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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8461/2020 del 05/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (congiunti)

La controversia

I congiunti della donna deceduta dopo il parto avevano chiesto il risarcimento dei danni, deducendo la responsabilità dei sanitari per la scelta e l’esecuzione non tempestiva, ritardata o errata del parto cesareo in occasione della nascita della figlia. Il Tribunale di Treviso, nel 2013, aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 18 gennaio 2018, aveva rigettato l’appello. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi. Con il primo hanno denunciato il difetto di motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che la Corte avesse aderito alla consulenza tecnica d’ufficio senza esaminare le contestazioni e senza spiegare il mancato accoglimento delle richieste istruttorie, compresa la rinnovazione della consulenza. In particolare, contestavano la scelta del travaglio di prova anziché del cesareo elettivo, considerati il precedente cesareo eseguito in Romania e l’assenza di documentazione certa sulla tecnica allora utilizzata: secondo le contestazioni, le stesse indicazioni tecniche richiamate dal consulente sconsigliavano fortemente il travaglio di prova in mancanza di tale documentazione. Il secondo motivo e i relativi submotivi censuravano la valutazione della consulenza e la scelta del travaglio di prova; il terzo denunciava violazione degli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., oltre a vizi motivazionali; il quarto lamentava l’omessa motivazione sulle richieste istruttorie. Uno dei ricorrenti, I.V., aveva depositato rinuncia al ricorso, della quale la resistente aveva avuto conoscenza prima dell’inizio della relazione in udienza e che aveva accettato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale con il ricorrente che aveva rinunciato: la rinuncia, benché non notificata, era stata conosciuta dalla controparte prima dell’inizio della relazione ed era stata accettata in udienza. Per tale rapporto non ha provveduto sulle spese. Quanto agli altri ricorrenti, ha accolto il primo motivo, qualificandolo come denuncia di violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha rilevato che la sentenza d’appello non aveva dato conto delle specifiche censure sulla scelta del travaglio di prova e aveva sostanzialmente riprodotto la consulenza, senza un’autonoma motivazione effettiva; inoltre, l’elaborato peritale presentava una contraddizione interna tra il richiamo alle indicazioni che sconsigliavano fortemente il travaglio di prova in assenza di documentazione sul precedente cesareo e la conclusione secondo cui la scelta non sarebbe stata di per sé errata. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Il giudice di rinvio potrà valutare anche l’eventuale rinnovazione della consulenza, poiché la statuizione che l’aveva negata dipendeva dalla motivazione cassata.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La corte veneziana, cui si rinvia, renderà una motivazione non solo tale da poter essere colta sul piano grafico, ma che sia effettiva e percepibile sul piano logico, dovendosi comunque affrancare dalla rilevata contraddizione della c.t.u..

    La decisione deve esporre una motivazione riconoscibile e logicamente effettiva. Non è sufficiente aderire genericamente alla consulenza tecnica né recepirne una conclusione affetta da contraddizione insanabile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Detta illustrazione, infatti, non è conforme al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, evocato nella intestazione del motivo, ma si presta, appunto secondo i principi indicati dalle Sezioni Unite, ad una qualificazione del motivo nel senso che con esso risulta dedotta nella sostanza una violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, commessa dai giudici lagunari e ciò sia sotto il profilo della mancanza di un’effettiva motivazione, sia e soprattutto sotto quello della assoluta contraddittorietà della motivazione ipoteticamente individuata.

    La Corte qualifica il motivo in base al suo contenuto sostanziale, anziché arrestarsi alla rubrica: la censura descritta, pur formulata come vizio motivazionale ex n. 5, denuncia in realtà l’assenza o l’assoluta contraddittorietà della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

  • art. 332 c.p.c.

    Pertanto, la rinuncia è divenuta efficace e deve, in conseguenza, essere dichiarata l’estinzione parziale del giudizio di cassazione riguardo al rapporto processuale fra il rinunciante e la resistente, il che è possibile, atteso che il litisconsorzio in questo grado, avendo ciascuna delle parti ricorrenti agito per ottenere il risarcimento del danno sofferto per la morte della congiunta risulta riconducibile all’art. 332 c.p.c..

    Quando più congiunti chiedono ciascuno il risarcimento del danno proprio per la morte della stessa persona, la pluralità di ricorrenti in cassazione non impedisce di definire separatamente il rapporto processuale del singolo che rinuncia.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    Sicchè, una volta cassata la sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, appare evidente che, a norma dell’art. 336, comma 1, la parte della stessa che disattese l’istanza di rinnovazione è travolta.

    La cassazione della sentenza per il vizio motivazionale investe anche la statuizione dipendente che aveva respinto la richiesta di rinnovazione della consulenza, benché tale statuizione non fosse stata impugnata autonomamente.

  • art. 390, ultimo comma, c.p.c.

    A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità.

    La rinuncia al ricorso non notificata o non comunicata secondo le forme indicate non produce, di regola, l’estinzione; può tuttavia attestare il venir meno dell’interesse al ricorso. Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto perfezionata la rinuncia perché la controparte ne aveva avuto conoscenza prima dell’inizio della relazione in udienza e l’aveva accettata.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    L’accettazione della rinuncia esclude che riguardo al detto rapporto processuale si debba provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c..

    Per il rapporto processuale definito mediante rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La censura va qualificata in base al suo contenuto effettivo e non alla rubrica scelta dal ricorrente; una doglianza presentata come vizio di motivazione può integrare la denuncia di violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., quando lamenta l’assenza di una motivazione effettiva o la sua assoluta contraddittorietà.
  • La motivazione che aderisce a una consulenza tecnica deve rendere percepibili le ragioni della condivisione rispetto alle contestazioni decisive della parte. La riproduzione dell’elaborato o una formula generica di adesione non costituiscono motivazione effettiva quando non affrontano le questioni rilevanti.
  • Una motivazione per relationem non è idonea a sorreggere la decisione se l’elaborato recepito presenta un’intrinseca e insanabile contraddizione su un punto decisivo.
  • Quando più congiunti agiscono per il risarcimento dei rispettivi danni derivanti dalla morte della stessa persona, la rinuncia di uno di essi consente l’estinzione limitata al suo rapporto processuale, senza necessaria definizione dei rapporti degli altri ricorrenti.
  • La cassazione della statuizione motivata in modo insufficiente travolge, ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c., anche la statuizione dipendente che aveva negato la rinnovazione della consulenza tecnica; il giudice di rinvio può quindi riesaminare tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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