Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo: censurare la sentenza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza di appello fosse mera trasposizione di quella di primo grado e che i giudici di entrambi i gradi avessero travisato gli elementi decisionali e non avessero effettuato una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancata correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento del reclamo e la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato con sufficiente specificità quali doglianze d'appello non fossero state valutate e non ha confutato puntualmente i ragionamenti della Corte territoriale. La Corte ha inoltre richiamato i passi della motivazione di merito (notifica del decreto di citazione, assenza di obbligo di autonoma valutazione degli atti d'indagine in sede di sentenza, conferma del trattamento sanzionatorio alla luce dei precedenti penali) e ha ritenuto non manifestamente illogiche le controdeduzioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
d.P.R. 43/1973, artt. 25 e 291-bis
Norme cui si è fatto riferimento per la qualificazione del reato contestato al ricorrente (sottrazione a diritti di confine e IVA su TLE per kg 45,320), ossia la fattispecie di evasione in materia doganale/tributaria che ha formato oggetto della condanna di merito.
art. 192 c.p.p.
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente quale obbligo di valutazione globale delle prove; la Corte ha rilevato che la censura non ha dimostrato in concreto il mancato rispetto di tale principio e dunque la doglianza è risultata generica.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità e di correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, previa valutazione dell'assenza di colpa grave secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata.
Decreto n. 68 del 28/4/2016 (Primo Presidente Corte di cassazione)
Fonte normativa/organizzativa che ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata, modalità utilizzata nella presente sentenza.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per valutare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, al fine di decidere sull'applicabilità delle sanzioni economiche.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con specificità la correlazione tra le doglianze e le parti della motivazione impugnata: la genericità conduce all'inammissibilità.
- Non basta affermare che la sentenza riproduce il primo grado: occorre indicare quali passaggi motivazionali siano viziati e perché il ragionamento del giudice sia illogico o contraddittorio.
- Se si contesta la valutazione delle prove, richiamare espressamente l'art. 192 c.p.p. e dimostrare puntualmente quali elementi non sono stati considerati o sono stati travisati.
- Gli errori di motivazione vanno confutati con riferimento al fondamento logico-giuridico delle affermazioni del giudice; formulazioni generiche o meramente assertive sono rischiose.
- L'inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende: valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre il ricorso.
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