Sentenza n. 3205/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento: - del provvedimento del 4.10.2024 del CNR - Direzione Generale di “approvazione della graduatoria di merito e nomina dei vincitori della procedura selettiva per titoli e colloquio per complessive n. 1291 posizioni di Primo Ricercatore II livello ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 di cui al bando 315.63 PR – Area concorsuale: Osservazioni della Terra (Remote Sensing, Monitoraggio Ambientale, Cartografia) n. 61 posti”, pubblicata sul sito Internet agli indirizzi https://www.urp.cnr.it e https://selezionionline.cnr.it. il 4.10.2024, nella parte in cui esclude (e non include) la Ricorrente dalla graduatoria; - della nota del RUP di comunicazione approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del 7.10.2024, nella parte in cui “fa presente che la S.V. (Dott.ssa Varasano) non è inclusa nella graduatoria di merito per aver riportato il punteggio complessivo, nella valutazione dei titoli, valorizzazione dell’attività e del colloquio, inferiore a 60/100 come previsto dall’art. 4 comma 6 del bando”; - di tutti i verbali della Commissione - Area concorsuale Osservazioni della Terra, ivi compreso il verbale n. 14 del 6.8.2024 di assegnazione del punteggio di 49,75/80 punti per la valutazione del CV ed il punteggio totale di 50,64/90 punti (per valutazione cv + valorizzazione dell’attività svolta presso il CNR); nonché verbale n. 20 del 5.09.2024 contenente punteggi totali al termine del colloquio della Ricorrente di 58,94/100 punti e le allegate schede di assegnazione punteggi allegate ai verbali e graduatoria; - nei limiti dell’interesse, i verbali nn. 6 del 18.6.2024, n. 9 dell’1.07.2024, n. 10 del 15.7.2024, n. 11 del 18.7.2024, n. 12 del 19.7.2024, n. 13 del 30.7.2024, n. 14 del 6.08.2024 nella parte in cui attribuiscono agli altri concorrenti un maggior punteggio per il Titolo - Sez. 1 Incarichi di docenza universitaria rispetto la Ricorrente; - del punteggio assegnato nella valutazione del CV (punti 1,2 per il Titolo - Sezione 1 - “Incarichi di docenza universitaria”) nonché del punteggio finale (punti 58,94/100) riportato nella valutazione dei titoli conseguito all’esito delle operazioni, con esclusione dalla graduatoria di merito; - della graduatoria di merito approvata per l’Area concorsuale: Osservazioni della Terra (Remote Sensing, Monitoraggio Ambientale, Cartografia) - n. 61 posti nei limiti dell’interesse; - ove occorra, e nei limiti di interesse, del bando n. 315.63 PR del CNR e delle Linee Guida, nonché dei verbali della Commissione contenenti i criteri di valutazione dei titoli, ove interpretati in malam partem ed ostativi al riconoscimento ed assegnazione del punteggio cui la Ricorrente ha diritto; - degli atti della procedura selettiva, nonché verbali e avvisi tutti, ove lesivi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto ove lesivo del diritto del Ricorrente; e la declaratoria del diritto della Dott.ssa Varasano a conseguire il punteggio complessivo di 60,74 punti (di cui 3 per il Titolo Sez. 1 Incarichi di docenza universitaria) con conseguente inclusione nella graduatoria della procedura selettiva - posizioni di Primo Ricercatore II livello ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 di cui al bando 315.63 PR - Area concorsuale: Osservazioni della Terra (Remote Sensing, Monitoraggio Ambientale, Cartografia).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla graduatoria di una procedura selettiva interna per il passaggio da ricercatore di III livello a primo ricercatore di II livello, determinata dal punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal bando
Esito
Favorevole al resistente (ente di ricerca)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, ricercatrice di III livello presso il CNR, ha impugnato gli atti della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL del comparto ricerca, contestando in particolare la valutazione degli incarichi di docenza universitaria, ai quali la commissione avrebbe attribuito un punteggio insufficiente rispetto ai titoli prodotti e inferiore a quello riconosciuto ad altri candidati. Ha dedotto, in sostanza, erronea e svalutativa considerazione dei titoli, disparità di trattamento e carenza di motivazione dei giudizi della commissione, chiedendo l’attribuzione di un punteggio complessivo superiore alla soglia di 60/100 e la conseguente inclusione nella graduatoria. Nel corso del giudizio sono emersi dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo, rilevati d’ufficio dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario territorialmente competente, senza esaminare nel merito le censure relative alla valutazione dei titoli, alla disparità di trattamento e alla motivazione dei punteggi. Il Collegio ha rilevato che l’art. 15, comma 5, del CCNL del 7 aprile 2006 disciplina una progressione interna tra il terzo livello di ricercatore e il secondo livello di primo ricercatore, collocati nella medesima area di inquadramento e caratterizzati da profili professionali sostanzialmente omogenei. Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e dei giudici amministrativi, il TAR ha ritenuto che tale progressione non costituisca una progressione verticale rilevante ai fini dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, bensì una progressione tra qualifiche omogenee, con controversia devoluta alla giurisdizione ordinaria. Ha applicato la translatio iudicii, stabilendo che il giudizio potrà essere riproposto dinanzi al Tribunale ordinario territorialmente competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 5, CCNL Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione 7 aprile 2006
L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo.
La disposizione disciplina una progressione interna tra livelli di un profilo professionale unitario e omogeneo, non una progressione verticale tra aree o categorie diverse.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione riguarda anche le progressioni verticali, ma non le progressioni tra qualifiche comprese nella medesima area, categoria o fascia di inquadramento e caratterizzate da profili professionali omogenei.
art. 11, comma 1, c.p.a.
In caso di difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice munito di giurisdizione; nella fattispecie è stato indicato il giudice ordinario.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La riproposizione della domanda dinanzi al giudice fornito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza consente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio, sottoponendolo previamente al contraddittorio, un possibile profilo di inammissibilità o altra questione decisiva emersa nel corso della trattazione.
Massime di principio
- Le controversie relative alle procedure selettive interne per il passaggio da ricercatore di III livello a primo ricercatore di II livello, bandite ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL degli enti di ricerca, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la progressione si svolge all’interno di un profilo professionale unitario e tra qualifiche caratterizzate da sostanziale omogeneità.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, una procedura di progressione non rientra nella giurisdizione amministrativa sulle progressioni verticali quando comporta il passaggio a una qualifica più elevata, ma compresa nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento, senza mutamento qualitativo sostanziale del profilo professionale.
- Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo comporta l’indicazione del giudice ordinario munito di giurisdizione e consente la translatio iudicii, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, se il processo è riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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