Cassazione Penale, Sentenza n. 26430/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) disposta dalla Corte d'appello in seguito alla precedente condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorrente ha contestato che la Corte di appello abbia ritenuto ostativa una precedente sentenza ex art. 444 c.p.p. relativa a omesso versamento di contributi per un importo complessivo di €17.274,00, perchè quella somma era stata valutata dalla Corte come superiore alla soglia di depenalizzazione di €10.000 annui. Il ricorrente ha invece sostenuto che la somma complessiva di €17.274,00 riguarda più annualità (mensilità distribuite su anni diversi) e che, secondo la normativa e l'interpretazione delle Sezioni Unite (n. 10424/2018), la verifica della soglia deve essere fatta per annualità (riferita alle mensilità di scadenza 16 gennaio - 16 dicembre), sicché le singole annualità risultavano sotto soglia e quindi depenalizzate, rendendo legittima la concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha precisato che la Corte d'appello ha erroneamente considerato il totale di €17.274,00 senza effettuare la verifica annuale richiesta dalle Sezioni Unite (Del Fabro). Il giudice di rinvio dovrà accertare in fatto, con indagine non esperibile in sede di legittimità, se la precedente sentenza ex art. 444 c.p.p. riguardi fatti depenalizzati in tutto o solo in parte e, conseguentemente, decidere sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; il tribunale aveva concesso il beneficio in primo grado e la revoca della stessa è stata oggetto di impugnazione.
art. 164 cod. pen.
Riferimento ai limiti di cumulo delle pene o delle precedenti condanne che possono ostare alla concessione della sospensione; la Corte d'appello aveva invocato il superamento dei limiti previsti da tale norma.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 3, comma 6
Ha depenalizzato l'omesso versamento dei contributi previdenziali quando non sia superata la soglia dei €10.000 annui, modificando il comma 1‑bis dell'art. 2 del d.l. n. 463/1983 e condizionando la sussistenza del reato al superamento della soglia annua.
art. 2 d.l. n. 463 del 1983, comma 1‑bis
Testo normativo originario oggetto di modifica dalla normativa del 2016; la sussistenza del reato di omissione contributiva è ora condizionata anche al superamento della soglia annua di punibilità.
Sezioni Unite, sentenza n. 10424 del 18/01/2018 (Del Fabro)
l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre
Principio di diritto secondo cui la verifica della soglia di €10.000 va fatta in relazione alle singole annualità considerate con riferimento alle mensilità di scadenza (16 gennaio - 16 dicembre), e non sommando importi relativi ad annualità diverse.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) intervenuta in precedenza; la natura e il contenuto di tale sentenza devono essere verificati in relazione alla depenalizzazione per annualità.
Massime di principio
- La depenalizzazione per l'omesso versamento dei contributi si valuta sul criterio annuale: si considera se per ciascuna annualità (rilevata con il criterio delle mensilità di scadenza 16 gennaio - 16 dicembre) l'omissione supera la soglia di €10.000. Non si devono sommare importi riferibili ad annualità diverse per superare la soglia.
- Se una precedente condanna (anche in applicazione dell'art. 444 c.p.p.) aggrega importi relativi a più annualità e riporta un totale superiore a €10.000, occorre esaminare il dettaglio delle mensilità per verificare se le singole annualità siano effettivamente sotto o sopra soglia.
- La sussistenza o meno della depenalizzazione e la sua estensione rispetto a precedenti condanne può incidere sulla concedibilità o sulla revoca della sospensione condizionale della pena: il giudice deve valutare se le pregresse condanne siano ostative alla sospensione (anche ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.).
- In sede di impugnazione di decisioni che valutano la depenalizzazione, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo accertamento di fatto quando sia necessario verificare le mensilità e la ripartizione annuale degli importi (accertamento non sindacabile in sede di sola legittimità).
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, documentare e produrre il dettaglio degli importi per ciascuna annualità (mensilità di scadenza) e richiamare espressamente il principio delle Sezioni Unite (Del Fabro) in modo da evitare che somme aggregate su più anni vengano impropriamente considerate superiori alla soglia annua.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26259/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26260/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26262/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26263/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26264/2022 del 08/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →