Cassazione Civile, Ordinanza n. 13604/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile ad uso albergo sito a Venezia. Il collegio arbitrale, con lodo del 29 ottobre 2015, aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della committente, condannandola al pagamento del corrispettivo residuo per le opere eseguite e al risarcimento dei danni, oltre alle spese di c.t.u., a.t.p. e arbitrato. La committente ha impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello di Venezia deducendo, tra l’altro, l’improcedibilità/nullità del procedimento arbitrale per intervenuto fallimento dell’appaltatrice prima della pronuncia del lodo, la violazione delle norme sul contraddittorio e della disciplina fallimentare, nonché errori del collegio arbitrale nella valutazione dei SAL, nella ritenuta esigibilità dei crediti posti a base della diffida ad adempiere e nella dedotta contraddittorietà del lodo (anche per il riferimento alla pretesa risoluzione consensuale del rapporto e alla successiva risoluzione per inadempimento). La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione ritenendo non sussistenti nullità del lodo; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, reiterando le censure in diritto e lamentando l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dei limiti di sindacato sul lodo arbitrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che il fallimento della società appaltatrice rendesse improcedibile o nullo il lodo, perché la regola dell’improcedibilità per sopravvenuto fallimento opera per l’accertamento di crediti verso il fallito quando il rapporto è ancora pendente e riguarda la tutela della massa dei creditori, non il caso in cui la procedura colpisca la parte creditrice; inoltre l’art. 816-sexies c.p.c. tutela la parte colpita dall’evento e dunque non poteva essere invocato dalla committente. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché le doglianze sulla esigibilità dei crediti, sui SAL e sulla diffida ad adempiere miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita nel giudizio di impugnazione del lodo. Ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo nella parte in cui prospettavano nullità del lodo per difetto di motivazione o contraddittorietà, osservando che tali vizi sussistono solo in caso di motivazione mancante o assolutamente incomprensibile, mentre nella specie le censure riguardavano in sostanza errori di giudizio degli arbitri e non una vera carenza motivazionale; la pretesa contraddizione sul tema della risoluzione del contratto è stata esclusa perché il lodo ricostruiva che le parti avevano concordato la cessazione del rapporto con riserva delle reciproche ragioni e poi il collegio aveva comunque risposto al quesito arbitrale dichiarando la risoluzione per inadempimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 43 l. fall.
richiamato dalla ricorrente e considerato dalla Corte nel quadro della disciplina degli effetti del fallimento sul processo, ma non ritenuto violato nella fattispecie.
art. 816-sexies c.p.c.
si applica per garantire il contraddittorio quando una parte sia colpita da morte, estinzione o perdita di capacità; la sua tutela opera a favore della parte colpita dall’evento, non della controparte.
art. 24 l. fall.
la Corte d’appello ne ha escluso la violazione perché il lodo aveva deciso sulle domande della società appaltatrice in bonis e non sulle domande della committente precluse dalla disciplina concorsuale.
art. 81 l. fall.
richiamato in relazione al termine concesso al curatore per valutare il subentro nel contratto di appalto; la Corte osserva che il caso concreto non rientra nello schema che conduce alla nullità del lodo prima della scadenza del termine.
art. 52 l. fall.
richiamato come norma che concentra nella sede concorsuale l’accertamento dei crediti verso il fallito.
art. 93 l. fall.
richiamato come disposizione che impone al creditore l’insinuazione al passivo per far valere il proprio credito verso il fallito.
art. 72 l. fall.
utilizzato per individuare l’ipotesi in cui il rapporto sia ancora pendente e, quindi, la sopravvenienza concorsuale incida sulla procedura arbitrale.
art. 1454 c.c.
la ricorrente lo invocava per sostenere che la diffida ad adempiere fosse inefficace perché relativa a crediti non esigibili; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile poiché richiedeva una rivalutazione dei fatti.
art. 829 n. 5 c.p.c.
il difetto di motivazione del lodo è rilevante solo se la motivazione manca del tutto o è talmente carente da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non basta denunciare errori di valutazione delle prove o dei fatti.
art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c.
la contraddittorietà rilevante sussiste solo quando affermazioni incompatibili rendano impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente una mera critica alla valutazione del merito.
art. 829 co. 2 c.p.c.
l’inosservanza di regole di diritto nel lodo è censurabile solo nei limiti di una violazione di legge deducibile con il ricorso per cassazione, non mediante censure di fatto.
art. 823 n. 3 c.p.c.
richiamato per delimitare il contenuto minimo della motivazione del lodo arbitrale.
art. 360 n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
non consente di ottenere una rivalutazione del fatto già esaminato dagli arbitri; è inammissibile se la doglianza mira solo a una nuova lettura delle prove.
art. 360 n. 3 c.p.c.
parametro di deduzione delle violazioni di legge prospettate nei motivi di ricorso.
art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di rigetto del ricorso, comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 13 co. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come base di calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la fase rescindente è limitata all’accertamento delle nullità tipiche del lodo e non consente un nuovo esame del merito o delle prove valutate dagli arbitri.
- La denuncia di nullità del lodo per violazione di legge è ammissibile solo se la deduzione investe l’erroneità del canone giuridico applicato a fatti già accertati dagli arbitri; non è invece consentito trasformare la censura in una contestazione della ricostruzione fattuale.
- Il vizio di motivazione del lodo è configurabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto o sia così carente da impedire di individuare la ratio decidendi; non basta allegare un presunto errore di valutazione delle risultanze istruttorie.
- La contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo ricorre solo se le affermazioni contenute nella decisione sono tra loro incompatibili al punto da impedire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dagli arbitri.
- La sopravvenuta procedura concorsuale della parte creditrice dell’appalto non determina, di regola, l’improcedibilità del giudizio arbitrale promosso per l’accertamento del credito, perché la concentrazione dell’accertamento concorsuale riguarda i crediti verso il fallito e la tutela della massa dei creditori, non l’accertamento dell’attivo.
- L’art. 816-sexies c.p.c. opera a protezione della parte colpita dall’evento interruttivo o impeditivo della capacità processuale, sicché la relativa violazione può essere fatta valere dalla parte interessata e non dalla controparte se non deduce uno specifico pregiudizio al proprio contraddittorio.
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