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Ordinanza

Ordinanza n. 155/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I, n. 472 del 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti appellate)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza cautelare del TAR Puglia, sede di Lecce, che aveva deciso la domanda cautelare nell'ambito della controversia amministrativa. Dal testo non risultano specificati né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di censura articolati in appello. Il Consiglio di Stato rileva soltanto che le questioni dedotte necessitano di approfondimento e decisione nel merito, per la quale il TAR ha già fissato udienza pubblica al 2 maggio 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedessero la decisione nel merito, già calendarizzata dal TAR, e che non fossero stati allegati profili di periculum in mora tali da giustificare la riforma dell'ordinanza cautelare di primo grado. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del Comune appellante secondo il principio di soccombenza, nella misura di 1.000 euro in favore di ciascuna parte costituita, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare; l'appello è stato respinto perché non risultavano profili di periculum in mora idonei a giustificare la riforma dell'ordinanza di primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la riforma dell'ordinanza di primo grado richiede l'allegazione e la dimostrazione di un periculum in mora concreto e qualificato; in mancanza, l'appello deve essere respinto.
  • Quando le questioni dedotte necessitano di una decisione nel merito già prossima e non emergono esigenze cautelari urgenti, il giudice d'appello può negare la tutela cautelare senza anticipare la soluzione delle questioni di merito.
  • La soccombenza nella fase cautelare comporta la condanna dell'appellante alle spese, liquidate in favore di ciascuna parte costituita, salvo diversa motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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