • La motivazione per relationem alle conclusioni del CTU non assolve il dovere motivazionale del giudice d’appello se non consente di comprendere perché siano state disattese le specifiche censure formulate contro la consulenza e contro la decisione di primo grado.
  • La cassazione della statuizione di merito travolge, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c., la decisione dipendente che abbia respinto l’istanza di rinnovazione della CTU sulla base della motivazione cassata; il giudice di rinvio può quindi riesaminare tale istanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello

Testo integrale

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