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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19465/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La lite origina da avvisi di accertamento IMU emessi per l'anno 2017 su immobili di categoria catastale D, rimasti inutilizzati in conseguenza della cessazione dell'attività d'impresa e della messa in liquidazione della società proprietaria. La Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto dell'impugnazione della contribuente. In cassazione la società propone tre motivi: 1) violazione della disciplina IMU e delle norme richiamate in tema di presupposto e base imponibile, sostenendo che la cessazione dell'attività avrebbe dovuto incidere sulla tassazione degli immobili strumentali; 2) analoga violazione di legge, con specifico riferimento alla tesi della sopravvenuta perdita di funzionalità produttiva dei beni strumentali e dell'asserita necessità di sospendere il tributo per cessazione dell'attività di impresa; 3) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che, come per gli immobili collabenti, sarebbe mancata la base imponibile per effetto della cessazione dell'attività, oltre a invocare l'applicazione dell'art. 1256 c.c. e a prospettare la questione di legittimità costituzionale della normativa IMU per violazione degli artt. 3, 53, 47 e 42 Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che per l'IMU il presupposto è il possesso di immobili iscritti in catasto e che l'effettivo utilizzo produttivo del bene non rileva; gli immobili inutilizzati per cessazione dell'impresa restano tassabili se accatastati e dotati di rendita. Ha inoltre escluso che possa applicarsi in via analogica il regime agevolativo previsto solo per specifiche procedure concorsuali, come fallimento e liquidazione coatta, e ha negato che la cessazione dell'attività renda impossibile l'adempimento dell'obbligo tributario ai sensi dell'art. 1256 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto come vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, senza la necessaria indicazione delle diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito. La questione di costituzionalità è stata giudicata manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul potere discrezionale del legislatore in materia di presupposti dell'imposta e distinguendo il caso degli immobili occupati abusivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna condanna alle spese per mancata costituzione del comune; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8 e 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Richiamati dalla ricorrente per contestare il presupposto e la base imponibile dell'IMU; la Corte ribadisce che il tributo colpisce il possesso di immobili iscritti in catasto e che l'uso effettivo del bene non incide sulla debenza.

  • art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    La Corte lo interpreta nel senso che il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 e che la base imponibile è determinata sulla rendita catastale; è quindi irrilevante il mancato utilizzo del bene.

  • art. 13, d.l. n. 16 del 2012

    Norma richiamata nel ricorso quale parte della disciplina dell'IMU; non incide sulla conclusione della Corte circa la tassabilità degli immobili inutilizzati ma accatastati.

  • art. 43, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della cessazione dell'attività d'impresa; la Corte ritiene che la sua applicazione sia stata implicitamente esclusa dai giudici di merito e comunque non conduca all'esenzione dall'IMU.

  • art. 10, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    È norma agevolativa di stretta interpretazione, applicabile solo agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa; non è estensibile alle ipotesi di cessazione dell'attività di impresa o di liquidazione volontaria.

  • art. 1256, secondo comma, c.c.

    La Corte esclude che il debito IMU divenga oggettivamente impossibile per la cessazione dell'attività produttiva; non ricorre quindi l'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, mancando l'indicazione delle differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo specifica deduzione della diversità delle ragioni di fatto.

  • art. 374, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato solo per escludere l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • artt. 3, 53, 47 e 42 Cost.

    Invocati per sostenere l'illegittimità costituzionale della disciplina IMU; la Corte reputa la questione manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'IMU, il presupposto impositivo è il possesso di un immobile iscritto in catasto; la mancata utilizzazione del bene, anche perché strumentale all'attività d'impresa cessata, non elimina di per sé l'obbligo tributario se permane la proprietà e la rendita catastale.
  • Le agevolazioni o sospensioni previste per specifiche situazioni concorsuali costituiscono deroghe al regime ordinario e sono di stretta interpretazione: non possono essere estese in via analogica a ipotesi diverse, come la liquidazione volontaria o la semplice cessazione dell'attività produttiva.
  • La cessazione dell'attività d'impresa non integra, di regola, impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione tributaria ai sensi dell'art. 1256 c.c., perché il debito fiscale resta giuridicamente e materialmente adempiibile.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non vengono specificate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura di incostituzionalità della disciplina IMU è infondata quando mira a ricavare l'esenzione dalla sola cessazione dell'attività d'impresa, poiché il legislatore gode di ampia discrezionalità nel definire presupposti e agevolazioni del tributo patrimoniale, purché non siano violati in modo manifesto capacità contributiva e ragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniMora
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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