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Ordinanza

Ordinanza n. 38/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento della nota 15/3/2022 16/3/2022 prot. n. 45789/22 con la quale il Comune di Ancona Direzione SUI Edilizia Privata Commercio Patrimonio ha comunicato alla società ricorrente la quantificazione del contributo di costruzione d ovuto a seguito del rilascio del permesso di costruire n. 220/09 all'Impresa Costruzioni Palazzetti in Euro 150.195,97 oltre Euro 6.644,31 per penalità ex art. 42 DPR 380/01 nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente e per l'accertamento e la declaratoria dell'erroneità della pretesa del Comune di Ancona come sopra indicata e quantificata, in quanto prescritta e comunque non dovuta dalla ricorrente, ed in correlazione del diritto della ricorrente Perseo G.E.I.E. a non corrispondere detti importi e ad ottenere dal Comune di Ancona la restituzione di quanto versato con conseguente condanna dello stesso Comune di Ancona al pagamento alla ricorrente della somma non dovuta, versata con riserva e trattenuta indebitamente dall'Ente pari ad Euro 156.840,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria anche ex art. 1224 c.c. sino al saldo.

Giustizia amministrativa202200325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di quantificazione del contributo di costruzione e delle penalità per ritardato pagamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Un ente europeo di interesse economico ha impugnato la nota con cui il Comune di Ancona ha quantificato in Euro 150.195,97 il contributo di costruzione dovuto in relazione a un permesso di costruire rilasciato a un’impresa, aggiungendo Euro 6.644,31 a titolo di penalità ai sensi dell’art. 42 d.P.R. 380/2001. La ricorrente ha dedotto che la pretesa comunale sarebbe prescritta e comunque non dovuta, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento e la restituzione della somma complessiva versata con riserva, pari a Euro 156.840,28, oltre accessori. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi specifici né le difese di merito del Comune.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Preso atto della permanenza della ricorrente alla decisione, ha ritenuto opportuno, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ordinare al Comune di Ancona il deposito, al più presto possibile, di una dettagliata relazione sulla vicenda e di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. Sono stati quindi disposti incombenti istruttori ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.; la segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 380/2001

    La ricorrente contesta anche la penalità quantificata dal Comune ai sensi di tale disposizione; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 1 c.p.a., quale ulteriore fondamento delle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Utilizzato per ordinare all’amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda e degli atti o documenti utili alla decisione.

Massime di principio

  • Prima di decidere il merito, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione resistente il deposito di una relazione dettagliata sui fatti controversi e degli atti o documenti utili, quando ciò sia funzionale alla celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
  • L’ordinanza che dispone incombenti istruttori non definisce la domanda di annullamento o di accertamento e non determina, di per sé, la prevalenza processuale di una delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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