Sentenza n. 9504/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 9139/2024 emessa e pubblicata in data 19 settembre 2024 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Dott.ssa Alfonsina Bellini all'esito del procedimento portante RG n. 1015/2024, notificata in data 18 giugno 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.000,00
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 9139/2024, passata in giudicato. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico nominale di 500 euro per ciascun anno, oltre agli interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma dovuta, insistendo tuttavia per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento effettuato dal Ministero dopo l'instaurazione del giudizio ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Il Collegio ha precisato che, in presenza di un'attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva, deve essere effettuata una valutazione virtuale della fondatezza della domanda ai fini della regolazione delle spese. Applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha ritenuto astrattamente fondata la domanda di ottemperanza, in quanto il credito è stato soddisfatto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state parzialmente compensate, in ragione dell'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione successivamente all'instaurazione del giudizio, e per la restante parte sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale è stata chiesta la conformazione dell'Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale base del diritto della docente alla Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente, pienamente e irretrattabilmente l'interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità concreta della pronuncia di merito.
- Anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della pretesa originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
- Ai fini della soccombenza virtuale, la domanda deve essere considerata fondata quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, salvo diversa valutazione risultante dagli atti.
- L'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese qualora il ricorso fosse astrattamente fondato e l'adempimento sia successivo alla sua proposizione.
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