Cassazione Penale, Sentenza n. 49679/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna inflitta in appello per detenzione ai fini di vendita di capi di abbigliamento contraffatti e ricettazione (capi I e L) e, per Frattaruolo, anche per cessione di sostanze stupefacenti (capo E). Denunciano: 1) insufficienza e travisamento probatorio delle intercettazioni ritenute decisive (genericità delle conversazioni, assenza di sequestri o riscontri, possibile lettura diversa legata ad attività lecite); 2) inutilizzabilità delle intercettazioni perché autorizzate in altro procedimento non connesso; 3) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen.; 4) per Manco, assenza di prova della consapevolezza della illecita provenienza dei capi (ricettazione), assorbimento del reato di ricettazione nell'art. 474, contestazione della recidiva e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto che: l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e correttamente motivata; le intercettazioni erano corroborate da servizi di osservazione, pedinamento e controllo e dalle ammissioni della coimputata Riontino, per cui anche in ipotesi di inutilizzabilità la prova di resistenza non risulterebbe superata; il reato di cui all'art. 474 cod. pen. si configura anche quando la contraffazione sia grossolana, essendo un reato di pericolo a tutela della fede pubblica; l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, non è applicabile alla luce della professionalità e della gravità del comportamento emersa; le doglianze non sollevate in appello (es. assorbimento del reato, questioni sulla recidiva) sono inammissibili in Cassazione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti si configura anche se la contraffazione è grossolana; si tratta di un reato di pericolo volto a tutelare la fede pubblica, senza necessità dell'effettiva realizzazione dell'inganno
art. 648, secondo comma, cod. pen.
art. 648, secondo comma, cod. pen.
L'attenuante prevista non è stata riconosciuta per i ricorrenti in considerazione della gravità della condotta e della professionalità manifestata nella commissione del reato
art. 133 cod. pen.
Ai fini del riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può fare prevalere anche un solo parametro rilevante tra quelli indicati dall'articolo; la Corte di appello ha legittimamente preso in considerazione i precedenti penali specifici del ricorrente per negare le attenuanti
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Questione non sollevata in appello (es. assorbimento del reato) è inammissibile in Cassazione perché richiede accertamenti di fatto non devoluti a questo giudice
giurisprudenza Corte di cassazione (intercettazioni e prova di resistenza)
L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se motivata secondo logica e massime di esperienza; chi deduce inutilizzabilità di atti deve indicare specificamente i decreti e dimostrarne l'incidenza sulla prova complessiva (prova di resistenza)
Massime di principio
- L'interpretazione di conversazioni intercettate è valutazione di fatto del giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo se emerge un vizio logico-giuridico nella motivazione
- Chi eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni deve indicare con precisione i decreti autorizzativi e dimostrare come l'eliminazione di tali elementi comprometterebbe la cosiddetta prova di resistenza; altrimenti il motivo è generico e inammissibile
- Il reato di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti (art. 474) è reato di pericolo a tutela della fede pubblica: la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la configurabilità del reato
- Questioni e fatti non dedotti in appello non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione (inammissibilità ex art. 606 c.3 c.p.p.)
- Il giudice di merito può negare o concedere le attenuanti generiche avendo riguardo anche a un singolo elemento rilevante della personalità o della condotta (art. 133 cod. pen.); pertanto il diniego motivato in base a precedenti specifici è legittimo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49654/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49655/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49656/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49657/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49658/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49660/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →