Sentenza n. 1859/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato sulla valutazione di attuale e concreta pericolosità sociale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno notificato il 12 marzo 2026, deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti e insussistenza dell'attualità della pericolosità sociale; violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 8 CEDU per l'omessa considerazione della lunga permanenza in Italia dal 1992; omessa valorizzazione dell'inserimento lavorativo quale indice di recupero sociale; elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di annullamento e violazione dell'obbligo di riedizione effettiva del procedimento. Il precedente diniego era stato annullato per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. A seguito della riapertura del procedimento, la Questura aveva comunicato i motivi ostativi e valutato le osservazioni dell'interessato, fondando il nuovo diniego su numerose denunce e segnalazioni, due condanne irrevocabili, procedimenti per maltrattamenti familiari, misure cautelari, una segnalazione per evasione e reiterate violazioni amministrative relative alla circolazione di veicoli privi di assicurazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, e ha condannato il ricorrente alle spese per € 1.000,00, disponendo altresì la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il giudice ha ricordato che, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, il rinnovo può essere negato quando lo straniero costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tenendo conto, nei casi previsti, dei legami familiari e sociali e della durata della permanenza. La valutazione della pericolosità sociale e il bilanciamento degli interessi spettano con ampia discrezionalità all'autorità di pubblica sicurezza e sono sindacabili solo ab externo, per manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà. Nel caso concreto, le due condanne del 2013 e del 2019, il procedimento del 2022 per maltrattamenti in famiglia con applicazione di misure cautelari, la segnalazione per evasione e le ulteriori denunce e segnalazioni dal 2018 al 2022 costituivano elementi plurimi, gravi e temporalmente distribuiti, idonei a sostenere la prognosi di pericolosità. L'amministrazione non aveva valutato gli episodi atomisticamente, ma nel quadro complessivo della condotta di vita. La lunga permanenza in Italia non era sufficiente a superare tale valutazione, anche perché non risultavano significativi legami familiari o affettivi sul territorio. L'inserimento lavorativo asserito dal ricorrente non era documentato e, comunque, la sola condizione lavorativa non è di per sé sufficiente ai fini del bilanciamento previsto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, che valorizza soprattutto i legami familiari e sociali. È stato respinto anche il motivo relativo all'elusione del giudicato: la precedente sentenza aveva annullato il diniego per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la Questura aveva riavviato il procedimento, instaurato il contraddittorio e dato conto dell'inidoneità delle osservazioni presentate. L'obbligo di esaminare le memorie non impone una confutazione analitica di ogni allegazione.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
La norma impone, nei casi previsti, la ponderazione dei legami familiari e sociali e della durata della permanenza; tuttavia, la sola lunga permanenza o il solo inserimento lavorativo non prevalgono automaticamente sulla valutazione complessiva di pericolosità sociale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
non è ammesso in Italia lo straniero che … sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
La minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato costituisce causa ostativa all'ingresso e, nel quadro del procedimento di rinnovo, rileva per la valutazione della permanenza dello straniero.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È la disposizione in base alla quale era stata presentata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla necessità di valutare i legami familiari e sociali e la situazione concreta dello straniero; il motivo è stato respinto alla luce della complessiva valutazione di pericolosità.
art. 10-bis l. 241/1990
La precedente sentenza aveva annullato il diniego per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la riedizione del procedimento con instaurazione del contraddittorio è stata ritenuta sufficiente a eseguire il giudicato.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare è stata considerata nel bilanciamento, ma la sola condizione lavorativa non è stata ritenuta sufficiente a prevalere sulla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
artt. 74, comma 2, 126, comma 1, e 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
Sono stati applicati per revocare l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e dell'esistenza di giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità sociale dello straniero ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno è espressione di ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà.
- La prognosi di pericolosità sociale può essere fondata sulla considerazione unitaria di condanne, denunce, segnalazioni e misure cautelari, valutate nel quadro complessivo della condotta di vita dello straniero e nella loro distribuzione temporale, senza necessità di esaminare ciascun episodio in modo isolato.
- La lunga permanenza sul territorio nazionale e il semplice inserimento lavorativo non impongono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e non prevalgono automaticamente sulla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; il bilanciamento deve considerare soprattutto la natura e l'effettività dei legami familiari e sociali.
- L'annullamento di un precedente diniego per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non impedisce una nuova valutazione negativa nel procedimento rieditato, quando l'amministrazione riattiva il contraddittorio, comunica i motivi ostativi e valuta le osservazioni dell'interessato.
- L'obbligo dell'amministrazione di esaminare le memorie procedimentali non comporta necessariamente la confutazione analitica di ogni singola allegazione, purché il provvedimento dia conto delle ragioni per cui le osservazioni non risultano idonee a superare la valutazione negativa.
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