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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20913/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia riguarda il criterio di calcolo dell'imposta comunale sulla pubblicità per una pluralità di frecce direzionali/preinsegne. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, trattandosi di un unico impianto con più frecce, dovesse applicarsi l'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, assumendo come base imponibile la superficie dell'intero impianto. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 2, sostenendo che l'imposta dovesse essere computata per ogni singola freccia, perché ciascuna veicolava un messaggio riferibile a un'azienda diversa. La società contribuente ha proposto ricorso incidentale denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, sostenendo invece che, quando più messaggi pubblicitari siano riferibili a una medesima ditta e tra loro collegati in modo strumentale e inscindibile, essi debbano essere tassati unitariamente anche se collocati su mezzi distinti e non in un unico supporto. La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure: per il ricorso principale, perché la CTR aveva erroneamente trattato come unitario un mezzo che conteneva messaggi riferibili a soggetti diversi; per il ricorso incidentale, perché la CTR non aveva svolto alcun accertamento specifico sulla possibile ricorrenza del collegamento strumentale inscindibile tra eventuali messaggi omogenei, necessario per l'applicazione del comma 5.

La decisione

La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione per nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ai principi di diritto richiamati dalla Corte in tema di determinazione della base imponibile dell'imposta sulla pubblicità, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come vizio deducibile in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 7, commi 1 e 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    il presupposto impositivo è il mezzo pubblicitario; quando vi sono messaggi riferibili a diverse aziende su un unico pannello, il tributo va determinato sulla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa, non sulla dimensione complessiva del mezzo cumulativo

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    consente, in deroga alla regola generale della tassazione per singolo messaggio, la tassazione unitaria di più messaggi aventi identico contenuto e collegamento strumentale inscindibile, anche se non collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    la solidarietà del soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio rispetto al titolare del mezzo è letta come conferma del legame inscindibile tra mezzo e messaggio ai fini del presupposto d'imposta

  • art. 17, ultimo comma, d.P.R. n. 639 del 1972

    richiamato come antecedente normativo sostanzialmente riprodotto dall'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507/1993

Massime di principio

  • In materia di imposta comunale sulla pubblicità, la regola generale è la tassazione di ciascun messaggio pubblicitario, perché il presupposto d'imposta è il singolo mezzo/messaggio nella sua concreta funzione promozionale.
  • Se su un unico supporto sono esposti messaggi riferibili a soggetti diversi, la base imponibile va determinata in rapporto alla superficie occupata da ciascun messaggio/impresa, non alla mera dimensione del supporto complessivo.
  • La tassazione unitaria di più messaggi è ammessa solo in via derogatoria quando ricorra un collegamento strumentale inscindibile e identico contenuto dei messaggi; tale presupposto deve essere verificato in concreto.
  • L'applicazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 richiede un accertamento specifico sul contenuto dei messaggi e sulla loro dislocazione; non è sufficiente il solo dato della vicinanza fisica o della non contiguità dei mezzi.
  • Chi invoca il regime derogatorio di tassazione unitaria deve allegare e dimostrare il collegamento strumentale inscindibile tra i messaggi pubblicitari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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