Cassazione Penale, Ordinanza n. 06001/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati in appello per concorso in furto pluriaggravato. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sul concorso nel reato, sostenendo in sostanza l'insufficienza o l'erroneità del ragionamento decisorio. Il secondo ricorrente ha articolato tre doglianze: una pretesa mancanza di motivazione sulla declaratoria di non doversi procedere per asserita maturazione del termine di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.; la dedotta improcedibilità per mancanza di querela; infine la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato e in parte generico il motivo del primo ricorrente perché diretto a contestare valutazioni di merito e la persuasività della motivazione, profili non deducibili in cassazione se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali, qui non riscontrate. Quanto al secondo ricorrente, ha ritenuto manifestamente infondate sia la doglianza sul termine di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., essendo il corretto termine indicato al 13/12/2025, sia quella sulla mancanza di querela, poiché in atti risultava la denuncia-querela del 3 febbraio 2020. Anche la censura sul diniego della sospensione condizionale è stata respinta perché la decisione di merito era fondata su un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura non reiterazione dei reati, esito rimesso a valutazione di merito non illogica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato ai due imputati
art. 624 c.p.
indicato come norma incriminatrice del furto
art. 625 c.p.
richiamato per le circostanze aggravanti del furto pluriaggravato
art. 344-bis c.p.p.
evocato dal ricorrente Bevilacqua per sostenere la maturazione del termine di improcedibilità, ma la Corte ha escluso che fosse decorso
art. 163 c.p.
implicitamente richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena, negata sulla base di prognosi sfavorevole
art. 591 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma l'esito di inammissibilità dei ricorsi è accompagnato dalla condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa comparazione tra prove, poiché il sindacato di legittimità resta limitato alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della motivazione su punti decisivi.
- La doglianza per vizio di motivazione deve essere specifica: non è sufficiente criticare in modo generico la sentenza impugnata, ma occorre indicare puntualmente quali passaggi sarebbero affetti da illogicità manifesta o contraddizione.
- La deduzione di improcedibilità per decorso del termine previsto dall'art. 344-bis c.p.p. è infondata quando il computo corretto del termine risulta ancora non spirato in base agli atti processuali.
- La censura per difetto di querela è infondata se dagli atti risulta la presentazione di una valida denuncia-querela nei confronti del fatto contestato.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità della prognosi compiuta dal giudice di merito; è legittimo il rigetto fondato non sulla sola gravità astratta del reato, ma su un giudizio prognostico negativo desunto anche da elementi soggettivi della personalità dell'imputato.
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