Cassazione Civile, Ordinanza n. 21186/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente proprietario di immobili di edilizia sociale aveva chiesto il rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012, sostenendo di poter beneficiare dell'esenzione prevista per determinati immobili. La commissione tributaria regionale aveva però confermato il diniego del Comune, ritenendo mancante il requisito dell'utilizzazione diretta dei beni assegnati ad alloggi sociali. In Cassazione l'ente aveva proposto tre motivi di ricorso, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso con memoria, rilevando che la questione di diritto era già stata più volte decisa dalla Corte in senso sfavorevole alla propria tesi; ha chiesto inoltre la compensazione delle spese. Il Comune, preso atto della rinuncia, ha insistito per la liquidazione delle spese a proprio favore.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del processo ex artt. 390 e 391 c.p.c. Ha poi disposto la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando il consolidamento in corso di causa dell'orientamento di legittimità contrario alla tesi dell'ente ricorrente sulla necessità dell'utilizzo diretto degli immobili per l'esenzione IMU/ICI degli immobili delle ATER piemontesi. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
requisito dell'utilizzazione diretta
l'esenzione non spetta in assenza dell'utilizzazione diretta dei beni da parte dell'ente che la invoca
artt. 390 e 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
nel caso di estinzione per rinuncia non ricorrono le condizioni per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato
L. n. 228 del 2012
richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo, con conseguente arresto della decisione nel merito.
- Quando nel corso del giudizio si consolida un orientamento di legittimità contrario alla tesi del ricorrente, tale consolidamento può integrare giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite in caso di rinuncia.
- Per l'esenzione IMU/ICI degli immobili di enti che perseguono finalità sociali, il requisito dell'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente può essere decisivo; la mera destinazione sociale o assegnazione ad alloggi sociali non basta se manca tale uso diretto.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non giustifica automaticamente l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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