Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49679/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna inflitta in appello per detenzione ai fini di vendita di capi di abbigliamento contraffatti e ricettazione (capi I e L) e, per Frattaruolo, anche per cessione di sostanze stupefacenti (capo E). Denunciano: 1) insufficienza e travisamento probatorio delle intercettazioni ritenute decisive (genericità delle conversazioni, assenza di sequestri o riscontri, possibile lettura diversa legata ad attività lecite); 2) inutilizzabilità delle intercettazioni perché autorizzate in altro procedimento non connesso; 3) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen.; 4) per Manco, assenza di prova della consapevolezza della illecita provenienza dei capi (ricettazione), assorbimento del reato di ricettazione nell'art. 474, contestazione della recidiva e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati e generici. Ha ritenuto che: l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e correttamente motivata; le intercettazioni erano corroborate da servizi di osservazione, pedinamento e controllo e dalle ammissioni della coimputata Riontino, per cui anche in ipotesi di inutilizzabilità la prova di resistenza non risulterebbe superata; il reato di cui all'art. 474 cod. pen. si configura anche quando la contraffazione sia grossolana, essendo un reato di pericolo a tutela della fede pubblica; l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, non è applicabile alla luce della professionalità e della gravità del comportamento emersa; le doglianze non sollevate in appello (es. assorbimento del reato, questioni sulla recidiva) sono inammissibili in Cassazione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti si configura anche se la contraffazione è grossolana; si tratta di un reato di pericolo volto a tutelare la fede pubblica, senza necessità dell'effettiva realizzazione dell'inganno

  • art. 648, secondo comma, cod. pen.

    art. 648, secondo comma, cod. pen.

    L'attenuante prevista non è stata riconosciuta per i ricorrenti in considerazione della gravità della condotta e della professionalità manifestata nella commissione del reato

  • art. 133 cod. pen.

    Ai fini del riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può fare prevalere anche un solo parametro rilevante tra quelli indicati dall'articolo; la Corte di appello ha legittimamente preso in considerazione i precedenti penali specifici del ricorrente per negare le attenuanti

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Questione non sollevata in appello (es. assorbimento del reato) è inammissibile in Cassazione perché richiede accertamenti di fatto non devoluti a questo giudice

  • giurisprudenza Corte di cassazione (intercettazioni e prova di resistenza)

    L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se motivata secondo logica e massime di esperienza; chi deduce inutilizzabilità di atti deve indicare specificamente i decreti e dimostrarne l'incidenza sulla prova complessiva (prova di resistenza)

Massime di principio

  • L'interpretazione di conversazioni intercettate è valutazione di fatto del giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo se emerge un vizio logico-giuridico nella motivazione
  • Chi eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni deve indicare con precisione i decreti autorizzativi e dimostrare come l'eliminazione di tali elementi comprometterebbe la cosiddetta prova di resistenza; altrimenti il motivo è generico e inammissibile
  • Il reato di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti (art. 474) è reato di pericolo a tutela della fede pubblica: la grossolanità della contraffazione non esclude automaticamente la configurabilità del reato
  • Questioni e fatti non dedotti in appello non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione (inammissibilità ex art. 606 c.3 c.p.p.)
  • Il giudice di merito può negare o concedere le attenuanti generiche avendo riguardo anche a un singolo elemento rilevante della personalità o della condotta (art. 133 cod. pen.); pertanto il diniego motivato in base a precedenti specifici è legittimo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.