Cassazione Civile, Sentenza n. 8513/2020 del 06/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (occupanti)
La controversia
Il proprietario aveva convenuto tre persone davanti al Tribunale di Milano, chiedendo che fosse accertata la loro responsabilità per l'occupazione abusiva di un immobile di sua proprietà e che fossero condannate in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 47.279,35. Il Tribunale, accertata l'occupazione abusiva, aveva condannato i convenuti in solido a pagare euro 12.000, oltre rivalutazione e interessi legali dal 10 febbraio 2010 al saldo, e ulteriori euro 4.104 per rimborso spese, oltre interessi dalla domanda; aveva rigettato le altre domande. Uno dei convenuti aveva proposto appello. La Corte d'appello di Milano, con sentenza pubblicata il 24 gennaio 2017, aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado per nullità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di uno dei convenuti e rimesso la causa al Tribunale, condannando l'appellato alle spese del grado. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, il cui contenuto non è riportato nella decisione. La Cassazione ha definito il ricorso esclusivamente per ragioni processuali, senza esaminare i motivi: il ricorrente non aveva tempestivamente depositato la copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione e, trattandosi di notificazione via PEC, non aveva depositato tempestivamente neppure i messaggi PEC e le ricevute. Inoltre, il ricorso era stato trasmesso alla Corte tramite corriere privato e l'originale era pervenuto in cancelleria oltre il termine di venti giorni previsto per il deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per due autonome ragioni. In primo luogo, mancava il tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; poiché la sentenza era stata notificata via PEC e il ricorso era stato proposto oltre il termine breve, occorreva depositare tempestivamente anche i messaggi PEC e le relative ricevute. Il deposito effettuato soltanto all'udienza non ha sanato il vizio, né la mancata contestazione dei controricorrenti o la loro indicazione della data di notificazione potevano supplire alla documentazione mancante. In secondo luogo, l'originale del ricorso, spedito con corriere privato, è pervenuto in cancelleria oltre il termine di venti giorni: la regola che, in caso di spedizione tramite servizio postale, attribuisce rilievo alla data di consegna del plico all'ufficio postale non è estensibile al corriere privato. I motivi di ricorso non sono stati quindi esaminati. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, in ragione della particolarità della vicenda processuale. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Osserva il Collegio che il mancato deposito, nei termini stabiliti dall’art. 369 c.p.c., a pena espressa di improcedibilità, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione (nella specie avvenuta via pec) comporta l’improcedibilità del ricorso nè il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte dei controricorrenti nè dalla circostanza che due di essi hanno indicato la data di avvenuta notifica della sentenza impugnata, come invece sostenuto dal ricorrente.
Il deposito tempestivo della copia autentica della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione è necessario, quando quest'ultima rileva per verificare la tempestività del ricorso; la mancanza determina improcedibilità rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte. Per la notificazione via PEC, la decisione richiede il tempestivo deposito anche dei messaggi PEC e delle ricevute.
art. 325 c.p.c.
Con la già richiamata pronuncia delle SS.UU. del 2 maggio 2017, n. 10648, questa Corte ha pure affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente o perchè presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza di parte, con la precisazione che tale ultima affermazione deve essere rettamente confinata – come specificato da Cass., ord., 15 settembre 2017, n. 21386 – alle sole limitate ipotesi, diverse da quella all’esame, in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa Cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c., in quanto, al di fuori di tali ipotesi eccezionali, trattasi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.
La disponibilità della relata nel fascicolo o presso il giudice può rilevare nei limitati casi in cui il termine breve decorra da una comunicazione o notificazione effettuata d'ufficio secondo la legge. Tale eccezione non opera per la notificazione della sentenza su iniziativa di parte, come nel caso esaminato.
art. 134 disp. att. c.p.c.
Al riguardo va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è pur vero che, ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c. (Cass. 3/03/2010, n. 5071; Cass. 7/05/2014, n. 9861; Cass. 18/01/2016, n. 684), ma è stato pure precisato che il ricorso per cassazione, che sia inoltrato per spedizione a mezzo di corriere privato, e pervenga alla cancelleria dopo il ricorso del termine di cui all’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile, dato che le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale, ed in particolare la norma della L. 7 febbraio 1979, n. 59, art. 3, che ha sostituito l’art. 134 disp. att. c.p.c., secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna (Cass. 13/02/1991, n. 1465; v. anche Cass., sez. un., 21/06/1995, n. 7013 e successive conformi, che fanno riferimento al ricorso al servizio postale e non a posta privata).
La finzione di deposito alla data di spedizione riguarda il ricorso trasmesso tramite il servizio postale e non si estende alla consegna affidata a un corriere privato; in quest'ultimo caso, se l'atto perviene in cancelleria oltre il termine, il ricorso è improcedibile.
D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza della declaratoria di improcedibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata e la notificazione rileva per la verifica del termine breve, il ricorrente deve depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza corredata dalla relata; in caso di notificazione via PEC, devono essere depositati tempestivamente anche il messaggio PEC e le relative ricevute. La carenza documentale comporta improcedibilità e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte.
- La possibilità di reperire la relata di notificazione nel fascicolo o tramite la controparte può evitare l'improcedibilità soltanto nelle ipotesi in cui la legge ricolleghi il decorso del termine breve a una comunicazione o notificazione d'ufficio; non vale, in via generale, per la notificazione della sentenza eseguita su iniziativa di parte.
- La regola che considera tempestivo il deposito dell'atto alla data di consegna al servizio postale non si applica alla trasmissione tramite corriere privato: se il ricorso per cassazione perviene in cancelleria oltre il termine previsto, è improcedibile.
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