Cassazione Penale, Sentenza n. 32604/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 6 L. n. 401/1989) per avere il GIP convalidato il provvedimento impositivo del Questore (obbligo di presentazione) prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica al destinatario, impedendo l'esame delle deduzioni difensive. Si eccepisce che il provvedimento del Questore è stato notificato il 31/03/2025 alle ore 16:20 e la convalida è stata disposta il 01/04/2025 alle ore 14:37, con deposito/trasmissione di una memoria difensiva tramite PEC (prova di invio/accettazione) prima dello scadere del termine ma non esaminata dal giudice a quo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP del 01/04/2025 e ha dichiarato l'inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione, del provvedimento del Questore di Avellino del 27/03/2025. Il Collegio ha richiamato l'indirizzo secondo cui la convalida del DASPO non può essere emessa prima dello scadere delle 48 ore dalla notifica, e ha valorizzato la specifica allegazione e la prova del pregiudizio difensivo prodotte dal ricorrente, nonché il mancato esame della memoria difensiva da parte del giudice a quo. Ha disposto la comunicazione del dispositivo al Questore.
Norme richiamate
art. 6, L. n. 401/1989
citato nel testo della sentenza
La Corte interpreta che, ai fini della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione (DASPO), deve rispettarsi il termine di 48 ore dalla notifica per consentire al destinatario l'esame degli atti e il deposito di memorie; la convalida anteriore a tale termine comporta nullità di ordine generale salvo che non risulti assente un concreto pregiudizio difensivo.
art. 182 cod. proc. pen.
richiamato nella motivazione (giurisprudenza applicativa)
La Corte richiama il principio secondo cui l'inosservanza del termine di 48 ore configura una nullità generale a regime intermedio deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 c.p.p.; tuttavia la nullità non inficia automaticamente l'ordinanza se il destinatario non allega un concreto e specifico pregiudizio.
Cass. Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024 (Ragnoli)
citata integralmente come precedente
Precedente interpretativo che stabilisce che la convalida del DASPO non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica, a pena di nullità di ordine generale, salvo verifica concreta del pregiudizio subito dal destinatario.
Cass. Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024 (Gentile)
Conferma l'orientamento sulla necessità del decorso delle 48 ore e precisa che l'inosservanza configura una nullità deducibile alle condizioni di cui all'art. 182 c.p.p., senza peraltro far valere automaticamente l'invalidità ove non sia provato un effettivo pregiudizio.
Massime di principio
- La convalida giudiziale del DASPO (obbligo di presentazione) non può essere disposta prima che siano decorse 48 ore dalla notifica al destinatario; il rispetto di questo termine è finalizzato a garantire il diritto di difesa.
- La violazione anticipata del termine di 48 ore costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio: produce effetti invalidanti se il destinatario dimostra concreto e specifico pregiudizio difensivo.
- Se il difensore presenta memorie o deduzioni entro il termine di 48 ore, è essenziale conservare e produrre le prove di invio e di accettazione (PEC, ricevute) perché costituiscono prova del danno subito in caso di convalida anticipata.
- La mancata esamina da parte del giudice delle deduzioni difensive trasmesse prima della scadenza del termine rafforza la posizione del ricorrente e può portare all'annullamento senza rinvio della convalida e all'inefficacia della misura impugnata, almeno nella parte impugnata.
- In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe indicare e documentare il concreto pregiudizio derivante dall'omesso rispetto del termine, mentre l'autorità resistente dovrebbe motivare l'urgenza o dimostrare l'assenza di pregiudizio per conservare la convalida.
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