Cassazione Penale, Sentenza n. 6763/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza tra gli Uffici di Sorveglianza di Padova e di Roma sulla competenza a decidere sull'istanza di permesso premio presentata da Cirulli Filippo. Cirulli aveva in precedenza fruito di permessi concessi dal Magistrato di Sorveglianza di Roma ai sensi dell'art. 16‑novies L. 8/1991 perché familiare di persona ammessa al programma di protezione (Lionetti Maria). Successivamente era intervenuta la revoca del programma di protezione e il magistrato di Roma si era dichiarato incompetente. Lionetti aveva impugnato la revoca al TAR, il quale in un primo momento aveva sospeso la revoca (ripristinando temporaneamente la competenza centrale di Roma) ma poi, con decisione successiva, aveva respinto il ricorso e confermato la revoca; nel frattempo il Magistrato di Padova aveva sollevato conflitto negativo ritenendo che la competenza dovesse essere di Roma.
La decisione
Il conflitto è venuto meno nel corso del giudizio di legittimità perché il TAR del Lazio, con sentenza del 15 ottobre 2024, ha respinto il ricorso di Lionetti avverso la revoca del programma di protezione, facendo venir meno la speciale competenza attribuita all'art. 16‑novies L. 8/1991. Di conseguenza il Magistrato di Sorveglianza di Padova ha ritenuto sua la competenza e, con provvedimento del 10 dicembre 2024 (successivo alla sollevazione del conflitto), ha disposto che Cirulli eseguisse la pena in detenzione domiciliare presso il domicilio protetto di Lionetti. Poiché uno dei giudici in conflitto ha implicitamente dichiarato la propria competenza, il conflitto è cessato e non sussistevano più contrasto positivo o negativo attuali tra più giudici.
Norme richiamate
art. 16‑novies, legge 8/1991
La speciale competenza del Magistrato di Sorveglianza centrale (Roma) per i permessi a detenuti familiari di persone ammesse a programmi di protezione sussiste finché è vigente il programma di protezione; la revoca del programma fa venir meno tale competenza e trasferisce la potestà decisoria all'ufficio territoriale competente (qui Padova).
Massime di principio
- Il conflitto di competenza tra uffici giurisdizionali richiede l'esistenza di un contrasto attuale e non sopravvive se le circostanze che lo hanno originato vengono meno durante il giudizio.
- La competenza speciale prevista per casi collegati a programmi di protezione è strettamente ancorata alla sussistenza del programma: la revoca fa venire meno la competenza speciale centrale.
- Provvedimenti amministrativi cautelari (es. sospensive del TAR) possono temporaneamente ripristinare la competenza di un ufficio centrale, ma la competenza definitiva dipende dall'esito del giudizio amministrativo finale.
- Se uno dei giudici in conflitto esercita in concreto la propria competenza (anche implicitamente) e decide la questione, il conflitto si estingue automaticamente per mancanza di contrasto attuale.
- In situazioni analoghe: verificare sempre lo stato effettivo del provvedimento amministrativo che origina la competenza (es. revoca o sospensione del programma di protezione) prima di sollevare o decidere conflitti; in caso di incertezza, valutare tempestivamente eventuali rimedi amministrativi o cautelari che possono incidere sulla competenza.
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