Cassazione Civile, Sentenza n. 8459/2020 del 05/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (figlio)
La controversia
Il figlio aveva domandato l’accertamento giudiziale del proprio status di figlio naturale di un uomo deceduto nel corso del giudizio, al quale era succeduto l’erede poi ricorrente. La domanda era stata accolta in primo grado sulla base di una consulenza medico-legale che, esaminando campioni biologici conservati presso strutture ospedaliere, aveva accertato una compatibilità genetica del 99,99%. L’erede aveva proposto appello, contestando la nullità della consulenza, l’utilizzabilità dei dati genetici e l’acquisizione dei campioni, nonché la delega delle operazioni a specialisti; aveva inoltre insistito sulla domanda riconvenzionale risarcitoria, proposta dal presunto padre e fondata sull’occultamento doloso della procreazione e sulla conseguente perdita della possibilità di instaurare un rapporto con il figlio. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2014/2017, depositata il 28 novembre 2017, aveva rigettato l’appello, confermando l’accertamento di paternità e il rigetto della domanda risarcitoria. In cassazione l’erede ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., per l’erronea dichiarazione d’inammissibilità dei motivi d’appello relativi alla nullità della consulenza, alla protezione dei dati genetici e alla delega delle attività peritali; 2) violazione dell’art. 189 c.p.c., per avere la Corte d’appello esaminato nel merito il primo motivo di appello dopo averlo dichiarato inammissibile; 3) violazione del codice della privacy e di norme costituzionali ed europee, sostenendo che i dati genetici e i campioni biologici fossero stati acquisiti o utilizzati illecitamente e che la prova fosse inutilizzabile; 4) violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c., perché le indagini sarebbero state svolte da soggetti diversi dal consulente e senza la sua presenza o un adeguato contraddittorio; 5) violazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c. e 2043 c.c., censurando il rigetto della domanda risarcitoria per la lesione del diritto del padre naturale alla propria identità genitoriale e per la perdita della possibilità di instaurare una relazione affettiva e di esercitare le funzioni genitoriali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui la declaratoria d’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità era assertiva e non conforme ai requisiti dell’art. 342 c.p.c.; tuttavia, non ha cassato la sentenza perché la Corte d’appello aveva comunque esaminato nel merito le censure. Ha inoltre escluso che l’eccezione di nullità della consulenza fosse stata abbandonata: la richiesta conclusiva di rigetto della domanda di paternità, letta insieme alla necessaria connessione con l’eccezione diretta a invalidare l’unica prova tecnica, manifestava la volontà di insistervi. Anche tali errori non hanno determinato la cassazione, poiché la Corte d’appello aveva esaminato nel merito la questione. Il terzo motivo è stato rigettato: l’inutilizzabilità prevista dall’art. 191 c.p.p. non si applica al processo civile; resta però preclusa la prova acquisita con modalità che ledano direttamente diritti fondamentali della parte contro la quale è utilizzata. Nel caso concreto, tuttavia, la conservazione dei campioni biologici da parte degli ospedali era giustificata da finalità istituzionali e da obblighi di conservazione, e la loro consegna al consulente in esecuzione dell’incarico giudiziale era lecita; il trattamento di dati necessario per accertare o difendere un diritto in sede giudiziaria non violava la disciplina applicabile. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla dedotta violazione del contraddittorio e alla delega, perché il ricorrente non aveva indicato né trascritto gli atti necessari a verificare le circostanze e i limiti dell’incarico; la critica alla necessità che il consulente svolgesse personalmente analisi strumentali di laboratorio è stata comunque ritenuta infondata, distinguendosi l’esecuzione tecnica degli esami dall’attività valutativa riservata al consulente. Il quinto motivo è stato rigettato, in parte perché infondato e in parte perché inammissibile. La Corte ha riconosciuto in astratto che l’omessa informazione della gravidanza, se consapevole e non giustificata da un apprezzabile interesse del nascituro, può integrare un illecito ex art. 2043 c.c. lesivo dell’interesse del padre naturale alla propria identità genitoriale. Ha però confermato il rigetto della domanda concreta: mancavano allegazioni e prove sulle circostanze del rapporto, sulla consapevolezza della paternità, sulla condotta della madre e sull’effettiva probabilità di instaurare la relazione genitoriale; inoltre, la persistente contestazione della paternità da parte del presunto padre era elemento contrario alla prospettata perdita di un’occasione. La rinuncia dell’attore alle prove già ammesse non comportava né un’inversione dell’onere probatorio né la non contestazione del fatto negativo dedotto a fondamento della domanda riconvenzionale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I motivi d’appello devono individuare chiaramente i punti contestati e formulare argomenti idonei a contrastare le ragioni della decisione impugnata; non sono richieste forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 189 c.p.c.
se il difensore compare alla udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice è tenuto a verificare il perimetro oggettivo delineato dalle richieste conclusive, che si sostituiscono a tutte le precedenti istanze, domande, eccezioni (pur potendo il difensore eventualmente limitarsi soltanto ad un loro richiamo: come nel caso di generica richiesta di esame di tutte le difese svolte): in tal caso la eventuale difformità – anche soltanto quantitativa – tra le precedenti richieste e quelle conclusive, comporta una presunzione di abbandono delle richieste non riprodotte, salvo che non emergano elementi, evidenziati dalla complessiva condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, dai quali possa desumersi una contraria inequivoca volontà della parte di insistere sulla domanda od eccezione pretermessa.
Le conclusioni formulate all’udienza sostituiscono le precedenti richieste e quelle non riproposte si presumono abbandonate; la presunzione è superabile quando la condotta processuale o la connessione necessaria con le richieste riproposte dimostrino univocamente la volontà di insistere.
art. 177 c.p.c.
Poichè le ordinanze comunque motivate non pregiudicano mai la decisione della causa – art. 177 c.p.c., comma 1 -, ne segue che anche l’ordinanza istruttoria che rigetta la ammissione delle prove si caratterizza per la sua “interinalità” dovendo sempre essere riconsiderata nella motivazione della sentenza – anche se soltanto in modo implicito o per relationem mediante conferma della ordinanza.
Le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione finale e le istanze probatorie rigettate devono essere considerate nella sentenza, anche mediante conferma implicita o per relationem.
art. 191 c.p.p.
Dunque deve ritenersi errata l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, in assenza di norme espressamente limitative dell’utilizzo – nel giudizio civile di prove acquisite illecitamente, si ricaverebbe il principio di una generale ammissione di tali fonti di prova, dovendo al contrario affermarsi il principio secondo cui rimane precluso l’accesso a quelle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata.
La preclusione probatoria non deriva dall’applicazione al processo civile dell’art. 191 c.p.p.; nel giudizio civile non possono però essere utilizzate prove acquisite con modalità che ledano direttamente interessi costituzionalmente tutelati della parte contro cui sono fatte valere.
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 2
stante il divieto espresso posto dalla legge alla utilizzabilità di “dati personali trattati in violazione della disciplina” (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 2).
I dati personali trattati in violazione della disciplina non sono utilizzabili; l’applicazione del divieto richiede però che il trattamento sia effettivamente illecito, circostanza esclusa nel caso concreto per l’impiego giudiziario dei campioni.
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 47
Ed infatti è la stessa legge conformativa del diritto che ne definisce i limiti, attribuendo prevalenza, rispetto al “jus arcendi” dell’interessato, al trattamento dei dati personali qualora “effettuato per ragioni di giustizia”, per tali intendendosi “i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie” (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 47, nel testo anteriore alla abrogazione disposta con il D.Lgs. n. 101 del 2018).
La disciplina allora vigente ammetteva il trattamento dei dati personali direttamente correlato alla trattazione giudiziaria, contemperando la protezione dei dati con le esigenze di accertamento e difesa dei diritti in giudizio.
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 16
La disposizione invocata (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 16) che, per quanto interessa nel caso di specie, prescrive “in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati sono: 1) distrutti” deve, infatti, essere integrata dalla lettura sistematica delle altre ipotesi previste dalla stessa norma del Codice della privacy (il dato può anche essere ceduto ad altro titolare per un trattamento conforme allo scopo per cui è stato raccolto, od anche conservato o ceduto ad altro titolare “per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti alla normativa comunitaria ed ai codici di deontologia… “), nonchè dalle altre regole dettate per i soggetti pubblici non economici, per i quali il trattamento dei dati anche sensibili è consentito “soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali” (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 18, comma 3).
L’obbligo di distruzione dei dati alla cessazione del trattamento va interpretato sistematicamente: non opera quando la conservazione o la cessione siano consentite per finalità istituzionali o per altri scopi previsti dalla legge.
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 22, comma 5
Assume a tal fine particolare rilievo la disposizione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 22, comma 5, seconda parte, che demanda ai soggetti pubblici di valutare specificamente il rapporto di indispensabilità tra i dati e la realizzazione degli obblighi e dei compiti ad essi assegnati, disponendo che “I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene”.
Gli enti pubblici devono verificare la pertinenza e indispensabilità dei dati rispetto ai propri compiti; la conservazione dell’atto che li contiene resta possibile quando sia prevista dalla legge.
art. 194 c.p.c.
Se è dunque da ritenere lecita la “conservazione” dei vetrini da parte delle strutture ospedaliere, risulta del tutto infondata anche la asserita violazione del divieto di “cessione” dei dati personali concernenti il T., atteso che, a fronte della richiesta dell’ausiliario nominato dal Giudice, formulata in conformità ai compiti ed alle attività a quello demandate, la consegna dei vetrini da parte delle Aziende ospedaliere costituiva atto di adempimento alle prescrizioni del provvedimento giudiziario di conferimento dell’incarico, con il quale il CTU veniva autorizzato anche ad acquisire “informazioni” presso terzi ex art. 194 c.p.c..
Il consulente tecnico può acquisire presso terzi le informazioni e i materiali necessari alle attività demandate dal giudice, nei limiti dell’autorizzazione contenuta nel provvedimento di conferimento dell’incarico.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6
Orbene alcuna specifica violazione inerente tali prescrizioni viene riferita puntualmente dal ricorrente che neppure trascrive, in violazione dei requisiti di ammissibilità del motivo di ricorso previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, il verbale di nomina del CTU e conferimento dell’incarico peritale, e la descrizione dello svolgimento delle operazioni peritali contenuta nella relazione depositata dall’ausiliario, impedendo, in conseguenza, a questa Corte qualsiasi verifica in ordine ad eventuali limiti della facoltà attribuita al CTU di avvalersi di collaboratori od esperti, nonchè in ordine alle attività di indagine specificamente commissionate.
Il ricorso per cassazione deve esporre e localizzare gli atti e i documenti necessari a verificare la censura; la mancata trascrizione dei documenti indispensabili può impedire il controllo di legittimità.
art. 2043 c.c.
Nella specie parrebbe venire, invece, in rilievo la “esigenza” della conoscenza, da parte del soggetto che ha partecipato al concepimento, che la gravidanza è a lui riferibile, consentendogli pertanto l’esercizio del diritto(-dovere) di riconoscimento del figlio naturale ex artt. 250 e 254 c.c., con la conseguente assunzione delle responsabilità genitoriali verso il nato. Così impostata la vicenda, si potrebbe, ad un primo approccio, qualificare illecita la condotta omissiva della donna, in quanto lesiva del “diritto alla autodeterminazione” dell’altro soggetto (padre naturale), qualora l’atto di riconoscimento venga inteso come esercizio dell’autonomia privata ossia di una scelta discrezionale rimessa alla libertà individuale del soggetto che la compie.
La condotta omissiva può essere valutata quale illecito non in ragione di una libera scelta del genitore di riconoscere il figlio, ma alla luce degli interessi e doveri genitoriali che discendono dalla procreazione; la Corte precisa poi che l’interesse autonomamente rilevante per il genitore naturale è quello all’identità personale.
art. 2043 c.c.
Nella specie, la omessa informazione dell’avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta (non rinvenibile nelle norme che legittimano al riconoscimento il padre naturale od in quelle del D.P.R. n. 396 del 2000, che prescrivono l’obbligo di denuncia della nascita), può allora tradursi in una condotta “non jure” – ove non risulti giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro -, in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all’interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come “danno ingiusto”, e che viene ad integrare, nel ricorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, la fattispecie della responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c..
Può configurare illecito aquiliano l’omessa informazione della gravidanza da parte della donna consapevole della paternità, se la condotta non è giustificata da un apprezzabile interesse del nascituro e ricorrono dolo o colpa e un pregiudizio all’interesse del padre naturale all’identità genitoriale.
art. 2059 c.c.
la mera allegazione della violazione di un interesse di rilievo costituzionale non si traduce per ciò solo nel diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, atteso che per consolidata affermazione di questa Corte, al di fuori dei casi in cui l’illecito civile integri la fattispecie di reato, ovvero sussista una espressa previsione normativa, il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto alla compresenza di tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Fuori dai casi di reato o da una previsione normativa, il danno non patrimoniale richiede la lesione di un interesse costituzionalmente rilevante, un’offesa grave e un pregiudizio non futile; non è risarcibile per il solo fatto di essere allegato.
art. 2697 c.c.
Tanto consegue che il soggetto leso è tenuto in ogni caso a fornire puntuale prova delle circostanze fattuali dimostrative della perdita del bene derivata dalla violazione del predetto interesse, non potendo assumersi la sussistenza del danno “in re ipsa”.
Chi domanda il risarcimento deve provare le circostanze fattuali che dimostrano la perdita del bene conseguente alla lesione; il danno non può essere presunto in re ipsa.
art. 115 c.p.c., comma 1
La rinuncia dei B. alle prove ammesse (da cui sarebbe emersa la conoscenza della gravidanza o della nascita da parte del T.), diversamente da quanto ipotizzato dalla difesa del ricorrente, non si trasforma in automatica “non contestazione” della negata conoscenza della nascita del figlio naturale da parte del T.: i limiti dell’oggetto del “thema decidendum” vengono, infatti, definiti alla udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., e l’oggetto del “thema probandum” (ossia la individuazione dei fatti la cui verifica istruttoria è ritenuta necessaria ai fini dell’accertamento dei fatti costitutivi della pretesa o della eccezione) non viene a mutare nelle fasi processuali successive.
La rinuncia all’assunzione di prove ammesse comporta che i fatti cui esse si riferivano restino non provati, ma non modifica il thema decidendum, non determina automaticamente la non contestazione del fatto contrario e non altera la ripartizione dell’onere probatorio.
art. 250 c.c.
con la conseguenza che quella che appare astrattamente configurabile come situazione giuridica di diritto soggettivo assoluto e personalissimo (diritto a riconoscere lo status di figlio), altro non è invece che una mera manifestazione formale “confermativa” di una preesistente situazione giuridica da cui deriva il “dovere” di riconoscimento del figlio naturale, e cioè una condotta funzionale alla protezione dell’interesse del minore.
Il riconoscimento formale non costituisce il rapporto genitoriale, che discende dal fatto della procreazione; esso è una manifestazione confermativa e funzionale alla tutela dell’interesse del minore, entro i limiti previsti per l’autorizzazione al riconoscimento.
art. 269 c.c.
con la conseguenza che quella che appare astrattamente configurabile come situazione giuridica di diritto soggettivo assoluto e personalissimo (diritto a riconoscere lo status di figlio), altro non è invece che una mera manifestazione formale “confermativa” di una preesistente situazione giuridica da cui deriva il “dovere” di riconoscimento del figlio naturale, e cioè una condotta funzionale alla protezione dell’interesse del minore (che trova riscontro nella posizione di soggezione rivestita dal genitore naturale nell’azione di dichiarazione di paternità esercitata dal figlio ai sensi degli artt. 269 c.c. e segg.) e la cui violazione può dare luogo ad una autonoma fattispecie di illecito civile.
La dichiarazione giudiziale di paternità accerta una situazione derivante dalla procreazione; la mancata assunzione delle responsabilità genitoriali può integrare un illecito civile autonomo, azionabile dal figlio o dal suo rappresentante.
art. 112 c.p.c.
Ed infatti, inesplicata la censura di nullità processuale per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo provveduto la Corte di appello sulla domanda risarcitoria, rigettandola nel merito, ed esclusa la supposta rilevanza “con effetto retroattivo” del principio di non contestazione in conseguenza della rinuncia del B. alla assunzione delle prove ammesse (art. 115 c.p.c., comma 1).
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide la domanda proposta, rigettandola nel merito.
Massime di principio
- I motivi d’appello sono ammissibili quando individuano con chiarezza le questioni contestate e contrappongono argomenti alle ragioni della sentenza impugnata; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
- Se il difensore compare all’udienza di precisazione delle conclusioni, le richieste conclusive sostituiscono quelle anteriori e la mancata riproposizione di una domanda o eccezione può far presumere l’abbandono. Tale presunzione è superata quando la complessiva condotta processuale o la necessaria connessione logica con le richieste riproposte dimostrino inequivocabilmente la volontà di insistervi.
- Nel processo civile non si applica la categoria dell’inutilizzabilità probatoria prevista dal processo penale; resta preclusa la prova la cui acquisizione leda direttamente un diritto fondamentale della parte contro la quale è utilizzata.
- Il trattamento di dati personali necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria è compatibile con la disciplina della protezione dei dati. La conservazione di campioni biologici può essere lecita quando sia funzionale a obblighi istituzionali o di legge, e la loro consegna al consulente tecnico è legittima se avviene in esecuzione dell’incarico giudiziale.
- Il consulente tecnico può avvalersi di strutture, strumenti e personale specializzato per le operazioni tecniche e strumentali; resta riservata al consulente l’attività di valutazione e interpretazione dei dati raccolti.
- L’omessa informazione della gravidanza da parte della donna consapevole della paternità può integrare un illecito aquiliano lesivo dell’interesse del padre naturale alla propria identità genitoriale, se non è giustificata da un apprezzabile interesse del nascituro e ricorrono dolo o colpa e gli ulteriori elementi della responsabilità.
- La responsabilità risarcitoria per la perdita della possibilità di instaurare un rapporto genitoriale richiede allegazione e prova delle circostanze concrete idonee a dimostrare la condotta illecita, il nesso causale e l’effettiva consistenza dell’occasione perduta; la mera allegazione della lesione di un interesse costituzionale non prova il danno non patrimoniale.
- La rinuncia all’assunzione di prove ammesse non comporta automaticamente la non contestazione del fatto contrario e non sposta l’onere della prova: i fatti rimasti senza dimostrazione restano non provati.
- La deduzione di una violazione processuale in cassazione richiede l’indicazione e la localizzazione degli atti necessari a verificare la censura; la mancata trascrizione dei documenti indispensabili può rendere il motivo inammissibile.
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