Sentenza n. 2227/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento e/o accertamento della nullità: - della determinazione dirigenziale numero repertorio CQ/1439/2023 del 21/09/2023 e numero protocollo CQ/103345/2023 del 21/09/2023, notificata in data 21/11/2023, con cui il Comune di Roma – Municipio Roma XII – Direzione Tecnica – E.Q. Edilizia Privata/Ispettorato Edilizio – UFFICIO DISCIPLINA EDILIZIA, ha determinato la rimozione o la demolizione d’ufficio delle opere abusivamente realizzate su terreni di proprietà del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - e dell’AGENZIA del DEMANIO di ROMA - CAPITALE RAMO IDRICO, siti nell’area con accesso da Via Portuense n. 51, e consistenti in: “- costruzione di una serra per piante in struttura metallica e tamponatura in vetri copertura a due falde dello stesso materiale, dimensioni circa metri 6,50 x 13,00 = mq 84,50, - addossata frontalmente ad essa una tettoia in struttura in metallica con copertura in materiale plastico dimensioni metri 6,00 x 4,50 = mq 27,00; - di lato, posta a confine con la recinzione banchina lato Tevere e la serra, realizzazione di un deposito di materiale da giardinaggio (vasi e sacchi di terra) in materiale plastico dimensioni circa metri 17,00 x 4,00 = mq 68,00; - addossate lungo il muro da confine con la banchina del Tevere una serie di tettoie in materiale vario e legno e plastica dimensioni circa metri 20,00 x 3,00 = mq 60,00; - realizzazione di un chiosco in legno e vetro destinato a locale amministrazione, dimensioni circa metri (5,00 x 5,00) + (3,00 x 4,00) x altezza 2,40 = mc 88,80; - fronte stradale su Via Portuense spostamento della recinzione del lotto verso il marciapiede pubblico eliminando una rientranza (vedi stralcio catastale Foglio 790 part.67) stimato graficamente in circa mq 5,00”; - della determinazione dirigenziale numero repertorio CQ/1434/2023 del 21/09/2023 e numero protocollo CQ/103328/2023 del 21/09/2023, notificata in data 13/12/2023, con cui il Comune di Roma - Municipio Roma XII – Direzione Tecnica – E.Q. Edilizia Privata/Ispettorato Edilizio – UFFICIO DISCIPLINA EDILIZIA, ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa, prevista dall’art. 16 e dall’art. 15, comma 3, della Legge Regione Lazio n.° 15/2008, nella misura di Euro 2.000,00 (euro duemila/00), conseguente all’inottemperanza della determinazione dirigenziale Rep. n.°1636_2020 di demolizione degli interventi abusivi eseguiti in Roma (RM), Via Portuense n. 51 (Foglio Catastale 790 particelle 12 – 67 – 137) ed alla gravità dell’abuso; - di ogni altro eventuale atto comunque preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni dirigenziali del 21 settembre 2023 aventi a oggetto la demolizione d'ufficio di opere abusive realizzate su area demaniale e l'ingiunzione del pagamento di una sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le determinazioni comunali deducendo: nullità degli atti per mancata sottoscrizione autografa e mancata attestazione di conformità all'originale; violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990, dei principi di trasparenza e proporzionalità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e difetto dei presupposti, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata considerazione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, dell'affidamento del privato e dell'incidenza della demolizione sull'attività economica; violazione degli artt. 35 e 37 d.P.R. 380/2001, assumendo che le opere fossero state realizzate in difformità da una DIA e che, pertanto, fosse applicabile la sola sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37, anziché la demolizione. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che gli atti non individuassero adeguatamente le difformità dai titoli edilizi e ha riferito di avere demolito alcune tettoie e di voler presentare una SCIA in sanatoria per altra opera. Roma Capitale ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso, rilevando la mancata impugnazione dell'originaria ingiunzione di demolizione del 23 dicembre 2020, notificata il 28 gennaio 2021.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo comunque infondato nel merito. L'originaria ingiunzione di demolizione del 2020 era l'atto immediatamente lesivo e non era stata tempestivamente impugnata; essendo divenuta inoppugnabile, le successive determinazioni di demolizione d'ufficio e di sanzione per inottemperanza potevano essere contestate soltanto per vizi propri, non per censure riguardanti la natura abusiva delle opere o la scelta della misura ripristinatoria. Sono state quindi ritenute inammissibili le censure fondate sull'asserita applicabilità dell'art. 37 d.P.R. 380/2001. Tali censure sono state comunque giudicate infondate, poiché dagli atti risultava che l'amministrazione non aveva qualificato le opere come mere difformità dai titoli edilizi, rilevando invece l'assenza di corrispondenza tra le opere esistenti e la documentazione prodotta, nonché la necessità di titoli edilizi, anche in ragione della natura commerciale dell'attività e dei vincoli gravanti sull'area demaniale; corretta è stata quindi ritenuta l'applicazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 21 e 24 l.r. Lazio 15/2008. Il motivo sulla sottoscrizione è stato respinto perché le copie notificate indicavano l'ufficio, il dirigente e gli elementi identificativi dell'atto, consentendone la riferibilità all'organo competente; la mancanza della sottoscrizione autografa della copia non determina nullità quando tale riferibilità sia comunque certa. Anche la censura relativa alla comunicazione di avvio è stata respinta: l'attività repressiva degli abusi edilizi è doverosa e vincolata, sicché la comunicazione non è normalmente obbligatoria. In ogni caso, il ricorrente aveva ricevuto nel 2020 la comunicazione di avvio del procedimento e non aveva presentato osservazioni. Le successive determinazioni di demolizione d'ufficio e di sanzione costituivano conseguenze necessarie dell'ingiunzione di demolizione e dell'accertata inottemperanza, senza necessità di un ulteriore avvio procedimentale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 3 e 97 Costituzione
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure relative alla forma, trasparenza e buon andamento degli atti; il giudice non ne ha ricavato una violazione.
artt. 3 e 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è normalmente necessaria nell'attività repressiva degli abusi edilizi, avente natura vincolata e doverosa; nel caso concreto, comunque, l'avvio era stato comunicato nel 2020.
artt. 7 e ss. l. 241/1990
L'amministrazione aveva adempiuto all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento mediante l'atto notificato al ricorrente il 9 dicembre 2020.
art. 35 d.P.R. 380/2001
È stato ritenuto correttamente applicabile agli interventi abusivi realizzati su area demaniale e, dopo l'inottemperanza all'ordine di ripristino, fonda l'adozione della demolizione d'ufficio.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La sua applicabilità, invocata dal ricorrente per ottenere la sola sanzione pecuniaria in caso di difformità dalla DIA, non è stata riconosciuta; la relativa censura era comunque rivolta contro l'originaria ingiunzione non tempestivamente impugnata.
artt. 21 e 24 l.r. Lazio n. 15/2008
Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della repressione degli abusi e delle determinazioni comunali.
art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008
Indicato nell'atto impugnato quale base della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008
Indicato nell'atto impugnato insieme all'art. 16 quale base della sanzione pecuniaria amministrativa di 2.000 euro.
Massime di principio
- L'ingiunzione di demolizione è l'atto immediatamente lesivo che deve essere tempestivamente impugnato; una volta divenuta inoppugnabile, le successive misure di demolizione d'ufficio conseguenti all'inottemperanza possono essere contestate soltanto per vizi propri e non per questioni relative all'abusività delle opere o alla legittimità dell'ordine originario.
- La demolizione d'ufficio adottata dopo l'inottemperanza all'ordine di ripristino costituisce conseguenza necessaria dell'ingiunzione di demolizione e dell'accertata inottemperanza, inserendosi nella medesima sequenza procedimentale; non è quindi richiesto un nuovo avvio del procedimento, salvo la deduzione di specifici vizi propri dell'atto successivo.
- Nell'attività repressiva degli abusi edilizi, avente natura vincolata e doverosa, la comunicazione di avvio del procedimento non è normalmente necessaria, poiché non sussiste uno spazio significativo per apporti partecipativi idonei a modificare l'esito; se, tuttavia, l'amministrazione abbia comunicato l'avvio, l'omessa presentazione di osservazioni rileva nel successivo giudizio.
- La mancanza della sottoscrizione autografa sulla copia notificata di un provvedimento amministrativo non determina nullità quando l'atto contiene elementi sufficienti a individuarne l'autore e a renderlo riferibile all'organo competente.
- La qualificazione delle opere come eseguite in difformità da un titolo edilizio deve risultare dagli atti dell'amministrazione; ove l'amministrazione accerti invece l'assenza di corrispondenza tra opere e documentazione e la necessità di uno specifico titolo edilizio, è legittimo il ricorso alla misura ripristinatoria prevista per gli interventi abusivi su area demaniale.
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