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Sentenza

Sentenza n. 11142/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro- n. 1699/2025 del 10/02/2025;

Giustizia amministrativa202514917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 1699/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta erogazione. La sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero e, dopo la notificazione, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi domandato l'esecuzione coattiva della sentenza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo ritualmente azionato e notificato il titolo esecutivo e accertando, sulla base della documentazione in atti, la persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza del TAR, mediante l'attribuzione alla ricorrente della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, per l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta erogazione. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • L'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato sussiste quando, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di legge, l'amministrazione non abbia posto in essere gli adempimenti necessari a dare concreta esecuzione alla statuizione giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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