Cassazione Civile, Sentenza n. 8512/2020 del 06/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (enti e assicurazione)
La controversia
Due genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, hanno agito contro il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e il Comune di Limbiate per ottenere, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni patiti dai minori in un incidente stradale; il Comune aveva chiamato in causa la propria assicuratrice per essere manlevato. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 29 febbraio 2016, aveva rigettato la domanda e compensato le spese; la Corte d'appello di Milano, con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2017, aveva rigettato l'appello. Il sinistro avvenne su una strada urbana rettilinea e pianeggiante, larga circa 5,70 metri, con limite di velocità di 50 km/h, in una giornata serena e con fondo asciutto. La strada costeggiava un canale; tra il margine stradale e il canale vi erano circa sei metri e l'argine erboso era rialzato di circa 60 cm. La conducente perse il controllo dell'auto per un'incertezza di guida non meglio definita; il veicolo percorse circa 15-18 metri sulla banchina e sull'argine, quindi cappottò e finì nel canale. Le gravi lesioni di uno dei minori furono ricondotte alla permanenza sott'acqua conseguente al cappottamento. Con i primi tre motivi i ricorrenti denunciarono violazione degli artt. 2050 e 2051 c.c. e di norme processuali, nonché erronea applicazione della disciplina sulla sicurezza stradale e delle acque: contestarono l'esclusione della responsabilità del Consorzio per la conformazione dell'argine e del Comune per omessa custodia e mancata installazione di barriere, sostenendo che la fuoriuscita dalla carreggiata non fosse condotta abnorme e imprevedibile. Con il quarto e il quinto motivo dedussero omesso esame di fatti decisivi e carenze motivazionali circa le conclusioni del consulente tecnico e la pericolosità del tratto stradale. Con il sesto lamentarono l'omessa valutazione dell'aggravamento del danno che una barriera o una diversa conformazione dell'argine avrebbero potuto evitare. Con il settimo censurarono il mancato ammissione delle prove orali dirette a dimostrare precedenti incidenti e la pericolosità dei luoghi. Il ricorso per cassazione fu notificato il 13 marzo 2017.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso procedibile: poiché era stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello, non era necessario depositare la relazione di notificazione della sentenza impugnata. Ha rigettato i primi tre motivi, giudicati infondati: sulla base dell'accertamento di merito, non sindacabile in cassazione, la strada non presentava un'oggettiva pericolosità e la condotta abnorme e inopinata della conducente aveva avuto efficienza causale esclusiva, interrompendo il nesso tra la cosa e l'evento. La Corte ha inoltre condiviso la conclusione secondo cui non sussisteva, nelle circostanze accertate e per una strada costruita prima delle disposizioni richiamate, l'obbligo di installare barriere di sicurezza a carico del Comune o del gestore del canale. I motivi dal quarto al settimo sono stati dichiarati inammissibili: il giudizio d'appello era soggetto all'art. 348-ter c.p.c. e la decisione di secondo grado aveva confermato quella di primo grado, senza che i ricorrenti dimostrassero la diversità delle rispettive ragioni in fatto; inoltre, le doglianze non individuavano nei termini richiesti un fatto storico decisivo omesso e il motivo sulle prove orali non ne specificava adeguatamente il contenuto. La Corte ha precisato che, nel regime applicabile dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non sono autonomamente denunciabili l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, essendo censurabili soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e le anomalie motivazionali che incidono sul minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato; spese di cassazione integralmente compensate. È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, rimettendo all'amministrazione la verifica della debenza, considerata l'ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato suscettibile di revoca.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
Risulta all’evidenza che la condotta “abnorme ed inopinata della conducente” dell’auto ha avuto, nel dinamismo causale del danno, un’efficienza causale tale da interrompere del tutto il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso, dovendosi escludere che tale comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi invece per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La responsabilità del custode è esclusa quando, in base all'accertamento concreto e al criterio probabilistico di regolarità causale, la condotta della vittima o di un terzo sia abnorme e inopinata e assuma efficienza causale esclusiva, interrompendo il nesso tra la cosa custodita e il danno.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
nel caso all’esame, il giudizio di secondo grado risulta iniziato nel 2016 (v. sentenza impugnata, p. 1), pertanto nella specie è applicabile l’art. 348-ter c.p.c., u.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, con la conseguenza che, non avendo i ricorrenti dimostrato specificamente che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado siano diverse da quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, i motivi in parola non possono che essere dichiarati inammissibili.
Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non dimostra specificamente che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il motivo per omesso esame richiede l'indicazione puntuale del fatto storico decisivo, della fonte da cui risulta, delle modalità e del momento in cui è stato discusso e della sua decisività. Non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Inoltre, la censura relativa alla lamentata non motivazione in relazione al mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate è inammissibile pure per difetto di specificità, non essendo state le stesse, nel motivo che ad esse si riferisce, specificamente indicate nè è stato riportato il tenore letterale della loro articolazione.
La censura relativa al mancato accoglimento di istanze istruttorie è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non indica puntualmente le istanze e non ne riporta il contenuto.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
In combinazione con l'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., la norma impone al ricorrente di indicare con precisione il fatto storico omesso e gli elementi processuali che ne consentono la verifica in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo novellato dal D.L. 83/2012, convertito dalla L. 134/2012
Per completezza, si osserva che, alla luce del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4).
Nel testo applicabile, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione: rileva soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, mentre le anomalie motivazionali sono censurabili nei limiti individuati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 2050 c.c.
La Corte territoriale, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe escluso la responsabilità del Consorzio Villoresi sulla base di un ragionamento sbagliato, in quanto limitato alla sola verifica del rispetto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 33 (C.d.S.).
La disposizione è menzionata soltanto quale norma invocata dai ricorrenti; la Corte non ne sviluppa né applica un'interpretazione autonoma.
art. 33 del D.Lgs. 285/1992
l’art. 33 C.d.S., prescrive a carico di tale ente solo “l’obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l’afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza”.
Per il gestore del corso d'acqua, la norma richiamata impone misure tecniche dirette a impedire che le acque invadano la sede stradale o danneggino il corpo stradale e le fasce di pertinenza; non ne deriva, nella fattispecie, un obbligo di installare dispositivi di ritenuta dei veicoli.
art. 14 del D.Lgs. 285/1992
I ricorrenti, come dagli stessi indicato in sintesi a p. 4 del ricorso, censurano l’esclusione della responsabilità del Comune di Limbiate, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 e degli artt. 113 e 115 c.p.c..
La disposizione è riportata come norma invocata dai ricorrenti, ma la Corte non formula su di essa una specifica interpretazione.
D.M. 21 giugno 2004, n. 2367
non era obbligatoria l’apposizione di barriere, rilevando che la normativa che regola tale installazione fa riferimento al D.M. n. 223 del 1992 e al D.M. Ministero Trasporti 21 giugno 2004, n. 2367, e riguarda la costruzione di nuovi tronchi stradali e l’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti; la strada per cui è causa è stata progettata e costruita prima dell’emanazione di dette disposizioni, sicchè non sussisteva l’obbligo per il Comune di adeguare la strada a tale normativa.
La disciplina sulle barriere di sicurezza richiamata dalla Corte riguarda la costruzione di nuovi tronchi stradali e l'adeguamento di tratti significativi di quelli esistenti; non impone, per la strada costruita prima della sua emanazione, l'adeguamento invocato nella controversia.
D.M. 23 giugno 1992, n. 223
non era obbligatoria l’apposizione di barriere, rilevando che la normativa che regola tale installazione fa riferimento al D.M. n. 223 del 1992 e al D.M. Ministero Trasporti 21 giugno 2004, n. 2367, e riguarda la costruzione di nuovi tronchi stradali e l’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti; la strada per cui è causa è stata progettata e costruita prima dell’emanazione di dette disposizioni, sicchè non sussisteva l’obbligo per il Comune di adeguare la strada a tale normativa.
La disciplina delle barriere di sicurezza è riferita dalla Corte alla costruzione di nuovi tronchi e all'adeguamento di tratti significativi di strade esistenti; nel caso deciso non fondava un obbligo di adeguamento della strada, costruita anteriormente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti – che risultano tuttavia essere stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento suscettibile di revoca – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ma la concreta debenza va verificata dall'amministrazione, anche in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 12 preleggi
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
La Corte richiama i canoni ermeneutici dell'art. 12 preleggi per interpretare la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- Nella responsabilità da custodia, il nesso causale tra la cosa e il danno è interrotto quando una condotta abnorme e inopinata, non ragionevolmente prevedibile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, assume efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento.
- La valutazione della pericolosità concreta dei luoghi, della dinamica del sinistro e dell'efficienza causale della condotta costituisce accertamento di fatto, sindacabile in cassazione nei limiti propri del giudizio di legittimità.
- Nel regime dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile alla controversia, non sono deducibili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il ricorrente deve individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e indicare la fonte, il modo e il momento della discussione e la sua decisività.
- L'omessa valutazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame se il giudice ha comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante.
- Se l'appello è respinto con conferma della decisione di primo grado, il motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è ammissibile quando il ricorrente non dimostri specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La doglianza sul mancato accoglimento di istanze istruttorie deve indicare specificamente le istanze e riportarne il contenuto, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8545/2020 del 06/05/2020
- Sentenza civile · 6 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8532/2020 del 06/05/2020
- Sentenza civile · 6 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8529/2020 del 06/05/2020
- Sentenza civile · 6 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8531/2020 del 06/05/2020
- Sentenza civile · 6 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8530/2020 del 06/05/2020
- Sentenza civile · 6 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8528/2020 del 06/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →