Sentenza del 21/10/2020 n. 22728 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2002 per plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno. L'Ufficio aveva ritenuto come corrispettivo l'importo di Euro 142.026,00 risultato dalla definizione agevolata effettuata dall'acquirente (ai sensi della L. n. 289/2002, art.11) e aveva tassato l'intero valore senza dedurre il costo di acquisto e le spese inerenti. I ricorrenti contestavano sia profili procedurali (omessa allegazione all'avviso degli atti richiamati, L. n. 212/2000, art.7) sia sostanziali (erronea determinazione della plusvalenza senza considerare il costo iniziale e costi incrementativi e illegittima base induttiva fondata sul valore definito ai fini dell'imposta di registro).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla mancata allegazione degli atti, ritenendo che i contribuenti fossero gia' a conoscenza del contenuto degli atti contestati e che la mancata allegazione non li avesse pregiudicati. Ha pero' accolto il terzo motivo: non e' ammissibile determinare induttivamente la plusvalenza ai fini IRPEF basandosi unicamente sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro; sono necessari ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. Di conseguenza la sentenza di merito e' stata cassata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, e' stato accolto l'originario ricorso dei contribuenti. Sono state compensate integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, articolo 7
"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama"
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti necessari a comprendere le ragioni dell'atto impositivo e non quelli di cui il contribuente era gia' a conoscenza; la mancata allegazione non e' automaticamente sanzionabile se non ha arrecato pregiudizio concreto al contribuente.
Legge n. 212 del 2000, articolo 10
Richiama il principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, che orienta l'interpretazione restrittiva delle doglianze formali quando queste non hanno prodotto un reale pregiudizio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 3
"L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti"
Per procedere ad un accertamento induttivo occorrono presunzioni semplici ma 'gravi, precise e concordanti'; non e' sufficiente il solo valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro per fondare l'accertamento della plusvalenza ai fini IRPEF.
Decreto Legislativo n. 147 del 2015, articolo 5, comma 3
"Gli articoli 58, 68, 85 e 86 T.U.I.R., approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro..."
Norma di interpretazione autentica (efficacia retroattiva) che esclude che il valore dichiarato/accertato/definito ai fini dell'imposta di registro possa di per se' giustificare l'accertamento induttivo della plusvalenza; l'Ufficio deve individuare ulteriori elementi indiziari "gravi, precisi e concordanti".
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), articolo 68
La base imponibile della plusvalenza e' data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto (incrementato dei costi inerenti); pertanto nel computo IRPEF rileva il prezzo effettivamente conseguito e i costi documentati, non il mero valore catastale o quello assunto per registro.
Legge n. 289 del 2002, articolo 11
Riferita alla possibilita' per l'acquirente di definire in via agevolata una rettifica dell'imposta di registro; la Corte ha ritenuto che la definizione operata dal solo acquirente non possa automaticamente costituire il corrispettivo fiscale rilevante ai fini IRPEF per il venditore.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (imposta di registro)
Richiamato per distinguere la materia dell'imposta di registro (fondata sul valore) rispetto all'IRPEF (fondato sul corrispettivo effettivo): le risultanze ai fini di registro non sono automaticamente trasferibili come base per l'accertamento IRPEF.
Massime di principio
- Non e' legittimo per l'Amministrazione determinare la plusvalenza IRPEF del venditore unicamente sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro: servono indici supplementari "gravi, precisi e concordanti".
- La base imponibile IRPEF per la plusvalenza e' la differenza tra il corrispettivo realmente percepito e il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti; quindi il contribuente dovrebbe documentare prezzo di acquisto e spese per dimostrare l'assenza di plusvalenza.
- Il mancato allegato all'avviso di accertamento di atti richiamati non determina automaticamente nullita' se il contribuente era gia' a conoscenza del contenuto e non ha subito pregiudizio concreto.
- In caso di definizione fiscale operata dall'acquirente (es. definizione agevolata ai fini di registro), il venditore puo' contestarne l'automatica rilevanza ai fini IRPEF e richiedere che l'Ufficio produca ulteriori elementi probatori a supporto dell'accertamento induttivo.
- Nelle difese di contribuenti in situazioni analoghe e' utile raccogliere e produrre documentazione sul prezzo realmente percepito, sugli atti di acquisto precedenti, sulle spese inerenti e sollecitare l'indicazione degli indici gravi, precisi e concordanti da parte dell'Ufficio; usare inoltre le previsioni dell'art. 38 DPR 600/1973 e dell'interpretazione autentica (D.Lgs. 147/2015) per opporre limiti all'accertamento induttivo.
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