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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23058/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per resistenza a pubblico ufficiale resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso era limitato al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già correttamente esaminate dalla Corte territoriale e, comunque, generico, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La sentenza richiama, in via descrittiva, il reato di resistenza a pubblico ufficiale, senza sviluppare un'interpretazione della norma; la decisione si concentra invece sull'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono menzionate come oggetto del motivo di ricorso; la Corte ne rileva il mancato utile confronto con la motivazione d'appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere sorretta da una critica specifica e non generica della motivazione di appello; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

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