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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8470/2020 del 05/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La società utilizzatrice aveva convenuto la concedente in relazione a due contratti di leasing immobiliare stipulati nel 2003 e nel 2005. Chiedeva di dichiarare la nullità delle pattuizioni sugli interessi per superamento del tasso soglia e di ottenere il ritrasferimento degli immobili e la restituzione delle somme versate; in subordine, in caso di risoluzione dei contratti, chiedeva la restituzione degli immobili o dei canoni ai sensi degli artt. 1384 e 1526 c.c. La concedente aveva già ottenuto, in un separato giudizio sommario, con ordinanza non impugnata, la restituzione degli immobili. Il Tribunale aveva deciso con il rito sommario ex artt. 702-bis ss. c.p.c.; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2415/2018, depositata il 19 marzo 2018, aveva confermato l’ordinanza. La ricorrente ha articolato otto motivi: (1) censura della motivazione sui requisiti di redazione dell’appello ex art. 342 c.p.c.; (2)-(3) contestazione della mancata ammissione in appello della querela di falso relativa al verbale dell’udienza del 27 ottobre 2015, nonché deduzione di violazioni processuali e di omesso esame; (4) censura della mancata ammissione di una consulenza tecnico-contabile sull’usurarietà degli interessi; (5) contestazione del mancato accertamento dell’usurarietà e della nullità delle pattuizioni, sostenendo che la domanda riguardasse anche gli interessi concretamente applicati durante il rapporto; (6)-(7) contestazione della validità e dell’equità della clausola n. 17, che, in caso di risoluzione, attribuiva alla concedente i canoni scaduti e a scadere e il prezzo di riscatto, detraendo quanto ricavato dall’eventuale vendita del bene, nonché deduzione dell’applicabilità della disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017; (8) censura della regolamentazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il sesto e il settimo motivo, rigettando i primi cinque. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le critiche alla parte della sentenza sull’art. 342 c.p.c. non investivano una statuizione decisoria, avendo la Corte d’appello comunque esaminato nel merito i motivi di gravame. I motivi secondo e terzo sono stati respinti: la querela di falso mirava a introdurre prove su condotte asseritamente ostruzionistiche e di mala fede della concedente, questione nuova in appello e non dirimente; le censure non superavano tale ratio. Il quarto motivo è stato respinto perché la consulenza richiesta mirava ad accertare l’usurarietà degli interessi applicati nel corso del rapporto, mentre la domanda originaria era riferita ai tassi pattuiti; la perizia di parte, prodotta a integrazione del ricorso introduttivo, non poteva ampliare la domanda. La Corte ha inoltre precisato che gli interessi moratori non possono essere sommati a quelli corrispettivi per verificare il superamento del tasso soglia. Il quinto motivo è stato respinto perché l’affermazione che la domanda originaria comprendesse anche gli interessi concretamente applicati non era supportata da puntuali richiami agli atti di primo grado ed era contraddetta dall’accertamento della sentenza impugnata. Quanto ai motivi sesto e settimo, la Corte ha ritenuto carente la motivazione d’appello sulla clausola n. 17: non bastava affermarne apoditticamente l’equità per il fatto che dal credito della concedente si detraesse il ricavato della vendita; occorreva valutare comparativamente il vantaggio assicurato dalla clausola e il margine di guadagno legittimamente atteso dalla regolare esecuzione del contratto, ai fini dell’eventuale riduzione della penale ex art. 1384 c.c. La disciplina della L. n. 124/2017 è stata ritenuta non applicabile ai contratti anteriori alla sua entrata in vigore, in mancanza di una specifica norma transitoria. L’ottavo motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. È stata esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1384 c.c.

    In tema di “leasing” traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all’intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.

    La riducibilità della penale va valutata comparando il vantaggio che essa attribuisce al concedente con il guadagno che questi avrebbe legittimamente conseguito dalla regolare esecuzione del leasing; è insufficiente affermare l’equità della clausola soltanto perché il ricavato dell’eventuale vendita del bene viene detratto.

  • art. 1526 c.c.

    La sentenza impugnata ha, peraltro, dopo avere affermato che la questione relativa all’art. 1526 c.c., era nuova, preso anche in esame, nel prosieguo della motivazione, la clausola n. 17 del contratto ed ha affermato che essa realizzasse – in seguito si accerterà se motivando adeguatamente o meno – un equo contemperamento degli interessi delle parti.

    La disciplina dell’art. 1526 c.c. era stata invocata in relazione agli effetti della risoluzione del leasing e alla clausola che regolava le somme dovute e il bene; la motivazione sulla sua adeguatezza ed equità richiede un esame effettivo dei vantaggi attribuiti dalla clausola, secondo il criterio comparativo indicato per la riduzione della penale.

  • L. n. 108/1996

    In ogni caso il vizio dedotto non appare sussistente: la verifica del carattere usurario degli interessi moratori non può essere effettuata, come sembra fare parte ricorrente, sommando ad essi quelli corrispettivi.

    Ai fini della verifica dell’usurarietà, gli interessi moratori non vanno sommati agli interessi corrispettivi.

  • art. 342 c.p.c.

    La sentenza d’appello, dopo una lunga premessa sui requisiti di ammissibilità dell’appello alla stregua dell’art. 342 c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. oa), conv. con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, procede all’esame nel merito dei motivi di impugnazione, cosicchè le critiche mosse alla parte della pronuncia relativa all’art. 342 c.p.c., sono inammissibili per mancanza di decisorietà delle argomentazioni in esse prospettate.

    Le critiche rivolte alle argomentazioni sui requisiti di ammissibilità dell’appello non sono scrutinabili quando la decisione d’appello ha comunque esaminato nel merito i motivi di impugnazione e quelle argomentazioni non hanno carattere decisorio.

  • art. 702-bis c.p.c.

    La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 02415 del 15/05/2018 ha, per quanto ancora rileva in questa sede, confermato l’ordinanza del Tribunale della stessa città, resa all’esito di giudizio svoltosi nelle forme di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e segg..

    La disposizione è indicata quale forma processuale del giudizio di primo grado; la sentenza non ne ricava una regola interpretativa ulteriore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La Corte ha dato atto che, in conseguenza dell’esito del ricorso, non sussistevano i presupposti per porre a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, la clausola penale che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, attribuisca al concedente i canoni e il prezzo di riscatto oltre al bene può risultare manifestamente eccessiva se assicura vantaggi superiori a quelli conseguibili con la regolare esecuzione del contratto.
  • Per valutare la riducibilità della penale ex art. 1384 c.c. occorre comparare il vantaggio attribuito al contraente adempiente dalla clausola con il margine di guadagno che questi avrebbe legittimamente tratto dalla regolare esecuzione; non basta richiamare genericamente la detrazione del ricavato dell’eventuale vendita del bene.
  • La disciplina introdotta dall’art. 1, commi 136-140, della L. n. 124/2017, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, regola i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore e non si applica ai contratti precedenti.
  • La consulenza tecnica non può essere utilizzata per accertare fatti relativi a una domanda non proposta; una perizia di parte prodotta come integrazione dell’atto introduttivo non può ampliare l’oggetto della domanda originaria.
  • La verifica dell’usurarietà degli interessi moratori non si effettua sommando questi ultimi agli interessi corrispettivi.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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